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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01476/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha, tra l'altro, rideterminato in anni quattro la durata delle pene accessorie ex art. 216 legge fall. applicate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione di beni e somme di denaro pari ad oltre 3 miliardi delle vecchie lire).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge in punto di determinazione della durata delle suddette pene accessorie: sarebbe errato il richiamo alla gravità dei fatti anziché alla gravità dei reati; il mero riferimento alla pluralità e entità delle distrazioni, cioè solo alla materialità della condotta e non anche all'elemento soggettivo del reato, non sarebbe rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

3.1. Va premesso che l'affermazione di responsabilità dell'imputato è coperta da giudicato ex art. 624 cod. proc. pen., a seguito della pronuncia della Corte di cassazione Sez. 5 n. 28287 del 6 giugno 2013, che, annullando senza rinvio il capo relativo al reato di bancarotta preferenziale, estinto per prescrizione, ha trasmesso gli atti al giudice di rinvio solo per la rideterminazione della pena.

A tale decisione ha fatto seguito un ulteriore annullamento con rinvio solo sul punto della determinazione della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall.

3.2. La Corte di appello ha adempiuto al compito di determinare in concreto la durata delle pene accessorie ex art. 216 legge fall. sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; da ultimo Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488), valorizzando la gravità dei fatti alla luce della pluralità e entità delle condotte distrattive poste in essere.

Si tratta di motivazione conforme ai parametri di legge e immune da vizi logici, quindi insindacabile in questa sede.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha, tra l'altro, rideterminato in anni quattro la durata delle pene accessorie ex art. 216 legge fall. applicate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale (distrazione di beni e somme di denaro pari ad oltre 3 miliardi delle vecchie lire). 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge in punto di determinazione della durata delle suddette pene accessorie: sarebbe errato il richiamo alla gravità dei fatti anziché alla gravità dei reati; il mero riferimento alla pluralità e entità delle distrazioni, cioè solo alla materialità della condotta e non anche all'elemento soggettivo del reato, non sarebbe rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Va premesso che l'affermazione di responsabilità dell'imputato è coperta da giudicato ex art. 624 cod. proc. pen., a seguito della pronuncia della Corte di cassazione Sez. 5 n. 28287 del 6 giugno 2013, che, annullando senza rinvio il capo relativo al reato di bancarotta preferenziale, estinto per prescrizione, ha trasmesso gli atti al giudice di rinvio solo per la rideterminazione della pena. A tale decisione ha fatto seguito un ulteriore annullamento con rinvio solo sul punto della determinazione della durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall. 3.2. La Corte di appello ha adempiuto al compito di determinare in concreto la durata delle pene accessorie ex art. 216 legge fall. sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; da ultimo Sez. 5, n. 36256 del 22/10/2020, Bertoli, Rv. 280488), valorizzando la gravità dei fatti alla luce della pluralità e entità delle condotte distrattive poste in essere. Si tratta di motivazione conforme ai parametri di legge e immune da vizi logici, quindi insindacabile in questa sede. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]
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