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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33218/2026

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della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 dicembre 2025 dalla Cortedi appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, commaprimo, n. 2, cod. pen.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l’imputato, «al fine di trare profitto, dopo essersi introdotto nell'eserciziocommerciale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, previa forzatura della serratura dellaporta di ingresso», si sarebbe impossessato «dei beni ivi contenuti».2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale, in relazione all’art. 81 cod. pen.Il ricorrente rappresenta che l’imputato è chiamato a rispondere del furto diprodotti cosmetici, commesso il 28 gennaio 2025 ai danni di un eserciziocommerciale sito in [OSCURATO:PERSONA] a Signa, e che lo stesso era stato in precedenzacondannato dal Tribunale di Firenze per una rapina impropria relativa a fatticommessi l’8 ottobre 2024, relativi anch’essi alla sottrazione di prodotti cosmetici.La difesa, nel chiedere il riconoscimento della continuazione tra i due reati, avevaevidenziato l’identità del bene giuridico tutelato, l’omogeneità delle condotte,l’identità dell’oggetto materiale (costituito da prodotti cosmetici), il ristrettoambito territoriale nel quale erano stati realizzati i delitti e il breve lasso temporaletrascorso tra la commissione di essi (circa tre mesi).Tanto premesso, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuila Corte di appello ha escluso l’unicità del disegno criminoso valorizzando ladiversità delle fattispecie criminose e, soprattutto, la restrizione della libertàpersonale sofferta dal prevenuto, ritenuta ostativa al riconoscimento dellacontinuazione.Secondo il ricorrente, tale apparato argomentativo risulterebbe illogico, attesoche la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito efficacia interruttiva auna misura coercitiva di natura non custodiale, laddove solo la misura custodialepotrebbe incidere sull’unitarietà del disegno criminoso, in ragione della totale eindeterminata restrizione della libertà personale.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha depositato una memoria conla quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto diannullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato.Va ricordato che questa Corte ha già affermato che, in tema di applicazionedella disciplina del reato continuato, la detenzione in carcere o altra misuralimitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamentegiudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e nonesime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado dirivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (cfr. Sez. 1, n.37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842; Sez. 2 n. 16560 del 23/02/2023,Monti, Rv. 284525).Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, in maniera meramenteassertiva, ha dato rilievo determinante alla circostanza che l’imputato, nel periodointercorso tra la commissione dei due reati, era stato sottoposto a misuracautelare, senza tuttavia spiegare per quali ragioni l’applicazione di una misuranon custodiale, quale il divieto di dimora, dovesse ritenersi incompatibile con laconfigurabilità dell’unicità del disegno criminoso.

La Corte di appello, inoltre, nonha adeguatamente esaminato gli ulteriori elementi valorizzati dalla difesa, qualil’omogeneità dei reati, l’identità dell’oggetto materiale, il circoscritto ambitoterritoriale di consumazione dei reati e il breve intervallo temporale che liseparava.La motivazione della sentenza impugnata, in particolare, appare poco chiara,nella parte in cui afferma la disomogeneità dei reati da porre in continuazione,senza tenere conto del fatto che si tratta, in tutti i casi, di delitti contro ilpatrimonio, commessi peraltro sempre in danno di esercizi commerciali e aventi aoggetto sempre prodotti cosmetici.2.

La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente alla continuazione, deveessere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla continuazione, con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.Così deciso, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte di appello di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 dicembre 2025 dalla Cortedi appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, commaprimo, n. 2, cod. pen.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l’imputato, «al fine di trare profitto, dopo essersi introdotto nell'eserciziocommerciale denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, previa forzatura della serratura dellaporta di ingresso», si sarebbe impossessato «dei beni ivi contenuti».2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazionedella legge penale, in relazione all’art. 81 cod. pen.Il ricorrente rappresenta che l’imputato è chiamato a rispondere del furto diprodotti cosmetici, commesso il 28 gennaio 2025 ai danni di un eserciziocommerciale sito in [OSCURATO:PERSONA] a Signa, e che lo stesso era stato in precedenzacondannato dal Tribunale di Firenze per una rapina impropria relativa a fatticommessi l’8 ottobre 2024, relativi anch’essi alla sottrazione di prodotti cosmetici.La difesa, nel chiedere il riconoscimento della continuazione tra i due reati, avevaevidenziato l’identità del bene giuridico tutelato, l’omogeneità delle condotte,l’identità dell’oggetto materiale (costituito da prodotti cosmetici), il ristrettoambito territoriale nel quale erano stati realizzati i delitti e il breve lasso temporaletrascorso tra la commissione di essi (circa tre mesi).Tanto premesso, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cuila Corte di appello ha escluso l’unicità del disegno criminoso valorizzando ladiversità delle fattispecie criminose e, soprattutto, la restrizione della libertàpersonale sofferta dal prevenuto, ritenuta ostativa al riconoscimento dellacontinuazione.Secondo il ricorrente, tale apparato argomentativo risulterebbe illogico, attesoche la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito efficacia interruttiva auna misura coercitiva di natura non custodiale, laddove solo la misura custodialepotrebbe incidere sull’unitarietà del disegno criminoso, in ragione della totale eindeterminata restrizione della libertà personale.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputato, ha depositato una memoria conla quale ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale e ha chiesto diannullare la sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto.L’unico motivo di ricorso è fondato.Va ricordato che questa Corte ha già affermato che, in tema di applicazionedella disciplina del reato continuato, la detenzione in carcere o altra misuralimitativa della libertà personale, subita dal condannato tra i reati separatamentegiudicati, non è di per sé idonea a escludere l'identità del disegno criminoso e nonesime, pertanto, il giudice dalla verifica in concreto di quegli elementi in grado dirivelare la preordinazione di fondo che unisce le singole violazioni (cfr. Sez. 1, n.37832 del 05/04/2019, Okoronko, Rv. 276842; Sez. 2 n. 16560 del 23/02/2023,Monti, Rv. 284525).Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale, in maniera meramenteassertiva, ha dato rilievo determinante alla circostanza che l’imputato, nel periodointercorso tra la commissione dei due reati, era stato sottoposto a misuracautelare, senza tuttavia spiegare per quali ragioni l’applicazione di una misuranon custodiale, quale il divieto di dimora, dovesse ritenersi incompatibile con laconfigurabilità dell’unicità del disegno criminoso. La Corte di appello, inoltre, nonha adeguatamente esaminato gli ulteriori elementi valorizzati dalla difesa, qualil’omogeneità dei reati, l’identità dell’oggetto materiale, il circoscritto ambitoterritoriale di consumazione dei reati e il breve intervallo temporale che liseparava.La motivazione della sentenza impugnata, in particolare, appare poco chiara,nella parte in cui afferma la disomogeneità dei reati da porre in continuazione,senza tenere conto del fatto che si tratta, in tutti i casi, di delitti contro ilpatrimonio, commessi peraltro sempre in danno di esercizi commerciali e aventi aoggetto sempre prodotti cosmetici.2. La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente alla continuazione, deveessere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione dellaCorte di appello di Firenze. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla continuazione, con rinvioper nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.Così deciso, il 26 giugno 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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