CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 giugno 2023
Cassazione n. 17830/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Cosenza rigettava l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Paola, che aveva accolto l'istanza del Comune di Praia a Mare volta ad ottenere la restituzione del suolo e di strutture fisse e funzionali di un parco acquatico già sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento a carico, tra gli altri, del Ruggerini. 2. Propone ricorso per cassazione quest'ultimo, deducendo i seguenti motivi: - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 52-59, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159. Si premette che per tutti i sequestri preventivi a fini di confisca (esclusi quelli impeditivi) troverebbe applicazione il "codice antimafia" di cui al decreto citato, relativamente alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali; in tal modo, il legislatore avrebbe inteso uniformare la tutela dei creditori di buona fede, senza differenziare tra sequestri e confische penali e parapenali. Dopo la riforma del 2019, peraltro, la disciplina di cui agli artt. 52-59, d. Igs. n. 159 del 2011 costituirebbe il modello normativo unitario di riferimento da attivare dopo la sentenza di primo grado recante la confisca, con riguardo a tutti i sequestri di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. peri. Tanto premesso, l'ordinanza sarebbe affetta da motivazione viziata, che non terrebbe conto del fatto che: a) il procedimento penale sarebbe tuttora in corso, in fase istruttoria; b) il ricorrente non avrebbe potuto impugnare il provvedimento del giudice delegato al fallimento (con il quale è stato risolto il contratto tra il Comune e la società "[OSCURATO:SOCIETA]."), potendo agire soltanto il curatore fallimentare; c) i beni sarebbero stati restituiti al terzo (il citato Comune) senza che fosse stato cristallizzato un giudizio in cui questi avesse fatto valere le proprie ragioni, come invece richiesto dall'art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen. Nel caso di specie, dunque, la restituzione dei beni sarebbe stata disposta prima della pronuncia di una sentenza, al di fuori di un processo di cognizione ed in palese violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; - con riguardo alle stesse norme, si lamenta poi la mancanza di motivazione. L'ordinanza non avrebbe tenuto conto della sentenza "Muscari" delle Sezioni Unite del 20 luglio 2017, con la quale sarebbe stato chiaramente affermato che, prima del giudicato, il titolo in forza del quale il bene viene sottratto alla disponibilità del terzo è il provvedimento di sequestro preventivo, contro il quale l'unico rimedio attivabile è l'appello cautelare; fino a che la sentenza non diviene irrevocabile, pertanto, il bene sarebbe indisponibile non perché confiscato, ma perché sequestrato. Ne conseguirebbe, dunque, che solo nella fase esecutiva un terzo interessato potrebbe adire il giudice ex art. 676 cod. proc. pen., a prescindere dalla pregressa partecipazione al processo di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta inammissibile per difetto di legittimazione. 4. Occorre premettere che il Ruggerini è indagato per il delitto di cui agli artt.416 cod. pen., 3, 10-quater, d. Igs. 10 marzo 2000, n, 74, quale promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati tributari; tale contestazione è mossa sul presupposto che il soggetto fosse, tra l'altro, l'amministratore di fatto di ben 24 società, tra le quali la "[OSCURATO:SOCIETA].", che si assumono impiegate per commettere i reati-fine. 5. Tanto premesso, sia il ricorso che il provvedimento impugnato hanno evidenziato che: a) i beni di cui si tratta avevano costituito oggetto di un contratto di appalto concorso per la concessione in uso di un sito di proprietà comunale, da attrezzare a parco giochi, stipulato il 19/12/1990 tra la società citata ed il Comune di Praia a Mare; b) con ordinanza del 2/4/2023, questo contratto era stato dichiarato risolto per inadempimento della società (nelle more dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Paola del 20/4/2022), così disponendosi che il curatore restituisse il parco acquatico (solo attrezzature fisse e funzionali) "per il caso in cui venisse disposto il dissequestro in sede penale"; c) con ordinanza del 29/6/2023, il Tribunale di Paola aveva revocato il sequestro, disponendo la restituzione dei beni sopra citati in favore del Comune di Praia a Mare; d) avverso questo provvedimento, il Ruggerini aveva proposto appello cautelare, poi deciso con l'ordinanza qui impugnata. 6. Così richiamati i termini della vicenda, risulta dunque evidente che lo stesso indagato - che propone ricorso per cassazione in proprio - non vanta alcuna legittimazione ad impugnare, difettando di un qualunque interesse: per costante indirizzo, infatti, l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (tra le molte, Sez. 3, n. 16352 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098). 7. Ebbene, tale interesse difetta del tutto in capo al ricorrente: quand'anche, infatti, l'impugnazione risultasse fondata, i beni non gli potrebbero comunque essere restituiti, mancando egli di un qualunque titolo sugli stessi, invero mai speso. Anzi, è proprio il ricorso a sottolineare (pag. 3), come peraltro già l'appello, che il Ruggerini "non era legale rappresentante della società fallita" (tanto che gli viene contestato il ruolo di amministratore di fatto), così da evidenziare ulteriormente l'assoluta carenza di legittimazione ad impugnare. Nello stesso senso, peraltro, il Collegio osserva che la medesima ordinanza del 29/6/2023 aveva costituito oggetto di appello cautelare anche da parte del coindagato [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il parco acquatico in oggetto sarebbe rientrato "tra i beni nella disponibilità dal 1.1.2012 della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che infatti gestiva il parco acquatico, il cui rappresentante legale è [OSCURATO:PERSONA]". 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di