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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16699/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 novembre 1977 avverso la sentenza resa il 16 marzo 2022 dal Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pisa ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, contestato all'odierno imputato come commesso in epoca antecedente e prossima al 28 ottobre 2013, previo riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di pafficolare tenuità prevista dal quarto comma dell'articolo 648 codice penale. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze osservando che l'articolo 648 cod.pen. al quarto comma, prevede una attenuante speciale che non incide sul calcolo della prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod.pen. . 3.11 ricorso è fondato.

Il reato di ricettazione si prescrive in 10 anni ( 8 come massimo eclittale, più un quarto ex art. 161 codice penale) anche nell' ipotesi di particolare tenuità, che non contempla una fattispecie autonoma di reato ma un'attenuante speciale che non incide sul calcolo della prescrizione.

Deve pertanto convenirsi con il ricorrente che il reato a tutt'oggi non si è ancora estinto.

Si impone l'annullamento della sentenza impugnata.

Poiché la sentenza era appellabile e l'impugnazione é stata proposta per saltum va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod.proc.pen.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio.

Motivazione semplificata Roma 16 Febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Geppin [OSCURATO:PERSONA]> SECO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 novembre 1977 avverso la sentenza resa il 16 marzo 2022 dal Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Pisa ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il reato di ricettazione, contestato all'odierno imputato come commesso in epoca antecedente e prossima al 28 ottobre 2013, previo riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di pafficolare tenuità prevista dal quarto comma dell'articolo 648 codice penale. 2.Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze osservando che l'articolo 648 cod.pen. al quarto comma, prevede una attenuante speciale che non incide sul calcolo della prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod.pen. . 3.11 ricorso è fondato. Il reato di ricettazione si prescrive in 10 anni ( 8 come massimo eclittale, più un quarto ex art. 161 codice penale) anche nell' ipotesi di particolare tenuità, che non contempla una fattispecie autonoma di reato ma un'attenuante speciale che non incide sul calcolo della prescrizione. Deve pertanto convenirsi con il ricorrente che il reato a tutt'oggi non si è ancora estinto. Si impone l'annullamento della sentenza impugnata. Poiché la sentenza era appellabile e l'impugnazione é stata proposta per saltum va disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio, ai sensi dell'art. 569 comma 4 cod.proc.pen. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per il giudizio. Motivazione semplificata Roma 16 Febbraio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Geppin [OSCURATO:PERSONA]> SECO
Sentenza Cassazione n. 16699/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris