CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 marzo 2022
Cassazione n. 05824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26386-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente clomiciliato presso lo studio del medesimo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 466, Pec: :[OSCURATO:EMAIL] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] srl); - intimata - avverso la sentenza n. 2197/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/03/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimò a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 5.460 quale provvigione dovuta per la prestazione di mediazione creditizia; il Rotatori propose opposizione al decreto ingiuntivo che fu rigettata dal Tribunale di Roma, con condanna del socccmbente alle spese; il Rotatori propose appello, fu fissata udienza di trattzione, in vista della quale il difensore della parte appellata ([OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) comunicò di aver rinunciato al mancato e non depositò memoria; la Corte d'Appello di Roma, con sentenza depositata in data 19/3/2021, dichiarò inammissibile l'appello condannando il Rotatori alle spese del grado, liquidate in base agli importi medi previsti dalla vigente tariffa forense (d.m. 10 marzo 2014 n. 55, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigcre.) fatta eccezione per la fase istruttoria e/o di trattazione, alla quale applicò i valori minimi; avverso la statuizione relativa alla condanna alle spese il Rotatori ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; nessuno ha resistito al ricorso; il ricorso è stato avviato alla trattazione in c:amera di c:ons4io, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e ."":n80-bis cod. proc. civ.; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con l'unico motivo di ricorso -violazione e falsa app.icazione dell'art. 2237 c.c. e dell'art. 4, co. 5 lett. c) e d) Ric. 2:21 n. 26386 sez. M3 - ud. 27-09-2022 del D.M. Ministero della Giustizia n. 55/2014 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. - il Rotatori denunzia la violazione delle disposizioni in tema di liquidazione delle spese qiuciziali del grado d'appello, sostenendo che la corte di merito abbia errato nel liquidare le spese per la fase istruttoria, non risu tando la stessa essere stata svolta, e per la fase decisoria; ad avviso del ricorrente la statuizione contrasterebbe con il consolidato indirizzo di questa corte secondo il quale "In tenia di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione che, per quanto riguarda il giudizio di appello, può dare luogo al riconoscimento della relativa voce di tariffa unicamente qualora sia effettivamente posta in essere, nel corso della prima udienza di trattazione, una o più delle speci.:iche attività previste dall'art. 350 c.p.c. ovvero sia fissata un'udienza a tal fine o, comunque, allo scopo di svolgere altre attività istruttorie e/o di trattazione, ma non nel caso in cui alla prima udienza di trattazione sia esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove slanci prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali" (Cass., 3, n. 10206 del 16/4/2021); il ricorso è parzialmente fondato; risulta che, all'udienza di trattazione in appello del 10/6/2015, fossero presenti i difensori di entrambe le parti: per [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e per ia controparte l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; in quella udienza Ric. 2321 n. 26386 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -3- l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] depositò una visura camerale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e sollevò una eccezione relativa alla sua legittmazione ad agire; la Corte dispose il rinvio per la precisazione delle conclusioni, udienza che fu più volte rinviata. Prima dell'ultima udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, il difensore [OSCURATO:PERSONA] rinunciò al mandato; ne consegue che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'attività istruttoria va certamente compensata in quanto la stessa è ravvisata anche in sola presenza dell'esame di atti, senza il compimento di alcuna attività riconducibile alla tradizionale attività istruttoria; la sentenza, nella parte in cui ha liquidato la relativa fase, è pertanto conforme al consolidato indirizzo qiurisprudenziale secondo il quale "In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa, tra i quali, in un cliucizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve annoverarsi il medesimo decreto opposto (Cass, 6-3, n. 20993 del 2/10/2020; Cass., 6-2, n. 34575 del 16/11/2021); peraltro, la Corte di merito ha liquidato la voce contestata a titolo di fase istruttoria e/o di trattazione e la fase di trattazione é ineludibile in appello (v. art. 350 c.p.c.; v. Cass. n. 31317 del 2022, n. 8703 del 2022, n. 21743 del 2019); la fase decisionale, invece, non risulta essere stata svolta in quanto il difensore dell'appellata ha rinunciato al mandato prima dell'udienza di discussione della causa e, a seguito di ciò, la parte appellata non ha provveduto a nominare altro Ric. 2921 n. 26386 sez. M3 - ud. 27-09-2022 -4- difensore in sua sostituzione, tanto che non venne depositata alcuna memoria di trattazione scritta per l'udienza di discussione del 19/3/2021; ne discende che la sentenza va cassata con riguardo alla liquiciazione della voce relativa alla fase decisoria in appello e, non essendovi altri accertamenti da svolgere, la causa può essere decisa •nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con la cassazione in parte qua dell'impugnata sentenza e la riliquidazione delle spese di lite del grado di appello; le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico dell'intimata e liquidate come in dispositivo; non sussistono i presupposti processuah per il versamento di altra somma a titolo di contributo unificato pari a queila versata per il ricorso; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l'impugnata sentenza in relazione e, decidendo nel merito, ridetermina le spese del grado di appello in C 3.186,00, oltre accessori di legge e spese forfetarie; liquida le spese del giudizio di cassazione, ponendole a carico della società intimata, in C 1.400, oltre accessori di legge e spese forfetarie al 15%; così deciso in Roma, n