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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19493/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato la decisione del Tribunale di Cuneo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per ricettazione; la riforma in appello è consistita nella riqualificazione del fatto nel reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 6 e 8-bis cod. pen., nella concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. e nella rimodulazione in mitius della pena.

L'addebito così come riqualificato consiste nella sottrazione del cellulare di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta allorché quest'ultimo viaggiava in treno.

2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. in quanto il pubblico ministero aveva proceduto alla contestazione del reato di furto aggravato, senza la presenza dell'imputato e, quindi, senza aver acquisito il suo consenso ex art. 518, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado sarebbe equivoca ed il Giudice di prime cure avrebbe trascurato che l'imputato, essendo assente, non aveva manifestato il proprio consenso alla contestazione del fatto nuovo.

La condanna per furto, quando è contestata la ricettazione, è condanna per fatto diverso, mentre non è vero il contrario.

Secondo la parte, il Giudice monocratico aveva condannato l'imputato per l'imputazione modificata.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui ai n. 6 e 8-bis dell'art. 625 cod. pen.

Nessuna prova era emersa in merito al focus commissi delicti, se non quanto si ricava dalla denunzia della persona offesa Osti, che aveva affermato di avere subito il furto mentre si trovava sul treno.

Tale informazione non era stata neanche vagliata nel contraddittorio delle parti, in quanto Osti era deceduto.

Nel dubbio, sarebbe stato possibile contestare solo il furto semplice, da dichiarare improcedibile per difetto di querela, posto che la denunzia della persona offesa non era valida come condizione di procedibilità.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che: - la denunzia di cui al primo motivo di ricorso riguarderebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio, dedotta solo in sede di legittimità e, comunque, non vi sarebbe diversità del fatto; - la sussistenza delle aggravanti era stata dimostrata dalla denunzia della persona offesa, acquisita a seguito del suo decesso, sulla cui utilizzabilità non era stata fatta questione.

4. Il difensore del ricorrente, con memoria scritta, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4, Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché parte da un presupposto fallace.

Ritiene, infatti, il ricorrente — contestando detta decisione — che la condanna di primo grado sia intervenuta per l'imputazione frutto della modifica da parte del pubblico ministero (che effettivamente, nel corso del dibattimento, aveva mutato l'originaria contestazione di ricettazione in quella di furto), mentre è vero il contrario, vale a dire che l'imputazione modificata dalla parte pubblica non era stata condivisa dal Giudice monocratico che l'aveva riqualificata in ricettazione, mantenendo, quindi, l'originaria contestazione.

Ne è riprova l'inequivocabile espressione «dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 648 cp», che si legge in dispositivo, oltre alle chiare affermazioni contenute nella sentenza di primo grado che depongono per la scelta del Giudice monocratico di ritenere configurabile la ricettazione in luogo del furto.

Ne consegue che qualsiasi questione che verta sulla ritualità della mutata contestazione da parte del pubblico ministero non ha ragione di esistere, a voler trascurare il fatto che, non trattandosi di fatto nuovo, non sarebbe stato necessario il consenso dell'imputato di cui all'art. 518, comma 2, codice di rito cui si riferisce il ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso — concernente il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui ai nn. 6 e 8-bis dell'art. 625 cod. pen. — è inammissibile in quanto contesta il contenuto della denunzia della persona offesa quanto al luogo di commissione del furto, secondo una preconcetta ed immotivata sfiducia rispetto alla credibilità del predetto, che si risolve nella pretesa di una rivalutazione di un dato probatorio di cui non si contesta il travisamento.

Né il ricorrente chiarisce le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa non dovessero essere reputate credibili.

A denotare l'inammissibilità del ricorso si osserva altresì che, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/2/2022.

Il Consigliere estensore I -sidente [OSCURATO:PERSONA] M r0 47ssichelli CORTE DI CASSAZIONE V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 14 dicembre 2020 dalla Corte di appello di Torino, che ha riformato la decisione del Tribunale di Cuneo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per ricettazione; la riforma in appello è consistita nella riqualificazione del fatto nel reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 6 e 8-bis cod. pen., nella concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen. e nella rimodulazione in mitius della pena. L'addebito così come riqualificato consiste nella sottrazione del cellulare di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta allorché quest'ultimo viaggiava in treno. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta nullità della sentenza ex art. 522 cod. proc. pen. in quanto il pubblico ministero aveva proceduto alla contestazione del reato di furto aggravato, senza la presenza dell'imputato e, quindi, senza aver acquisito il suo consenso ex art. 518, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la sentenza di primo grado sarebbe equivoca ed il Giudice di prime cure avrebbe trascurato che l'imputato, essendo assente, non aveva manifestato il proprio consenso alla contestazione del fatto nuovo. La condanna per furto, quando è contestata la ricettazione, è condanna per fatto diverso, mentre non è vero il contrario. Secondo la parte, il Giudice monocratico aveva condannato l'imputato per l'imputazione modificata. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui ai n. 6 e 8-bis dell'art. 625 cod. pen. Nessuna prova era emersa in merito al focus commissi delicti, se non quanto si ricava dalla denunzia della persona offesa Osti, che aveva affermato di avere subito il furto mentre si trovava sul treno. Tale informazione non era stata neanche vagliata nel contraddittorio delle parti, in quanto Osti era deceduto. Nel dubbio, sarebbe stato possibile contestare solo il furto semplice, da dichiarare improcedibile per difetto di querela, posto che la denunzia della persona offesa non era valida come condizione di procedibilità. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osservando che: - la denunzia di cui al primo motivo di ricorso riguarderebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio, dedotta solo in sede di legittimità e, comunque, non vi sarebbe diversità del fatto; - la sussistenza delle aggravanti era stata dimostrata dalla denunzia della persona offesa, acquisita a seguito del suo decesso, sulla cui utilizzabilità non era stata fatta questione. 4. Il difensore del ricorrente, con memoria scritta, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4, Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché parte da un presupposto fallace. Ritiene, infatti, il ricorrente — contestando detta decisione — che la condanna di primo grado sia intervenuta per l'imputazione frutto della modifica da parte del pubblico ministero (che effettivamente, nel corso del dibattimento, aveva mutato l'originaria contestazione di ricettazione in quella di furto), mentre è vero il contrario, vale a dire che l'imputazione modificata dalla parte pubblica non era stata condivisa dal Giudice monocratico che l'aveva riqualificata in ricettazione, mantenendo, quindi, l'originaria contestazione. Ne è riprova l'inequivocabile espressione «dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 648 cp», che si legge in dispositivo, oltre alle chiare affermazioni contenute nella sentenza di primo grado che depongono per la scelta del Giudice monocratico di ritenere configurabile la ricettazione in luogo del furto. Ne consegue che qualsiasi questione che verta sulla ritualità della mutata contestazione da parte del pubblico ministero non ha ragione di esistere, a voler trascurare il fatto che, non trattandosi di fatto nuovo, non sarebbe stato necessario il consenso dell'imputato di cui all'art. 518, comma 2, codice di rito cui si riferisce il ricorrente. 2. Il secondo motivo di ricorso — concernente il riconoscimento delle circostanze aggravanti di cui ai nn. 6 e 8-bis dell'art. 625 cod. pen. — è inammissibile in quanto contesta il contenuto della denunzia della persona offesa quanto al luogo di commissione del furto, secondo una preconcetta ed immotivata sfiducia rispetto alla credibilità del predetto, che si risolve nella pretesa di una rivalutazione di un dato probatorio di cui non si contesta il travisamento. Né il ricorrente chiarisce le ragioni per le quali le dichiarazioni della persona offesa non dovessero essere reputate credibili. A denotare l'inammissibilità del ricorso si osserva altresì che, come più volte osservato da questa Corte — e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/2/2022. Il Consigliere estensore I -sidente [OSCURATO:PERSONA] M r0 47ssichelli CORTE DI CASSAZIONE V
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