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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2023

Cassazione n. 04742/2024

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a seguente ORDINANZA sui rinvio pregiudiziale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAcon ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: ABBATE Domenico + altri dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis, cod. proc. pen., chiedendo la risoluzione, in via pregiudiziale, della questione di competenza per territorio nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri in ordine a numerosissime fattispecie di reato tra cui quelle previste dagli artt. 479, 495 cod. pen..

2. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile.

3. Il collegio condivide il principio espresso dalla corte di legittimità, richiamato nella requisitoria scritta del P.G., secondo cui: «In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi» (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01; conf.

Sez. 5, notizia decisione del 7 luglio 2023).

Nel caso di specie, il giudice rimettente ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, senza svolgere alcuna delibazione preliminare circa la non manifesta infondatezza della questione, e senza illustrare le ragioni di una eventuale impossibilità di risolverla attraverso gli ordinari strumenti processuali.

4. Consegue che la richiesta di rinvio pregiudiziale deve dichiararsi inammissibile, con restituzione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la rimessione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila, ufficio del giudice delle indagini preliminari.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui rinvio pregiudiziale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAcon ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: ABBATE Domenico + altri dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila ha rimesso gli atti alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 24-bis, cod. proc. pen., chiedendo la risoluzione, in via pregiudiziale, della questione di competenza per territorio nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri in ordine a numerosissime fattispecie di reato tra cui quelle previste dagli artt. 479, 495 cod. pen.. 2. Il rinvio pregiudiziale della questione di competenza è inammissibile. 3. Il collegio condivide il principio espresso dalla corte di legittimità, richiamato nella requisitoria scritta del P.G., secondo cui: «In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 4, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla "ex officio" è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare delibazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi» (Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, Rv. 284720 - 01; conf. Sez. 5, notizia decisione del 7 luglio 2023). Nel caso di specie, il giudice rimettente ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione, senza svolgere alcuna delibazione preliminare circa la non manifesta infondatezza della questione, e senza illustrare le ragioni di una eventuale impossibilità di risolverla attraverso gli ordinari strumenti processuali. 4. Consegue che la richiesta di rinvio pregiudiziale deve dichiararsi inammissibile, con restituzione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile la rimessione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L'Aquila, ufficio del giudice delle indagini preliminari. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 24-bis, comma 4, cod. proc. pen. C
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