CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16103/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] inforza di procura allegata al controricorso;– controricorrente–avverso la sentenza n. 239/2021 della Commissione tributariaregionale dell’Umbria, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6307/2022Numero sezionale 3912/2026Numero di raccolta generale 16103/2026Data pubblicazione 25/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Umbria rigettò l’appellodell’Agenzia delle entrate-Riscossione contro la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Perugia che aveva accolto ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria, ritenendola non motivata in quanto non era indicatol’immobile sul quale doveva essere effettuata l’iscrizione e dandorilevanza all’intervenuto annullamento da parte della CTR di cinque deisei presupposti avvisi di accertamento (per gli anni 2007, 2010, 2011,2012, 2013), sebbene pendenti i ricorsi per cassazione.2. Contro tale decisione l’Agenzia delle entrate-Riscossione haproposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, cui ha resistitocon controricorso il contribuente.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e poi per l’adunanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione dell’art.77 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 2740 c.c., censurando la decisionecon cui la CTR ha ritenuto necessaria, nella motivazione del preavvisodi iscrizione ipotecaria, l’indicazione dell’immobile sul quale l’agenteavrebbe iscritto ipoteca.1.1. Il motivo è fondato.Questa Corte (Cass. 17 settembre 2025, n. 25456), recentemente,ha affermato sul tema il seguente principio di diritto: «In tema diriscossione esattoriale, l’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre1973, n. 602 (quale introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l.13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva diiscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell’”avviso che, in mancanza del pagamentoNumero registro generale 6307/2022Numero sezionale 3912/2026Numero di raccolta generale 16103/2026Data pubblicazione 25/05/2026delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscrittal'ipoteca” - deve contenere soltanto l’indicazione (con riferimentoall’an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all’entità) del credito tributarioper cui si procede, ma non anche l’indicazione dell’immobile o degliimmobili su cui l’agente della riscossione procederà ad iscrizioneipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendonenecessaria l’individuazione soltanto in occasione della successivacostituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione dellapubblicità immobiliare».Tale arresto e le sue motivazioni appaiono del tutto condivisibili ead esse va data continuità.In base all’art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602 (quale introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio2011 n. 106), la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria devecontenere soltanto «l'avviso che, in mancanza del pagamento dellesomme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca»,ma non prevede espressamente che siano da indicare anche gliimmobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell’agente dellariscossione. Né depone in senso contrario la prescrizione normativa cheil suddetto preavviso deve essere notificato al «proprietariodell’immobile», trattandosi di precisazione finalizzata ad individuare ildestinatario (ma non anche il contenuto) della relativa notifica.Dunque, dalla cornice normativa (artt. 76 e 77 del d.P.R. 29settembre 1973, n. 602) in tema di preavviso di iscrizione ipotecarianon deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all’agentedella riscossione, che, attraverso di esso, si limita ad informare ilcontribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trentagiorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull’immobile o sugliimmobili di sua proprietà. Per valutare la legittimità dell’iscrizioneNumero registro generale 6307/2022Numero sezionale 3912/2026Numero di raccolta generale 16103/2026Data pubblicazione 25/05/2026ipotecaria, ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, èsufficiente l’indicazione del valore del credito per cui si procede (intermini: Cass. 15 marzo 2021, n. 7233).L’affermazione che l’iscrizione ipotecaria rappresenta un attopreordinato all’espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limitidi quest’ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto dicontenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. 13novembre 2014, n. 24258; Cass. 15 marzo 2021, n. 7233; Cass. 22novembre 2021, n. 36000) e, del resto il principio generale in tema diresponsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. comporta che ilcreditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzioneforzata.Ne consegue che la scelta normativa di non prevedere comenecessaria l’indicazione nel preavviso di iscrizione ipotecaria del beneimmobile (o dei beni immobili) che si intende pignorare, non comportaalcuna lesione del diritto di difesa del contribuente, che ovviamenteconosce la consistenza del suo patrimonio immobiliare e può reagirecon i rimedi ordinari di fronte ad un’ipoteca illegittimamente iscritta.Infatti, se è evidente che il diritto di ipoteca come imposizione di unvincolo a garanzia di un determinato credito può sorgere solo su unbene immobile individuato, è altrettanto evidente che l’ipoteca nascecon l’iscrizione, non già con il suo preavviso, ed è al momentodell’iscrizione che il bene deve essere individuato e determinato.Non appare condivisibile l’assunto secondo cui ciò comunque nonvarrebbe nel caso di specie posta la mancata notifica della successivaiscrizione ipotecaria, poiché appare evidente che la legittimità formaledella comunicazione preventiva non può dipendere dal successivocomportamento erariale e posta la pacifica impugnabilità dell’iscrizioneipotecaria (art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992).Numero registro generale 6307/2022Numero sezionale 3912/2026Numero di raccolta generale 16103/2026Data pubblicazione 25/05/20262. Con il secondo motivo di impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 76 e dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, laddovela CTR ha dato rilevanza all’intervenuto annullamento provvisorio degliavvisi di accertamento, requisito non previsto in quanto ai sensi dellecitate disposizioni l’ipoteca è ammissibile anche in assenza deipresupposti per il pignoramento e il giudice, ove venga annullato unodei titoli dell’iscrizione, ha il dovere di ricondurre l’ipoteca alla giustamisura.2.1. Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.La CTR ha accertato in fatto che cinque dei sei presupposti avvisidi accertamento (e precisamente quelli relativi agli anni 2007, 2010,2011, 2012 e 2013) erano stati annullati dalla CTR, pendenti i ricorsiper cassazione.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, è pacifico che, in temadi riscossione dei tributi, l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamentodivengono illegittime a seguito della sentenza che, accogliendo ilricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo da essepresupposto, poiché tale pronuncia fa venir meno, indipendentementedal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesatributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che lalegittima ed escludendo, quindi, che essa possa formare ulteriormenteoggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria (tra le tante: Cass.27 luglio 2012, n. 13445; Cass. 17 ottobre 2014, n. 22021; Cass. 5maggio 2016, n. 9116; Cass. 15 gennaio 2019, n. 740; Cass. 10maggio 2019, n. 12478; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33318; Cass. 15ottobre 2020, n. 22360; Cass. 15 settembre 2021, n. 24854; Cass. 7febbraio 2022, n. 3736; Cass. 22 febbraio 2022, n. 10740; anche:Cass. 4 settembre 2021, n. 24854; Cass. Sez. U., 13 gennaio 2017, n.758; Cass. 21 ottobre 2020, n. 22938; Cass. 4 novembre 2020, n.Numero registro generale 6307/2022Numero sezionale 3912/2026Numero di raccolta generale 16103/2026Data pubblicazione 25/05/202624554), non potendo configurarsi una sorta di connotazione "elastica",tale da farla rivivere a seguito dell'eventuale riforma della sentenza diannullamento dell'avviso di accertamento, come si dovrebbe affermarein caso contrario (Cass. 17 dicembre 2019, n. 33318).Per cui, l'emanazione di un titolo giudiziale (anche se nondefinitivo) di annullamento del prodromico avviso di accertamentoviene ad incidere ex post sulla funzione della successiva cartella dipagamento, delineandosi come un vizio - anche se non originario, bensìsopravvenuto - di legittimità.E’ un principio affermato nell'ipotesi di iscrizione nei ruolistraordinari ai sensi dell'art. 15-bis del d.P.R. n. 602/1973 (Cass. Sez.U., 13 gennaio 2017, n. 758) quanto nel caso di riscossione frazionatain pendenza di giudizio ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass.28 novembre 2018, n. 30775); infatti l'efficacia immediata dellesentenze delle commissioni tributarie trova base normativa sia nelprimo che nel secondo comma dell'art. 68 d.lgs. n. 546/1992, in quantosia il comma 2 sia il comma 1 - che disciplina la riscossione frazionatae graduale del tributo e dei relativi interessi sempre sulla base dellestatuizioni della sentenza, trovando in questa, quindi, il titolo perl'esercizio del relativo potere - postulano evidentemente che lesentenze tributarie di merito abbiano un effetto immediatoL'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68 d.lgs. n.546/1992, ove la sentenza che ne ha determinato l'effetto sia statariformata o cassata da decisioni della commissione regionale o dellaCorte di cassazione, deve ritenersi "travolta", e ciò indipendentementedalla impugnazione del ruolo stesso o dall'intervenuto pagamento dellasomma iscritta a ruolo, in considerazione dell'effetto espansivo esternodella sentenza di riforma ai sensi dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.("la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti eagli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata").Numero registro generale 6307/2022Numero sezionale 3912/2026Numero di raccolta generale 16103/2026Data pubblicazione 25/05/2026In conseguenza della riforma vengono meno gli effetti esecutividella sentenza e quindi anche il titolo della riscossione.2.2. Se l’intervenuto annullamento giudiziale ha comunque efficaciaimmediata anche prima del passaggio in giudicato, e ciò rende correttala decisione nella parte relativa agli avvisi di accertamento degli anni2007, 2010, 2011, 2012 e 2013, appare pacifico che in relazioneall’avviso di accertamento relativo al 2009 il ricorso del contribuentesia stato rigettato in primo grado con pronuncia confermata in gradodi appello, pendendo anche per esso ricorso per cassazione (che inveroè stato rigettato con ordinanza n. 1382/2026 depositata in data22/01/2026 in RG 5780/2019).In casi siffatti, ove ovviamente non valgono i principi finoraillustrati, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio èinvece che qualora il giudice tributario reputi invalida (in via derivata)l'iscrizione ipotecaria per il motivo - di carattere sostanziale - che,stante il sopravvenuto annullamento, in sede giudiziale o in via diautotutela, di una cartella di pagamento, il credito iscritto a ruolo risultaminore e risulta quindi in parte insussistente, in relazione alle maggiorisomme originariamente iscritte, il presupposto legittimante l'iscrizionedell'ipoteca, non può annullare in toto l'iscrizione ma deve ricondurlaalla misura corretta, annullandola solo nella parte che trovava il propriopresupposto nelle maggiori somme originariamente iscritte nonchéordinando la riduzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2872 c.c. (intermini: Cass. 23 dicembre 2020, n. 29364; Cass. 3 luglio 2021, n.18850).3. Concludendo, vanno accolti il primo motivo e il secondo motivo,nei termini indicati, e la sentenza va cassata in relazione ai motiviaccolti; la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame, e adessa è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 6307/2022Numero sezionale 3912/2026Numero di raccolta generale 16103/2026Data pubblicazione 25/05/2026 P.Q.Maccoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Umbria, in diversa composizione, cui demanda di provvederesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]