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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 13979/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di TARANTOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto – in composizionecollegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante quattro sentenze, già dalla difesa suddivise in due distinti gruppi (gruppo A:sentenza del 20/11/2003 del Tribunale di Pesaro, confermata dalla Corte di appello diAncona con sentenza del 01/02/2008 e passata in giudicato ilo 12/08/2008, di condanna allapena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, per il reato di furtoaggravato commesso in Montelabbate il 18/04/2001; sentenza del 05/02/2003 del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona, parzialmente riformata dalla Corte diappello di Ancona con sentenza del 05/04/2005, divenuta irrevocabile il 27/01/2006, dicondanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, per i reatidi rapina e lesioni, commessi in Sirolo il 10/05/2001; gruppo B: sentenza ex art. 444 cod.proc. pen. del 28/07/2010 del Tribunale di Bari, passata in giudicato il 05/04/2011, dicondanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro sessanta di multa, per ilreato di tentato furto aggravato, posto in essere in Bari il 27/07/2010; sentenza del23/10/2012 della Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del06/03/2012, passata in giudicato il 06/2/2013, di condanna alla pena di anni uno e mesiquattro di reclusione ed euro duecento di multa, per il reato di furto aggravato commesso inBari in 29/11/2011).2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc. pen.,nella parte in cui il Tribunale di Taranto ha ritenuto insussistente il vincolo dellacontinuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna sopra indicate.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto.

Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.

Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di TARANTOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto – in composizionecollegiale e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata daGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicatimediante quattro sentenze, già dalla difesa suddivise in due distinti gruppi (gruppo A:sentenza del 20/11/2003 del Tribunale di Pesaro, confermata dalla Corte di appello diAncona con sentenza del 01/02/2008 e passata in giudicato ilo 12/08/2008, di condanna allapena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, per il reato di furtoaggravato commesso in Montelabbate il 18/04/2001; sentenza del 05/02/2003 del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona, parzialmente riformata dalla Corte diappello di Ancona con sentenza del 05/04/2005, divenuta irrevocabile il 27/01/2006, dicondanna alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa, per i reatidi rapina e lesioni, commessi in Sirolo il 10/05/2001; gruppo B: sentenza ex art. 444 cod.proc. pen. del 28/07/2010 del Tribunale di Bari, passata in giudicato il 05/04/2011, dicondanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro sessanta di multa, per ilreato di tentato furto aggravato, posto in essere in Bari il 27/07/2010; sentenza del23/10/2012 della Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Bari del06/03/2012, passata in giudicato il 06/2/2013, di condanna alla pena di anni uno e mesiquattro di reclusione ed euro duecento di multa, per il reato di furto aggravato commesso inBari in 29/11/2011).2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo violazione e/o falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc. pen.,nella parte in cui il Tribunale di Taranto ha ritenuto insussistente il vincolo dellacontinuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna sopra indicate.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità.Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità. Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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