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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 39183/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1:..e .x DeLe. ..X;c-0.)-v>o ••••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2021 il Giudice di Pace di Genova ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di inottemperanza all'ordine di espulsione (art. 14 d.lgs. n.286 del 1998; fatto accertato il 18 luglio 2017).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione in ordine alla domanda di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n.286 del 1998).

Si sottolinea la occasionalità della violazione e la ricorrenza dei residui presupposti di legge.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Pur non essendovi una motivazione espressa sulla domanda introdotta in sede di discussione, va rilevato che nella decisione di merito - al fine di ritenere non applicabili le circostanze attenuanti generiche - sono indicati e valorizzati i «numerosi precedenti penali» dell'imputato, aspetto con cui il ricorrente non si confronta e che consente di ritenere espressa una motivazione implicita, pienamente idonea a sostenere il diniego (quantomeno sotto il profilo del giudizio negativo sulla personalità).

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .

Così deciso in data 8 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 1:..e .x DeLe. ..X;c-0.)-v>o ••••• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2021 il Giudice di Pace di Genova ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di inottemperanza all'ordine di espulsione (art. 14 d.lgs. n.286 del 1998; fatto accertato il 18 luglio 2017). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo carenza di motivazione in ordine alla domanda di proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 34 d.lgs. n.286 del 1998). Si sottolinea la occasionalità della violazione e la ricorrenza dei residui presupposti di legge. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Pur non essendovi una motivazione espressa sulla domanda introdotta in sede di discussione, va rilevato che nella decisione di merito - al fine di ritenere non applicabili le circostanze attenuanti generiche - sono indicati e valorizzati i «numerosi precedenti penali» dell'imputato, aspetto con cui il ricorrente non si confronta e che consente di ritenere espressa una motivazione implicita, pienamente idonea a sostenere il diniego (quantomeno sotto il profilo del giudizio negativo sulla personalità). Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali . Così deciso in data 8 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]