CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14590/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di amministratrice di sostegno di Debora INSIGNITO, entrambe eredi di Biagio INSIGNITO, Pasquale INSIGNITO e Marcella INSIGNITO, nella qualità di eredi di Biagio INSIGNITO,rappresentati e difes i dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilio eletto in Roma, pre s so lo studio associato [OSCURATO:SOCIETA]. in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 45; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:Correzione errore materiale. C.C. 20 settembre2022 r.g.n. 14590/2022 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi - i ntimat o - istanza di correzione errore materiale della decisione di questa Corte,Sez. 3, 21 marzo 2022 n. 9012; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 20 settembre 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in data 15 giugno 2022, notificato nella stessa data al difensore della controparte, l’istante ha chiesto la correzione errore materiale della decisione di questa Corte Sez. 3,21 marzo 2022 n. 9012 per mancata liquidazione delle spese in favore de l difensore anticipatario. CONSIDERATOCHE l’istanza è fondata, emergendo dagli atti difensivi che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiesto la distrazione delle spese giudiziali, dichiarando di aver anticipato le spese di giudizio e di non aver riscosso i compensi; Occorre pertanto correggere l’errore materiale in questione. [OSCURATO:PERSONA] corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenzadepositata il 21 marzo 2022 - n. 9012 - R . G . n. 33136/2019 - nel senso che ove leggesi «condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delleparti controricorrenti, che si liquidano nella somma di euro 7.200,00», deve leggersi ed intendersi « condannando il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti, con distrazione in favore dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] quale procuratore antistatario, delle spese del giudizio che si liquidano nella somma di euro 7.200,00». Così deciso in Roma in data 20 settembre 2022 IL PRESIDENTE C.C. 20 settem