CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 18492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28446/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso lo studio legale del predetto difensore sito in Roma, alla via Crescenzio n. 20 – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2200/03/20 depositata in data 16/07/2020, F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28446/2020 Numero sezionale 4953/2022Numero di raccolta generale 18492/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non Data pubblicazione 08/06/2022 partecipata del 10/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento relativa alla registrazione di una ordinanza di assegnazione; - la CTP accoglieva il ricorso e la pronuncia era gravata di appello da parte dell’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’impugnazione ritenendo insussistente il difetto di legittimazione dell’Ufficio e quindi infondata la pretesa di annullamento della condanna alle spese di lite del primo grado di giudizio, compensando tra le parti le spese di lite del grado di appello; - ricorre a questa Corte la Buraglia con atto affidato a un solo motivo; Considerato che: - l’unico motivo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 324 c.p.c., 112 c.p.c. nonché 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR erroneamente compensato le spese di lite senza motivare in ordine alle ragioni che rendevano necessario provvedere in tal senso; - il motivo è fondato; - premesso che nel processo tributario si applica l’art. 15 del d. Lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall’art. 9, comma 1, d. Lgs. n. 156 del 2015, applicabile al caso in esame, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate», va ribadito che «su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c., come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28446/2020 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati Numero sezionale 4953/2022Numero di raccolta generale 18492/2022 dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamenData pubblicazione 08/06/2022to giurisprudenziale di legittimità (Cass. 20 aprile 2012, n. 6279; conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione) secondo cui le «gravi ed eccezionali ragioni», da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali ‒ o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca ‒ il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (Cass., ord. 15 dicembre 2011, n. 26987) e comunque devono essere appunto indicate specificamente (Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413; Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass., Sez.6-5, Ordinanza n.16518 del 2019); - nel caso di specie la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini: «sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio», ovvero con una formula generica e di mero stile del tutto inidonea a consentire il controllo sulla congruità della decisione assunta (cfr. Cass. n. 25594 del 2018); - il principio recentemente ribadito da questa Corte (Cass. n. 21400 del 2021) è che «nel motivare le ragioni della disposta compensazione, il giudice ‒ sebbene debba astenersi [...] da formule stereotipate o di mero stile, del tipo "la peculiarità della vicenda" esaminata (cfr., tra le numerose, Cass. Sez. 6- 5, ord. 25 settembre 2017, n. 22310, Rv. 645998-01); ciò in quanto va evitato che "siano addotte ragioni illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge" (da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 9 aprile 2019, n. 9777, F i r m a t o D a : L U C I O T T I L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 b 7 0 0 0 6 0 9 e 8 e 3 3 0 9 3 a 7 3 b a a 4 e f 8 c 8 d 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 28446/2020 Numero sezionale 4953/2022 Rv. 653625-01)», precisandosi come «le ragioni della disposta Numero di raccolta generale 18492/2022Data pubblicazione 08/06/2022 compensazione "devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza" (Cass. Sez. 3, sent. 19 ottobre 2015, n. 21083, Rv. 637492-01)»; - pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello che dovrà sul punto decidere e motivare del merito nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di Legittim