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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21583/2026

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Generale dello Stato, presso i cui uffici inRoma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.RICORRENTEcontroAZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inRoma, alla via Flaminia, n. 133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rap-presenta e difende in virtù di procura speciale allegata al controricorso; ambe-due i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026avverso la sentenza n. 129/2025 della Corte d'appello di Campobasso.Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 del consigliere dot-tor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con atto notificato il 27.5.2020 l'Azienda di [OSCURATO:PERSONA] - A.T.M.s.p.a. (di seguito A.T.M.) citava la Regione Molise a comparire dinanzi al Tribu-nale di Campobasso.Esponeva che aveva diritto al rimborso delle somme anticipate ai propri di-pendenti per l'esercizio 2018, “quali integrazioni salariali previste dal C.C.N.L.di categoria, in virtù del contratto di servizio di trasporto pubblico locale inter-corso [con la Regione] il 22/05/2015 (con cui era stato rinnovato il contratto del23/06/2011 fra la Regione ed il R.T.I.

Sati/[OSCURATO:PERSONA] (…))” (così sentenza d'ap-pello, pag. 2).Chiedeva condannare la Regione Molise il pagamento della somma di euro986.943,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese di lite.2.

Resisteva la Regione Molise.3.

Con sentenza n. 371/2022 il Tribunale di Campobasso accoglieva la do-manda e condannava la Regione a pagare all'A.T.M. la somma di euro986.943,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese di lite; poneva a caricodella Regione altresì le spese di c.t.u.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva l'A.T.M.5.

Con sentenza n. 129 dei 17/28.4.2025 la Corte d'appello di Campobassorigettava il gravame e condannava la Regione alle spese del grado.Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026Evidenziava la Corte di Campobasso – in ordine al quinto motivo d'appello,con il quale era stata addotta, peraltro, la violazione dell'art. 16 bis del d.l. n.95/2012 – che il Tribunale aveva rimarcato che rilievo pregnante rivestiva lacircostanza per cui il rapporto tra la Regione Molise e l'[OSCURATO:SOCIETA]. era disci-plinato “tramite il contratto di servizio ponte del 23/06/2011, approvato dallaD.G.R. n. 644/2011 (…), il quale [aveva] modificato l'operatività dei contributipubblici al TPL, sostituendo ai precedenti rimborsi di costi a piè di lista l'at-tribuzione all'impresa di un contributo predeterminato, suscettibile di verifica afine esercizio alla luce degli effettivi ricavi da traffico, [e che tale] pattuizione[era stata] rinnovata dal contratto di servizio ponte del 22/05/2015 (…), ilcui art. 9, comma 2, richiama[va] i criteri di determinazione della compensa-zione provvisoria di cui all'ultimo contratto con l'[OSCURATO:SOCIETA] ed a quello precedentecon la RTI Larivera-Sati” (così sentenza d'appello, pag. 13).Evidenziava inoltre che, alla stregua delle previsioni negoziali – già richiamatedal Tribunale ‒ segnatamente dell'art. 9, rubricato “compensazione economicadel servizio”, del contratto del 23.6.2011, i costi da rinnovo del C.C.N.L. nonerano inclusi nella “compensazione provvisoria” di cui ai contratti del 2011 e del2015, “trattandosi di spesa variabile anno per anno in base al numero dei di-pendenti ed agli eventuali aggiornamenti del C.C.N.L. di categoria, di cui tenereconto nella verifica di fine esercizio ai sensi dell'art. 9, co. 3, degli stessi con-tratti” (così sentenza d'appello, pag. 15).Evidenziava quindi, per un verso, che, “stante (…) il richiamo del nuovo con-tratto di servizio ai precedenti accordi contrattuali (…) e tenuta presente la de-stinazione del fondo nazionale alla copertura dei costi del TPL, permane[va] ildiritto dell'impresa affidataria alla copertura del costo del rinnovo contrattualedei dipendenti addetti al settore (…)”; per altro verso, che a fronte di siffatteNumero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026previsioni contrattuali era da respingere l'assunto della Regione Molise secondocui l'importo preteso doveva “ritenersi compreso nelle compensazioni già pa-gate mensilmente per il contratto di servizio” (così sentenza d'appello, pagg. 15- 16).Evidenziava la Corte di Campobasso – parimenti in ordine al quinto motivodell'appello principale, con cui la Regione aveva addotto, altresì la nullità so-pravvenuta del contratto siglato nel 2011 con l'A.T.M. per effetto dell'art. 16 bisdel d.l. n. 95/2012, che aveva abrogato i commi da 295 a 299 dell'art. 1 dellalegge n. 244/2007 e successive modificazioni ed, in particolare, “la previsionedella destinazione del gettito delle accise ai rinnovi dei contratti di lavoro relativial settore del trasporto pubblico locale di cui all'art. 23 del decreto legge 24dicembre 2003, n. 355” – che il 4° co. dell'art. 16 bis cit. prevede che le Regionisono tenute ad adottare un piano di riprogrammazione dei servizi di trasportopubblico locale e che “a seguito della riprogrammazione (…) i contratti di serviziogià stipulati da aziende di trasporto (…) con le singole regioni a statuto ordinario,sono oggetto di revisione” (cfr. sentenza d'appello, pag. 16).Evidenziava quindi che l'anzidetta previsione normativa “esclude qualsiasi au-tomatica sostituzione o soppressione di clausole contrattuali” (cfr. sentenzad'appello, pag. 16), viepiù che pur la modifica dei contratti della P.A. richiede laforma scritta a pena di nullità.Evidenziava la Corte di Campobasso – del pari in ordine al quinto motivodell'appello principale, con cui la Regione aveva addotto che il Tribunale avevarecepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. e ne aveva sollecitato la revisionein base alle osservazioni del proprio consulente (cfr. sentenza d'appello, pag.18) – che il primo Giudice aveva motivatamente ancorato il suo dictum “sull'a-nalisi del corretto ed esaustivo elaborato del c.t.u., incaricato della determina-Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026zione, con riferimento all'esercizio 2018, dei costi e dei ricavi relativi al serviziodi trasporto pubblico locale, separandoli da quelli risultanti da altre attività svoltedalla [OSCURATO:SOCIETA]. in regime non convenzionato, al fine di accertare se la societàfosse creditrice di somme dovute dalla Regione Molise a titolo di rimborso dellesomme anticipate dalla società per rinnovo del CCNL (…)” (cfr. sentenza d'ap-pello, pagg. 18 - 19).Evidenziava ulteriormente che non si prospettava la necessità di “alcun sup-plemento di indagine tecnica (…), avendo il c.t.u. dato specifico ed esaurienteriscontro (…) alle osservazioni del consulente di parte della Regione Molise ri-proposte [in sede d'appello]” (così sentenza d'appello, pag. 20).6.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Molise; ne ha chiestosulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anchein ordine alle spese di lite.L' “Azienda di [OSCURATO:PERSONA] - A.T.M.” s.p.a. ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore dellespese.7.

La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazionedi norme di diritto e vizio di motivazione in relazione all'applicazione del jussuperveniens (art. 16-bis d.l. 95/2012) e alla natura del contributo comparte-cipazione gettito-accise ” (così ricorso, pag. 7).Deduce in primo luogo che ha errato la Corte di Campobasso, siccome nonha considerato l'impatto dell'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012 - jus superveniens -Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026che ha abrogato il “vincolo di destinazione” dei fondi per la compartecipazioneData pubblicazione 24/06/2026al gettito delle accise sui carburanti.Deduce che il meccanismo di “compartecipazione al gettito accise” non puòessere inteso alla stregua di un obbligo di rimborso automatico e dunque di uncredito certo (cfr. ricorso, pag. 7).Deduce più esattamente che il sopravvenuto art. 16 bis del d.l. n. 95/2012ha fatto venir meno il diritto soggettivo delle imprese di trasporto locale a con-seguire il beneficio in questione (cfr. ricorso, pag. 8) e si è lasciato alla sfera deirapporti tra Amministrazioni regionali concedenti ed imprese concessionarie delservizio di trasporto pubblico locale la regolamentazione per via contrattualedell'adeguamento del compenso alle sopravvenienze apportatrici di maggiorioneri (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce in secondo luogo che la Corte di Campobasso non ha tenuto contodell'inesistenza del diritto azionato ex adverso pur con riferimento al suo fonda-mento “contrattuale”, segnatamente della totale carenza di prova a supportodelle avverse allegazioni in ordine alla maturazione dei presupposti e delle con-dizioni di attribuzione del beneficio in discussione (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce del resto che l'avversa prospettazione, volta a conseguire un rimborso“anticipato” rispetto all'ordinaria procedura di verifica contabile prevista a fineannualità di esercizio, è stata recepita dal c.t.u. e poi dal Tribunale sulla scortadella deliberazione n. 644/2011 della Giunta regionale – approvativa delloschema dei contratti-ponte del 2011 ‒ irriferibile, ratione temporis, al caso dispecie (cfr. ricorso, pag. 10).9.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.10.

Il motivo non si confronta con la “ratio decidendi” dell'impugnato dictum(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione de-Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026vono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della spe-cificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).Invero, contrariamente all'assunto della ricorrente, la Corte di Campobassoha considerato l'impatto del “jus superveniens”, in sede di disamina del quintomotivo dell'appello principale, con cui l'Ente regionale già aveva addotto l'asse-rita violazione dell'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012.Più esattamente, la Corte d'appello, per un verso, ha – ad integrazione dellamotivazione del primo dictum ‒ atteso alla puntuale ricostruzione della norma-tiva relativa alla “materia del contributo statale agli oneri del trasporto pubblicoregionale ed in particolare ai costi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi dilavoro” (così sentenza d'appello, pag. 12).Ovvero ha espressamente richiamato l'art. 23, 1° co., del d.l. n. 355/2013,l'art. 1, commi 295, 296 e 297, della legge n. 244/2007 nonché la legge n.135/2012 di conversione del d.l. n. 95/2012.Ed ha concluso nel senso che il finanziamento del trasporto pubblico locale èrimesso in via esclusiva alle Regioni, che a decorrere dal 22.8.2013 vi fannofronte attingendo “alla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sulpetrolio”, sicché l'unico vincolo consiste “nell'impossibilità di destinare tali finan-ziamenti a settori diversi dai trasporti locali” (cfr. sentenza d'appello, pag. 12.Il meccanismo di contribuzione dei C.C.L.N. degli autoferrotranvieri di cui al d.l.n. 355/2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 47/2004), al d.l. n.16/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2005) e alla legge n.296/2006 è stato per le Regioni a statuto ordinario superato, dapprima, dall'art.1, commi 295 e ss., della legge n. 244/2007 e, poi, dall'art. 16 bis, 1° e 2° co.,del d.l. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012); si èistituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri delNumero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026trasporto pubblico locale; sicché le Regioni a Statuto ordinario ricevono risorseData pubblicazione 24/06/2026senza alcuna distinzione di sorta e senza alcun specifico vincolo di destinazione,se non quello di devolvere le somme al servizio del trasporto pubblico locale.

Alriguardo cfr.

Consiglio di Stato sentenza n. 5804 del 23.8.2019).Più esattamente, la Corte d'appello, per altro verso, ha rimarcato che la pun-tuale ricostruzione del quadro normativo non valeva a smentire il rilievo attri-buito dalla sentenza impugnata, ai fini della decisione della controversia, “allospecifico rapporto negoziale istituito tra Regione Molise ed [OSCURATO:SOCIETA].”, nel cuiquadro, “stante (…) il richiamo del nuovo contratto di servizio ai precedenti ac-cordi contrattuali (…) e tenuta presente la destinazione del fondo nazionale allacopertura dei costi del TPL, permane[va] il diritto dell'impresa affidataria allacopertura del costo del rinnovo contrattuale dei dipendenti addetti al settore”(così sentenza d'appello, pag. 15).Condivisibilmente, perciò, la controricorrente evidenzia che, “come ricono-sciuto nella sentenza d'appello, è quindi il contratto, prima ancora che la legge,il titolo azionato da ATM, al cui rispetto la Regione rimane vincolata (…) (cosìcontroricorso, pag. 12).11.

Le ulteriori ragioni di censura in secondo luogo veicolate dal mezzo indisamina si risolvono in doglianze “di merito”.Cosicché soccorre l'insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione laparte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa inter-pretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamentidi fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass.(ord.) 7.12.2017, n. 29404).Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026Per giunta, per nulla la ricorrente ha ottemperato all'onere dell' “autosuffi-cienza” con riferimento alla delibera della Giunta regionale n. 644/2011 (cfr.Cass. (ord.) 24.1.2022, n. 1951; Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927).12.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “violazione dell'art. 1362c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.” (così ricorso, pag. 11).Deduce che la Corte di Campobasso ha avallato le conclusioni della c.t.u.espletata in primo grado e nondimeno la c.t.u.

“appare viziata e inattendibile”(così ricorso, pag. 11).Deduce che va rimarcato il dato dirimente, “desunto dal contratto di serviziodel 2015 – applicabile ratione temporis – per cui non vi è più alcun accenno agliimporti dovuti a titolo di compartecipazione al gettito delle accise” (così ricorso,pag. 11).Deduce segnatamente che l'art. 9 del contratto del 2015 non contiene alcunapattuizione relativa all'obbligazione di pagamento, da parte della Regione, in viaseparata ed ulteriore dei maggiori costi derivanti dagli adeguamenti del C.C.N.L.(cfr. ricorso, pag. 12).Deduce segnatamente che neppure nell'atto aggiuntivo stipulato dalle partiin data 22.5.2015 si prevede alcunché in merito (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce dunque che, in assenza di una specifica clausola, nessun diritto alrimborso spettava alla “A.T.M.”.Deduce più esattamente che il 3° co. dell'art. 9 del contratto del 2015 ricalcail corrispondente meccanismo di cui al contratto del 2011, sicché il riconosci-mento di costi ulteriori “non può che avvenire nel contesto e all'esito della veri-fica contabile” (così ricorso, pag. 15).13.

Il secondo motivo di ricorso è analogamente inammissibile.14.

Il mezzo in disamina veicola evidentemente censure ermeneutiche.Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026In questi termini soccorre l'elaborazione di questa Corte.Data pubblicazione 24/06/2026Ovvero l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto, traducen-dosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione perviolazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ., oppure per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355; Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745).Ovvero l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n.5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica delrisultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrap-posizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr.Cass. 2.5.2006, n. 10131).15.

Nel solco delle enunciate indicazioni si osserva quanto segue.L'interpretazione patrocinata dalla Corte di Campobasso è ineccepibile in di-ritto e non è inficiata da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante, allastregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte,in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.Le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazionedella maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione.16.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.17.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass.

Sez.

Un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, Regione Molise, a rimborsare alla controricorrente,“Azienda di [OSCURATO:PERSONA] - A.T.M.” s.p.a., le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 9 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale dello Stato, presso i cui uffici inRoma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.RICORRENTEcontroAZIENDA di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - inpersona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inRoma, alla via Flaminia, n. 133, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rap-presenta e difende in virtù di procura speciale allegata al controricorso; ambe-due i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026avverso la sentenza n. 129/2025 della Corte d'appello di Campobasso.Data pubblicazione 24/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 del consigliere dot-tor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con atto notificato il 27.5.2020 l'Azienda di [OSCURATO:PERSONA] - A.T.M.s.p.a. (di seguito A.T.M.) citava la Regione Molise a comparire dinanzi al Tribu-nale di Campobasso.Esponeva che aveva diritto al rimborso delle somme anticipate ai propri di-pendenti per l'esercizio 2018, “quali integrazioni salariali previste dal C.C.N.L.di categoria, in virtù del contratto di servizio di trasporto pubblico locale inter-corso [con la Regione] il 22/05/2015 (con cui era stato rinnovato il contratto del23/06/2011 fra la Regione ed il R.T.I. Sati/[OSCURATO:PERSONA] (…))” (così sentenza d'ap-pello, pag. 2).Chiedeva condannare la Regione Molise il pagamento della somma di euro986.943,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese di lite.2. Resisteva la Regione Molise.3. Con sentenza n. 371/2022 il Tribunale di Campobasso accoglieva la do-manda e condannava la Regione a pagare all'A.T.M. la somma di euro986.943,00, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese di lite; poneva a caricodella Regione altresì le spese di c.t.u.4. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.Resisteva l'A.T.M.5. Con sentenza n. 129 dei 17/28.4.2025 la Corte d'appello di Campobassorigettava il gravame e condannava la Regione alle spese del grado.Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026Evidenziava la Corte di Campobasso – in ordine al quinto motivo d'appello,con il quale era stata addotta, peraltro, la violazione dell'art. 16 bis del d.l. n.95/2012 – che il Tribunale aveva rimarcato che rilievo pregnante rivestiva lacircostanza per cui il rapporto tra la Regione Molise e l'[OSCURATO:SOCIETA]. era disci-plinato “tramite il contratto di servizio ponte del 23/06/2011, approvato dallaD.G.R. n. 644/2011 (…), il quale [aveva] modificato l'operatività dei contributipubblici al TPL, sostituendo ai precedenti rimborsi di costi a piè di lista l'at-tribuzione all'impresa di un contributo predeterminato, suscettibile di verifica afine esercizio alla luce degli effettivi ricavi da traffico, [e che tale] pattuizione[era stata] rinnovata dal contratto di servizio ponte del 22/05/2015 (…), ilcui art. 9, comma 2, richiama[va] i criteri di determinazione della compensa-zione provvisoria di cui all'ultimo contratto con l'[OSCURATO:SOCIETA] ed a quello precedentecon la RTI Larivera-Sati” (così sentenza d'appello, pag. 13).Evidenziava inoltre che, alla stregua delle previsioni negoziali – già richiamatedal Tribunale ‒ segnatamente dell'art. 9, rubricato “compensazione economicadel servizio”, del contratto del 23.6.2011, i costi da rinnovo del C.C.N.L. nonerano inclusi nella “compensazione provvisoria” di cui ai contratti del 2011 e del2015, “trattandosi di spesa variabile anno per anno in base al numero dei di-pendenti ed agli eventuali aggiornamenti del C.C.N.L. di categoria, di cui tenereconto nella verifica di fine esercizio ai sensi dell'art. 9, co. 3, degli stessi con-tratti” (così sentenza d'appello, pag. 15).Evidenziava quindi, per un verso, che, “stante (…) il richiamo del nuovo con-tratto di servizio ai precedenti accordi contrattuali (…) e tenuta presente la de-stinazione del fondo nazionale alla copertura dei costi del TPL, permane[va] ildiritto dell'impresa affidataria alla copertura del costo del rinnovo contrattualedei dipendenti addetti al settore (…)”; per altro verso, che a fronte di siffatteNumero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026previsioni contrattuali era da respingere l'assunto della Regione Molise secondocui l'importo preteso doveva “ritenersi compreso nelle compensazioni già pa-gate mensilmente per il contratto di servizio” (così sentenza d'appello, pagg. 15- 16).Evidenziava la Corte di Campobasso – parimenti in ordine al quinto motivodell'appello principale, con cui la Regione aveva addotto, altresì la nullità so-pravvenuta del contratto siglato nel 2011 con l'A.T.M. per effetto dell'art. 16 bisdel d.l. n. 95/2012, che aveva abrogato i commi da 295 a 299 dell'art. 1 dellalegge n. 244/2007 e successive modificazioni ed, in particolare, “la previsionedella destinazione del gettito delle accise ai rinnovi dei contratti di lavoro relativial settore del trasporto pubblico locale di cui all'art. 23 del decreto legge 24dicembre 2003, n. 355” – che il 4° co. dell'art. 16 bis cit. prevede che le Regionisono tenute ad adottare un piano di riprogrammazione dei servizi di trasportopubblico locale e che “a seguito della riprogrammazione (…) i contratti di serviziogià stipulati da aziende di trasporto (…) con le singole regioni a statuto ordinario,sono oggetto di revisione” (cfr. sentenza d'appello, pag. 16).Evidenziava quindi che l'anzidetta previsione normativa “esclude qualsiasi au-tomatica sostituzione o soppressione di clausole contrattuali” (cfr. sentenzad'appello, pag. 16), viepiù che pur la modifica dei contratti della P.A. richiede laforma scritta a pena di nullità.Evidenziava la Corte di Campobasso – del pari in ordine al quinto motivodell'appello principale, con cui la Regione aveva addotto che il Tribunale avevarecepito acriticamente le conclusioni del c.t.u. e ne aveva sollecitato la revisionein base alle osservazioni del proprio consulente (cfr. sentenza d'appello, pag.18) – che il primo Giudice aveva motivatamente ancorato il suo dictum “sull'a-nalisi del corretto ed esaustivo elaborato del c.t.u., incaricato della determina-Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026zione, con riferimento all'esercizio 2018, dei costi e dei ricavi relativi al serviziodi trasporto pubblico locale, separandoli da quelli risultanti da altre attività svoltedalla [OSCURATO:SOCIETA]. in regime non convenzionato, al fine di accertare se la societàfosse creditrice di somme dovute dalla Regione Molise a titolo di rimborso dellesomme anticipate dalla società per rinnovo del CCNL (…)” (cfr. sentenza d'ap-pello, pagg. 18 - 19).Evidenziava ulteriormente che non si prospettava la necessità di “alcun sup-plemento di indagine tecnica (…), avendo il c.t.u. dato specifico ed esaurienteriscontro (…) alle osservazioni del consulente di parte della Regione Molise ri-proposte [in sede d'appello]” (così sentenza d'appello, pag. 20).6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Molise; ne ha chiestosulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anchein ordine alle spese di lite.L' “Azienda di [OSCURATO:PERSONA] - A.T.M.” s.p.a. ha depositato controricorso;ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore dellespese.7. La controricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazionedi norme di diritto e vizio di motivazione in relazione all'applicazione del jussuperveniens (art. 16-bis d.l. 95/2012) e alla natura del contributo comparte-cipazione gettito-accise ” (così ricorso, pag. 7).Deduce in primo luogo che ha errato la Corte di Campobasso, siccome nonha considerato l'impatto dell'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012 - jus superveniens -Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026che ha abrogato il “vincolo di destinazione” dei fondi per la compartecipazioneData pubblicazione 24/06/2026al gettito delle accise sui carburanti.Deduce che il meccanismo di “compartecipazione al gettito accise” non puòessere inteso alla stregua di un obbligo di rimborso automatico e dunque di uncredito certo (cfr. ricorso, pag. 7).Deduce più esattamente che il sopravvenuto art. 16 bis del d.l. n. 95/2012ha fatto venir meno il diritto soggettivo delle imprese di trasporto locale a con-seguire il beneficio in questione (cfr. ricorso, pag. 8) e si è lasciato alla sfera deirapporti tra Amministrazioni regionali concedenti ed imprese concessionarie delservizio di trasporto pubblico locale la regolamentazione per via contrattualedell'adeguamento del compenso alle sopravvenienze apportatrici di maggiorioneri (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce in secondo luogo che la Corte di Campobasso non ha tenuto contodell'inesistenza del diritto azionato ex adverso pur con riferimento al suo fonda-mento “contrattuale”, segnatamente della totale carenza di prova a supportodelle avverse allegazioni in ordine alla maturazione dei presupposti e delle con-dizioni di attribuzione del beneficio in discussione (cfr. ricorso, pag. 9).Deduce del resto che l'avversa prospettazione, volta a conseguire un rimborso“anticipato” rispetto all'ordinaria procedura di verifica contabile prevista a fineannualità di esercizio, è stata recepita dal c.t.u. e poi dal Tribunale sulla scortadella deliberazione n. 644/2011 della Giunta regionale – approvativa delloschema dei contratti-ponte del 2011 ‒ irriferibile, ratione temporis, al caso dispecie (cfr. ricorso, pag. 10).9. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.10. Il motivo non si confronta con la “ratio decidendi” dell'impugnato dictum(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione de-Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026vono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della spe-cificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).Invero, contrariamente all'assunto della ricorrente, la Corte di Campobassoha considerato l'impatto del “jus superveniens”, in sede di disamina del quintomotivo dell'appello principale, con cui l'Ente regionale già aveva addotto l'asse-rita violazione dell'art. 16 bis del d.l. n. 95/2012.Più esattamente, la Corte d'appello, per un verso, ha – ad integrazione dellamotivazione del primo dictum ‒ atteso alla puntuale ricostruzione della norma-tiva relativa alla “materia del contributo statale agli oneri del trasporto pubblicoregionale ed in particolare ai costi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi dilavoro” (così sentenza d'appello, pag. 12).Ovvero ha espressamente richiamato l'art. 23, 1° co., del d.l. n. 355/2013,l'art. 1, commi 295, 296 e 297, della legge n. 244/2007 nonché la legge n.135/2012 di conversione del d.l. n. 95/2012.Ed ha concluso nel senso che il finanziamento del trasporto pubblico locale èrimesso in via esclusiva alle Regioni, che a decorrere dal 22.8.2013 vi fannofronte attingendo “alla compartecipazione al gettito derivante dalle accise sulpetrolio”, sicché l'unico vincolo consiste “nell'impossibilità di destinare tali finan-ziamenti a settori diversi dai trasporti locali” (cfr. sentenza d'appello, pag. 12.Il meccanismo di contribuzione dei C.C.L.N. degli autoferrotranvieri di cui al d.l.n. 355/2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 47/2004), al d.l. n.16/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2005) e alla legge n.296/2006 è stato per le Regioni a statuto ordinario superato, dapprima, dall'art.1, commi 295 e ss., della legge n. 244/2007 e, poi, dall'art. 16 bis, 1° e 2° co.,del d.l. n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012); si èistituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri delNumero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026trasporto pubblico locale; sicché le Regioni a Statuto ordinario ricevono risorseData pubblicazione 24/06/2026senza alcuna distinzione di sorta e senza alcun specifico vincolo di destinazione,se non quello di devolvere le somme al servizio del trasporto pubblico locale. Alriguardo cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 5804 del 23.8.2019).Più esattamente, la Corte d'appello, per altro verso, ha rimarcato che la pun-tuale ricostruzione del quadro normativo non valeva a smentire il rilievo attri-buito dalla sentenza impugnata, ai fini della decisione della controversia, “allospecifico rapporto negoziale istituito tra Regione Molise ed [OSCURATO:SOCIETA].”, nel cuiquadro, “stante (…) il richiamo del nuovo contratto di servizio ai precedenti ac-cordi contrattuali (…) e tenuta presente la destinazione del fondo nazionale allacopertura dei costi del TPL, permane[va] il diritto dell'impresa affidataria allacopertura del costo del rinnovo contrattuale dei dipendenti addetti al settore”(così sentenza d'appello, pag. 15).Condivisibilmente, perciò, la controricorrente evidenzia che, “come ricono-sciuto nella sentenza d'appello, è quindi il contratto, prima ancora che la legge,il titolo azionato da ATM, al cui rispetto la Regione rimane vincolata (…) (cosìcontroricorso, pag. 12).11. Le ulteriori ragioni di censura in secondo luogo veicolate dal mezzo indisamina si risolvono in doglianze “di merito”.Cosicché soccorre l'insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione laparte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa inter-pretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamentidi fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass.(ord.) 7.12.2017, n. 29404).Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026Per giunta, per nulla la ricorrente ha ottemperato all'onere dell' “autosuffi-cienza” con riferimento alla delibera della Giunta regionale n. 644/2011 (cfr.Cass. (ord.) 24.1.2022, n. 1951; Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927).12. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la “violazione dell'art. 1362c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.” (così ricorso, pag. 11).Deduce che la Corte di Campobasso ha avallato le conclusioni della c.t.u.espletata in primo grado e nondimeno la c.t.u. “appare viziata e inattendibile”(così ricorso, pag. 11).Deduce che va rimarcato il dato dirimente, “desunto dal contratto di serviziodel 2015 – applicabile ratione temporis – per cui non vi è più alcun accenno agliimporti dovuti a titolo di compartecipazione al gettito delle accise” (così ricorso,pag. 11).Deduce segnatamente che l'art. 9 del contratto del 2015 non contiene alcunapattuizione relativa all'obbligazione di pagamento, da parte della Regione, in viaseparata ed ulteriore dei maggiori costi derivanti dagli adeguamenti del C.C.N.L.(cfr. ricorso, pag. 12).Deduce segnatamente che neppure nell'atto aggiuntivo stipulato dalle partiin data 22.5.2015 si prevede alcunché in merito (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce dunque che, in assenza di una specifica clausola, nessun diritto alrimborso spettava alla “A.T.M.”.Deduce più esattamente che il 3° co. dell'art. 9 del contratto del 2015 ricalcail corrispondente meccanismo di cui al contratto del 2011, sicché il riconosci-mento di costi ulteriori “non può che avvenire nel contesto e all'esito della veri-fica contabile” (così ricorso, pag. 15).13. Il secondo motivo di ricorso è analogamente inammissibile.14. Il mezzo in disamina veicola evidentemente censure ermeneutiche.Numero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026In questi termini soccorre l'elaborazione di questa Corte.Data pubblicazione 24/06/2026Ovvero l'insegnamento secondo cui l'interpretazione del contratto, traducen-dosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione perviolazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ., oppure per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussionetra le parti ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355; Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745).Ovvero l'insegnamento secondo cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n.5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica delrisultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrap-posizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr.Cass. 2.5.2006, n. 10131).15. Nel solco delle enunciate indicazioni si osserva quanto segue.L'interpretazione patrocinata dalla Corte di Campobasso è ineccepibile in di-ritto e non è inficiata da alcuna forma di “anomalia motivazionale” rilevante, allastregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte,in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ.Le censure dalla ricorrente addotte si risolvono tout court nella prefigurazionedella maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione.16. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.17. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 21776/2025Numero sezionale 1617/2026Numero di raccolta generale 21583/2026Data pubblicazione 24/06/2026previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. Sez. Un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, Regione Molise, a rimborsare alla controricorrente,“Azienda di [OSCURATO:PERSONA] - A.T.M.” s.p.a., le spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%ed accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 9 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 21583/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris