CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30730/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20113-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CORRIDONI 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1599/3/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 20113 sez. MT - ud. 16-09-2021 -2- n. 20113/2019 (1462) RILEVATO che PRECOMA Claudio, titolare della ditta edilizia "PREPAV", propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Veneto, che ha rigettato l'appello da lui proposto avverso una sentenza della CTP Treviso, di accoglimento parziale del ricorso proposto avverso una avviso di accertamento IRPEF, IVA ed IRAP 2009, di ripresa a tassazione di spese ritenute non provate; mentre la CTP aveva ritenuto giustificate le spese anzidette nella misura del 50%, la CTR, oltre a rigettare l'appello da lui proposto, ha accolto il concomitante appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo totalmente valido l'avviso di accertamento impugnato, in quanto tutte le operazioni fatturate dal ricorrente erano da ritenere fittizie ed inesistenti; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che, con il primo motivo, il contribuente lamenta violazione o falsa applicazione artt. 2697, 2727 cod. civ., 61, 112, 115, 116 e 245 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 commi 3,4 e 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti; in particolare omessa pronuncia circa la richiesta di verificazione delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, da lui formulata ai sensi dell'art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 anche in sede di appello; tali dichiarazioni, intese a provare l'effettività dei lavori fatturati e ritenuti viceversa dall'ufficio inesistenti, provenivano da ZANDONA' Marco, dipendente preposto all'organizzazione dei vari cantieri; da FORCELLINI Alba, sua consorte e responsabile della gestione amministrativa della ditta, di cui era titolare, i nonché dai legali rappresentanti delle ditte, che gli avevano affidato i lavori ritenuti inesistenti; e nel corso del giudizio di primo grado l'Agenzia delle entrate non aveva mai contestato la valenza della documentazione prodotta; non poteva poi essere considerato un elemento a suo sfavore l'utilizzo di danaro contante per il pagamento di somme notevoli, in quanto il saldo di ogni fattura avveniva in contanti, ma in svariate tranches di pagamento, via via corrisposte ad ogni fine giornata, venendo successivamente emessa una sola fattura mensile, relativa a più lavori, già pagati; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione artt. 2697, 2727 cod. civ., 61, 112, 115, 116 e 245 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n.ri 3,4 e 5 cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che aveva formato oggetto di discussione fra le parti; in particolare omessa, errata e contraddittoria valutazione, da parte della CTR, del materiale probatorio raccolto e delle istanze istruttorie formulate, non essendosi la CTR pronunciata su di una richiesta istruttoria da lui formulata, intesa ad ottenere l'espletamento di CTU, volta a dirimere ogni dubbio circa l'insussistenza degli addebiti, dato che, da tale indagine, sarebbe potuto emergere che la ditta di cui era titolare intanto avrebbe potuto svolgere le lavorazioni appaltate dalla s.r.l. "MORI" e da SANI Rino, in quanto fosse ricorso ad un subappalto di manodopera, i cui costi erano quelli esposti nelle fatture contestate dall'Agenzia delle entrate; ora, la CTR non aveva preso in esame la sua richiesta di CTU, neppure per respingerla, in tal modo violando il suo diritto di difesa, nonché i principi del giusto processo di cui agli artt. 101 e 25 della Costituzione; che l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;che il primo motivo di ricorso è infondato; che, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il vizio di omessa pronuncia, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., non è ipotizzabile nei confronti di una richiesta istruttoria, valendo detto vizio unicamente con riferimento a domande attinenti al merito; è sufficiente che il giudice abbia comunque preso in considerazione tale richiesta istruttoria, il che non è dato escludere nella specie, senza alcuna necessità che la sentenza ne dia conto (Cass. n. 24830 del 2017; Cass. n. 13716 del 2016), che è inammissibile il secondo motivo di ricorso; con esso, invero, il ricorrente si duole che il giudice di appello abbia omesso di espletare una ctu, da lui richiesta sia innanzi alla CTP, sia innanzi alla CTR; si osserva invero che la ctu non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa l'esclusiva finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; essa non è pertanto qualificabile come una prova vera e propria ed è pertanto sottratta alla disponibilità delle parti, essendo unicamente affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, come nel caso in esame, può legittimamente ritenere di non espletarla, senza essere tenuta a giustificare in sentenza tale sua scelta (Cass. n. 3881 del 2006; Cass. n.6155 del 2009); che, da quanto sopra, consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo; che ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto dal ricorrente, con sua condanna alle spese di giudizio, quantificate in C 4.100,00, oltre alle spese generali nella misura forfettaria del 15% ed agli accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comm