CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la carenza di motivazione è formulato in maniera generica perché privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza), le deduzioni difensive non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto poste a base del ricorso e quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi d'appello, asseritamente trascurate dalla Corte territoriale, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 202