CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25426/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 ottobre 2022 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 20 maggio 2022 del Tribunale di Napoli resa in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro duemila di multa per il reato, così riqualificato, di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, tenuto conto della recidiva, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stata censurata la determinazione della pena, che era stata fissata nel doppio del minimo edittale, laddove il primo Giudice aveva motivato l'allontanamento dal minimo in ragione della condotta particolarmente agitata dell'imputato al momento del controllo di polizia. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. In relazione alla doglianza proposta, il ricorrente non si confronta affatto col percorso argomentativo della sentenza impugnata. A questo proposito, infatti, i motivi di ricorso possono peraltro essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni. La struttura motivazionale della sentenza di appello si salda pertanto con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303), cui occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella d'appello (Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Scardaccione, Rv. 197250). Oltre a ciò, va ricordato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo) (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288), laddove invero è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243). Alla stregua dei rilievi che precedono, anzitutto la pena base è stata fissata in anni uno di reclusione, laddove la media edittale - calcolata nei termini che precedono - è addirittura di anni due e mesi tre di reclusione. Al contempo, la Corte territoriale ha valutato la congruità della dosimetria sanzionatoria altresì assumendo la capacità a delinquere del prevenuto gravato da precedenti specifici e impegnato a proseguire nell'illecito, la natura dello stupefacente (ecstasy), le modalità del fatto, tali da dare conto di attività non occasionale e organizzata quantomeno in modalità rudimentali. 5. In definitiva, pertanto, il complessivo iter motivazionale appare del tutto solido ed immeritevole di censura. 6. La manifesta infondatezza del motivo di impugnazione, che invoca una violazione di legge insussistente, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2