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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10829/2024

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 in relazione agli artt. 576, n.1, 61 n. 2 e 61 n. 10 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che in relazione alla integrazione della fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale ed, in particolare, alla esclusione della ipotesi di mera resistenza passiva, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); che, quanto alla configurabilità del reato di lesioni personali e della circostanza di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., la censura risulta generica ed, in ogni caso, il giudice del gravame ha motivato in maniera corretta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); che, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, specialmente, all'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, alla inconfigurabilità di quest'ultima e alla congruità della pena, la Corte territoriale ha motivato in modo logico, coerente e puntuale (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 in relazione agli artt. 576, n.1, 61 n. 2 e 61 n. 10 cod. pen. sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate e generiche; Considerato, invero, che in relazione alla integrazione della fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale ed, in particolare, alla esclusione della ipotesi di mera resistenza passiva, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); che, quanto alla configurabilità del reato di lesioni personali e della circostanza di cui all'art. 61 n. 10 cod. pen., la censura risulta generica ed, in ogni caso, il giudice del gravame ha motivato in maniera corretta (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); che, anche in ordine al trattamento sanzionatorio, specialmente, all'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata, alla inconfigurabilità di quest'ultima e alla congruità della pena, la Corte territoriale ha motivato in modo logico, coerente e puntuale (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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