Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 luglio 2022

Cassazione n. 33242/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 5821 / 20 2 3 propost i da: [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]), con sede legale inMilano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA];[OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , in persona dei legali rappresentanti pro tempore , amministratori delegati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.tiStefania Pazzaglia (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eMarco Ettorre (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , giusta procura speciale annessa al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma (00186) alla Piazza dell’Orologio n. 7 ( [OSCURATO:TELEFONO]/51 ; PEC : [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:EMAIL] ocati.it.); Avviso liquidazione imposta registro – Condanna amministratori per mala gestio -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 3223 / 20 2 2 emessa d a l la C TR Lombardia in data 29/07/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva, dinanzi alla CTP di Milano, ricorso avverso un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio le aveva richiesto in qualità di coobbligata in solido il pagamento dell’imposta di registro pari a euro491.624,00 relativamente alla sentenza del Tribunale di Milano n.8376/2017 che aveva condannato gli ex amministratori convenuti al pagamento del risarcimento del danno di euro 12.113.197,78, oltre interessi rivalutazione, in favore della allora parte attrice [OSCURATO:SOCIETA]..

2. La CTP accoglieva il ricorso, statuendo che l’imposta di registro, riguardando condotte di mala gestioaccertate dalla sentenza del Tribunale di Milano, astrattamente sussumibili nei reati di appropriazione indebita ed infedeltà patrimoniale, doveva essere recuperata soltanto nei confronti delle parti convenute, e non anche di parte attrice (non operando il principio di solidarietà di cui all’art. 57 dPR n. 131/1986).

3. Sull’impugnazione principale dell’Agenzia ed incidentale della contribuente, la CTR Lombardia accoglieva la prima e rigettava la seconda, affermando che: a) in nessun passo della sentenza oggetto di registrazione erano stati accertati, sia pure incidentalmente, fatti costituenti reato, precisando la stessa, di contro, di occuparsi di meri addebiti di responsabilità contrattuale da mala gestio; b) la condanna al risarcimento del danno scaturiva da pluralità di condotte (in tutto 15), per le quali soltanto in ordine a due contestazioni (i capi 1 e 2 dell’atto di citazione) era già intervenuto un separato procedimento penale, nel quale la società si era costituita parte civile estinguendo, per l’effetto, in parte qua il giudizio civile; c) pertanto, la società era soggetta a responsabilità solidale nei confronti della Stato per il pagamento dell’imposta di registro della sentenza di condanna degli amministratori (salvo i diritti di rivalsa), come peraltro era confermato dalla attestazione del Cancelliere che correttamente non aveva proceduto alla registrazione a debito; d) in ossequio ai canoni generali della collaborazione e della buona fede, l'amministrazione finanziaria deve considerarsi esonerata dall'obbligo di allegazione ex art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 con riguardo agli atti presupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sicchè non determinava la nullità dell’avviso di liquidazione l’omessa allegazione della sentenza n. 8376 del 2017 del Tribunale di Milano emessa all’esito di un giudizio di cui la contribuente era stata parte; e) ai fini della determinazione dell’imposta, vigeva il principio per il quale il calcolo degli interessi doveva avvenire assumendo quale dies a quo la data dell’“inadempimento ai doveri di ordinaria diligenza nell’espletamento degli incarichi ricoperti dai convenuti”; f) il risarcimento per il danno subito dalla Società era credito di valore che produceva interessi corrispettivi, da liquidarsi dal giudice dalla data del verificarsi dell’inadempimento al saldo.

4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) per avere la CTR della Lombardia ritenuto legittimo l’Avviso di Liquidazione malgrado lo stesso fosse privo di una reale ed effettiva motivazione data l’omessa allegazione della sentenza oggetto di registrazione , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.

Il motivo è infondato.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022).

Parimenti, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo opresumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26340 del 29/09/2021 Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30084 del 26/10/2021).

In particolare, l'Amministrazione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione la sentenza su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del relativo giudizio, è a conoscenza; diversamente tale incombente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così in contrasto con i canoni generali della collaborazione e della buona fede (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21713 del 08/10/2020).

Pertanto, in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato, come nel caso di specie, parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione)

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione dell’articolo 43, commi 1, lettera e), e 4, del d.p.r. n. 131/1986 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR condiviso l’operato dell’Agenzia che aveva calcolato gli interessi da assoggettare all’imposta di registro con decorrenza dalla data in cui erano avvenuti gli illeciti (i.e., 28 giugno 2006), anzichè da quella della domanda giudiziale.

Il motivo è fondato.

Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi, come nella fattispecie in esame, da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9338 del 20/04/2009; conf.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione degli articoli 59, comma 1, lettera d), e 60, comma 2, del d.p.r. n. 131/1986 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’imposta di registro gravante sulla sentenza del Tribunale di Milano non avrebbe potuto essere recuperata nei confronti della allora [OSCURATO:SOCIETA]., ma esclusivamente e senza alcun vincolo di solidarietà nei confronti degli ex amministratori Borghetti e Brandoni.

4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 59, comma 1, lettera d), e 60, comma 2, del d.p.r. n. 131/1986 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano non potesse registrarsi mediante prenotazione a debito in base agli articoli menzionati in quanto il Tribunale di Milano non aveva accertato neppure incidenter tantumla sussistenza di fatti costituenti reato.

5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili.

In termini generali, la previsione dell'art. 59, lettera d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo la quale "si registrano a debito ... le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", va intesa in senso ampio, sì da comprendere tutti i fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale.

In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007 ha rilevato che nella specie i fatti che avevano condotto alla sentenza civile di condanna al risarcimento del danno non solo erano suscettibili di assurgere a fattispecie di reato, ma convergevano, pure, nel dare origine e spessore al procedimento penale di bancarotta, esistendo comunanza di fatti fra la mancata e/o irregolare tenuta delle scritture contabili, contestata nel giudizio penale ad amministratori e sindaci di una società fallita, e la mala gestiopoi addebitata in sede civile, comprendente anche l'omessa vigilanza sull'osservanza della legge e l'accertamento della regolare tenuta della contabilità.

Pertanto, l’art. 59 citato, facendo generico riferimento, per la prenotazione a debito, alle "sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito ad un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014; nel senso che non si richiede che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1296del 22/01/2020).

In proposito, è opportuno evidenziare che l'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, in deroga a quello ordinario, che prevede la riscossione immediata dell'imposta, ne consente, invece, il differimento, stabilendo la sua prenotazione a debito eil suo recupero dal solo danneggiante, stante l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti, senza che sia necessaria la relativa iscrizione da parte del cancelliere, atteso che eventuali errori od omissioni di quest'ultimo non possono alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21112 del 04/07/2022).

Ragion per cui non è di per sé dirimente la circostanza che il cancelliere non avesse proceduto alla registrazione a debito della sentenza.

Ciò debitamente premesso, nella fattispecie in esame la CTR ha evidenziato che la condanna al risarcimento del danno scaturisce da pluralità di condotte (in tutto quindici), per le quali soltanto in ordine a due contestazioni (i capi 1 e 2 dell’atto di citazione) era già intervenuto un separato procedimento penale, nel quale la società si era costituita parte civile, con la conseguenza che le domande originariamente proposte nell’atto di citazione risultavano automaticamente estinte ex lege all’atto stesso della sopravvenuta costituzione di parte civile, dovendosi, per l’effetto, i relativi fatti dal medesimo momento reputarsi (divenuti) estranei al presente giudizio.

Tutte le altre condotte (capi 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14.1, 14.2, 14.3 e 15 dell’atto di citazione), che non erano state oggetto del giudizio penale, sono sfociate in una ordinaria pronuncia civile di condanna in quanto frutto di responsabilità contrattuale derivante da una mala gestio (mentre per le condotte di cui ai capi 5, 6, 9, 10 e 11 dell’atto di citazione non era intervenuta alcuna condanna al risarcimento).

Per quanto sia errata, per quanto detto in precedenza, la sentenza della CTR nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che nella sentenza n.8376/2027 non fosse stato compiuto alcun accertamento, neppure incidenter tantum, in ordine a pretesi fatti costituenti reato, inequivoca è la successiva affermazione secondo cui non vi è dubbio, quindi, che il risarcimento del danno a cui i [OSCURATO:PERSONA] e Brandoni sono stati condannati ha fonte non in condotte illecite, astrattamente configurabili in ipotesi di reato a carattere associativo, appropriativo e/o distrattivo, come forzatamente tenta di sostenere la Parte appellata, bensì in quella che in più passi della motivazione della sentenza n. 8376/2017 del Tribunale di Milano viene definita “una responsabilità contrattuale per inadempimento dei doveri inerenti alle cariche ricoperte” (derivante, in particolare, da un non corretto adempimento deidoveri inerenti alle funzioni ricoperte in una situazione di potenziale conflitto di interessi).

In presenza del quadro complessivo raffigurato, la ricorrente sollecita, a ben vedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità, vieppiù se si considera che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di prevedere che gli interessi decorrano dalla data della domanda giudiziale (vale a dire, dal 9 aprile 2009).

L’esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata con riferimento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso 5821 / 20 2 3 propost i da: [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]), con sede legale inMilano, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 8 ( PEC: [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA];[OSCURATO:PARTITA_IVA] ) , in persona dei legali rappresentanti pro tempore , amministratori delegati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] ( C.F. : [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.tiStefania Pazzaglia (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eMarco Ettorre (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , giusta procura speciale annessa al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma (00186) alla Piazza dell’Orologio n. 7 ( [OSCURATO:TELEFONO]/51 ; PEC : [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:EMAIL] ocati.it.); Avviso liquidazione imposta registro – Condanna amministratori per mala gestio -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 3223 / 20 2 2 emessa d a l la C TR Lombardia in data 29/07/2022e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) proponeva, dinanzi alla CTP di Milano, ricorso avverso un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio le aveva richiesto in qualità di coobbligata in solido il pagamento dell’imposta di registro pari a euro491.624,00 relativamente alla sentenza del Tribunale di Milano n.8376/2017 che aveva condannato gli ex amministratori convenuti al pagamento del risarcimento del danno di euro 12.113.197,78, oltre interessi rivalutazione, in favore della allora parte attrice [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La CTP accoglieva il ricorso, statuendo che l’imposta di registro, riguardando condotte di mala gestioaccertate dalla sentenza del Tribunale di Milano, astrattamente sussumibili nei reati di appropriazione indebita ed infedeltà patrimoniale, doveva essere recuperata soltanto nei confronti delle parti convenute, e non anche di parte attrice (non operando il principio di solidarietà di cui all’art. 57 dPR n. 131/1986). 3. Sull’impugnazione principale dell’Agenzia ed incidentale della contribuente, la CTR Lombardia accoglieva la prima e rigettava la seconda, affermando che: a) in nessun passo della sentenza oggetto di registrazione erano stati accertati, sia pure incidentalmente, fatti costituenti reato, precisando la stessa, di contro, di occuparsi di meri addebiti di responsabilità contrattuale da mala gestio; b) la condanna al risarcimento del danno scaturiva da pluralità di condotte (in tutto 15), per le quali soltanto in ordine a due contestazioni (i capi 1 e 2 dell’atto di citazione) era già intervenuto un separato procedimento penale, nel quale la società si era costituita parte civile estinguendo, per l’effetto, in parte qua il giudizio civile; c) pertanto, la società era soggetta a responsabilità solidale nei confronti della Stato per il pagamento dell’imposta di registro della sentenza di condanna degli amministratori (salvo i diritti di rivalsa), come peraltro era confermato dalla attestazione del Cancelliere che correttamente non aveva proceduto alla registrazione a debito; d) in ossequio ai canoni generali della collaborazione e della buona fede, l'amministrazione finanziaria deve considerarsi esonerata dall'obbligo di allegazione ex art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212 con riguardo agli atti presupposti (negoziali, amministrativi o giudiziali) di cui il contribuente abbia avuto conoscenza, sicchè non determinava la nullità dell’avviso di liquidazione l’omessa allegazione della sentenza n. 8376 del 2017 del Tribunale di Milano emessa all’esito di un giudizio di cui la contribuente era stata parte; e) ai fini della determinazione dell’imposta, vigeva il principio per il quale il calcolo degli interessi doveva avvenire assumendo quale dies a quo la data dell’“inadempimento ai doveri di ordinaria diligenza nell’espletamento degli incarichi ricoperti dai convenuti”; f) il risarcimento per il danno subito dalla Società era credito di valore che produceva interessi corrispettivi, da liquidarsi dal giudice dalla data del verificarsi dell’inadempimento al saldo. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della l. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) per avere la CTR della Lombardia ritenuto legittimo l’Avviso di Liquidazione malgrado lo stesso fosse privo di una reale ed effettiva motivazione data l’omessa allegazione della sentenza oggetto di registrazione , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. Il motivo è infondato. In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022). Parimenti, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo opresumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26340 del 29/09/2021 Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30084 del 26/10/2021). In particolare, l'Amministrazione finanziaria è esonerata dall'obbligo di allegare all'avviso di liquidazione la sentenza su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del relativo giudizio, è a conoscenza; diversamente tale incombente si risolverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'esercizio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del diritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così in contrasto con i canoni generali della collaborazione e della buona fede (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21713 del 08/10/2020). Pertanto, in tema di imposta di registro su atti giudiziari definitori di procedimenti nei quali il contribuente sia stato, come nel caso di specie, parte, l'avviso di liquidazione è adeguatamente motivato anche quando, pur non allegando l'atto, riporti gli estremi identificativi essenziali del medesimo (natura del provvedimento, ufficio emanante, estremi di ruolo e pubblicazione) 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione dell’articolo 43, commi 1, lettera e), e 4, del d.p.r. n. 131/1986 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR condiviso l’operato dell’Agenzia che aveva calcolato gli interessi da assoggettare all’imposta di registro con decorrenza dalla data in cui erano avvenuti gli illeciti (i.e., 28 giugno 2006), anzichè da quella della domanda giudiziale. Il motivo è fondato. Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi, come nella fattispecie in esame, da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9338 del 20/04/2009; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016). 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la Violazione e falsa applicazione degli articoli 59, comma 1, lettera d), e 60, comma 2, del d.p.r. n. 131/1986 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che l’imposta di registro gravante sulla sentenza del Tribunale di Milano non avrebbe potuto essere recuperata nei confronti della allora [OSCURATO:SOCIETA]., ma esclusivamente e senza alcun vincolo di solidarietà nei confronti degli ex amministratori Borghetti e Brandoni. 4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell’ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla sussistenza delle condizioni previste dagli articoli 59, comma 1, lettera d), e 60, comma 2, del d.p.r. n. 131/1986 , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto che la sentenza del Tribunale di Milano non potesse registrarsi mediante prenotazione a debito in base agli articoli menzionati in quanto il Tribunale di Milano non aveva accertato neppure incidenter tantumla sussistenza di fatti costituenti reato. 5. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono inammissibili. In termini generali, la previsione dell'art. 59, lettera d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo la quale "si registrano a debito ... le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", va intesa in senso ampio, sì da comprendere tutti i fatti che possano astrattamente configurare un'ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze in parola siano pronunciate solo a seguito di un giudizio penale. In applicazione di tale principio, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5952 del 14/03/2007 ha rilevato che nella specie i fatti che avevano condotto alla sentenza civile di condanna al risarcimento del danno non solo erano suscettibili di assurgere a fattispecie di reato, ma convergevano, pure, nel dare origine e spessore al procedimento penale di bancarotta, esistendo comunanza di fatti fra la mancata e/o irregolare tenuta delle scritture contabili, contestata nel giudizio penale ad amministratori e sindaci di una società fallita, e la mala gestiopoi addebitata in sede civile, comprendente anche l'omessa vigilanza sull'osservanza della legge e l'accertamento della regolare tenuta della contabilità. Pertanto, l’art. 59 citato, facendo generico riferimento, per la prenotazione a debito, alle "sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", non presuppone il concreto accertamento del reato, ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che il fatto può essere apprezzato anche nell'ambito di una sentenza di condanna emessa in esito ad un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l'imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla procura della Repubblica per l'esercizio della relativa azione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 24096 del 12/11/2014; nel senso che non si richiede che le sentenze siano pronunziate a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1296del 22/01/2020). In proposito, è opportuno evidenziare che l'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, in deroga a quello ordinario, che prevede la riscossione immediata dell'imposta, ne consente, invece, il differimento, stabilendo la sua prenotazione a debito eil suo recupero dal solo danneggiante, stante l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti, senza che sia necessaria la relativa iscrizione da parte del cancelliere, atteso che eventuali errori od omissioni di quest'ultimo non possono alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 21112 del 04/07/2022). Ragion per cui non è di per sé dirimente la circostanza che il cancelliere non avesse proceduto alla registrazione a debito della sentenza. Ciò debitamente premesso, nella fattispecie in esame la CTR ha evidenziato che la condanna al risarcimento del danno scaturisce da pluralità di condotte (in tutto quindici), per le quali soltanto in ordine a due contestazioni (i capi 1 e 2 dell’atto di citazione) era già intervenuto un separato procedimento penale, nel quale la società si era costituita parte civile, con la conseguenza che le domande originariamente proposte nell’atto di citazione risultavano automaticamente estinte ex lege all’atto stesso della sopravvenuta costituzione di parte civile, dovendosi, per l’effetto, i relativi fatti dal medesimo momento reputarsi (divenuti) estranei al presente giudizio. Tutte le altre condotte (capi 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14.1, 14.2, 14.3 e 15 dell’atto di citazione), che non erano state oggetto del giudizio penale, sono sfociate in una ordinaria pronuncia civile di condanna in quanto frutto di responsabilità contrattuale derivante da una mala gestio (mentre per le condotte di cui ai capi 5, 6, 9, 10 e 11 dell’atto di citazione non era intervenuta alcuna condanna al risarcimento). Per quanto sia errata, per quanto detto in precedenza, la sentenza della CTR nella parte in cui ha valorizzato la circostanza che nella sentenza n.8376/2027 non fosse stato compiuto alcun accertamento, neppure incidenter tantum, in ordine a pretesi fatti costituenti reato, inequivoca è la successiva affermazione secondo cui non vi è dubbio, quindi, che il risarcimento del danno a cui i [OSCURATO:PERSONA] e Brandoni sono stati condannati ha fonte non in condotte illecite, astrattamente configurabili in ipotesi di reato a carattere associativo, appropriativo e/o distrattivo, come forzatamente tenta di sostenere la Parte appellata, bensì in quella che in più passi della motivazione della sentenza n. 8376/2017 del Tribunale di Milano viene definita “una responsabilità contrattuale per inadempimento dei doveri inerenti alle cariche ricoperte” (derivante, in particolare, da un non corretto adempimento deidoveri inerenti alle funzioni ricoperte in una situazione di potenziale conflitto di interessi). In presenza del quadro complessivo raffigurato, la ricorrente sollecita, a ben vedere, una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa nella presente sede di legittimità, vieppiù se si considera che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione in parte qua della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito nel senso di prevedere che gli interessi decorrano dalla data della domanda giudiziale (vale a dire, dal 9 aprile 2009). L’esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo ed il quarto; cassa la sentenza impugnata con riferimento
Sentenza Cassazione n. 33242/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris