CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 19144/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo e il quarto motivo di ricorso, attinenti alla responsabilità per il reato contestato, si limitano a generiche censure, non misurandosi affatto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che risultano immuni da vizi logici o giuridici (v. le pagine 3 e 4);b) il secondo e il terzo motivo ricorso, riguardanti la erronea valutazione delle prove, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze dirette a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza confrontarsi realmente con gli elementi probatori, esaminati dalla Corte territoriale con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (v. in particolare le pagine 3 e 4 ); c) il quinto motivo di ricorso, relativo alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato e generico, avendo la Corte posto a fondamento del rigetto della richiesta, non l'abitualità della condotta, come sostiene il ricorrente, ma la sua intrinseca gravità desunta dalla reiterazione dei due episodi di evasione a distanza di pochi giorni e in orari diversi, reputata sintomatica della negativa personalità dell'imputa; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il