CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07968/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze emesse: 1) dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 6 maggio 2019 (condanna per rapina commessa il 14 ottobre 2018); 2) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 11 dicembre 2019 (condanna per rapina, porto d'ami e danneggiamento commessi il 14 e 15 agosto 2018); 2. Denunzia violazione di legge, segnatamente degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'omessa valutazione degli indici rivelatori come individuati dalla giurisprudenza di legittimità. Risulterebbe, in particolare, dalle sentenze in esecuzione l'omogeneità dei reati, l'identità delle modalità esecutive e la limitata distanza temporale. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (due mesi) e le diverse modalità esecutive nonché lo stile di vita seguito dal condannato nel periodo di riferimento per procurarsi il denaro con cui fronteggiare le necessità quotidiane. Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. In assenza di significativi elementi di collegamento tra le violazioni, se non il fine di lucro di per sé equivoco, è, quindi, correttamente pervenuto alla logica conclusione che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose estemporanee Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura delle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]