CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 25476/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7193-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA B. TORTOLINI, 30, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.[OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 267/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: il primo Presidente ha rimesso alle S.U. la soluzione del contrasto sulla questione evidenziata con l'ordinanza interlocutoria n. 28048/2021, inerente al «se l'att. 91 c.p.c. consenta di condannare alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte l'attore che abbia visto sì accogliere la propria domanda, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto richiesto»; la questione rimessa all'esame delle S.U. ha indubbiamente rilevanza nel caso in scrutinio, con riferimento ai motivi terzo e quarto del ricorso; appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla predetta questione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Si comunichi. Così deciso in Roma il 21