Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21242/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lege/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi integralmente ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.

Sentiti: -il sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; -la difesa che ha richiesto la trattazione orale in presenza e che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Napoli con l'ordinanza in epigrafe confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

La vicenda cautelare si inscriveva nell'ambito dell'indagine sul clan Reale, Formicola e Rinaldi e sulla confederazione che ne era derivata tra le associazioni, a partire dal 2014, in funzione del contrasto al clan Mazzarella, al pari operante nell'area di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio.

Le investigazioni si erano avviate all'esito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famiglia Formicola, divenuto, dopo l'omicidio del fratello, uno dei maggiori oppositori del clan Mazzarella, cui si collegava il delitto nei confronti dell'anzidetto [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame ha premesso che la contestazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si era articolata nella condotta di partecipazione al cartello camorristico Reale-Formicola-Rinaldi e che il P.M. aveva specificato che la condotta di partecipazione era riferita propriamente al clan Rinaldi.

Il riferimento al clan, inteso come cartello camorristico, aveva una funzione descrittiva della alleanza tra i gruppi in ragione del contrasto verso i Mazzarella.

Il cartello, cioè, aggregava i medesimi clan e i medesimi aderenti con una finalità identica a quella già perseguita singolarmente da ogni struttura associativa, senza dar luogo a un organismo strutturalmente nuovo e autonomo rispetto a quello già in essere.

In questa logica si erano ritenute infondate le critiche sviluppate dalla difesa, sulla partecipazione del ricorrente alla compagine associativa di cui all'anzidetto cartello camorristico, avendo [OSCURATO:PERSONA] preso parte al clan Rinaldi.

La sua partecipazione al clan era fondata innanzitutto sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

Costui lo aveva inserito nell'organigramma del clan Rinaldi, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e ne aveva descritto il coinvolgimento nel settore degli stupefacenti, indicandolo come soggetto che spacciava dietro la "46" roccaforte dei Rinaldi stessi, e in quello delle estorsioni a [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ne aveva parlato anche [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente era parte del gruppo di fuoco e si occupava di stupefacenti, settore in cui trafficava con la collaborazione di Matarazzo e di altro soggetto.

Pagano aveva chiesto di gestire gli stupefacenti autonomamente, nel senso che per quanto faceva per conto del clan non reclamava alcunché tranne, appunto, la possibilità di occuparsi in autonomia della droga. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva parlato del ruolo di [OSCURATO:PERSONA].

Lo aveva indicato come soggetto che si occupava di estorsioni e di droga, fornendosi da Varlese e come colui che aveva eseguito un omicidio, secondo quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], durante un periodo di comune detenzione a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l'appartenenza ai Rinaldi di Pagano, secondo quanto da costui riferito, dopo aver commesso, per ragioni sentimentali, un omicidio a [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio.

Una conversazione ambientale del 18/6/2015, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan avverso, quello dei Mazzarella, poi, convalidava la partecipazione di Pagano al clan Rinaldi.

In quella circostanza si discuteva di un'azione estorsiva commessa verso due esercizi gestititi da parenti di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scorta degli elementi indicati si riteneva l'attendibilità e la convergenza delle fonti collaborative, in guisa tale da operare ciascuna come riscontro reciproco dell'altra.

Anche la presunzione relativa sulle esigenze cautelari non risultava superata e la circostanza di aver postato recentemente su un social network la fotografia dei suoi trenta anni, che lo ritraeva insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentava un elemento di valenza indiscutibile sulla ricorrenza all'attualità di esigenze cautelari.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA],e deduce quanto segue.

Lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. e 24 Cost. per la mancata descrizione dei fatti in contestazione e la conseguente violazione del diritto di difesa.

Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla prospettazione difensiva contenuta nella memoria allegata.

2.1. A [OSCURATO:PERSONA], premette il ricorso, era stata contestata la partecipazione al clan Rinaldi-Formicola-Reale, con condotta accertata dal 2014 e tuttora in corso.

Il Tribunale aveva ritenuto che la partecipazione al cartello camorristico si fosse affiancata al ruolo di partecipe nel clan Rinaldi.

Quel cartello operava nei medesimi luoghi e con gli stessi soggetti, senza, cioè, dare vita a un originario organismo criminale di tipo mafioso.

In realtà emergeva non un autonomo nucleo associativo, formato dai tre clan, ma una condivisione di scelte in funzione della contrapposizione al clan Mazzarella.

Questa impostazione confliggeva con i risultati istruttori e in primo luogo con le richieste di intercettazione telefonica che poggiavano sull'esistenza del gruppo Rinaldi-Reale-Formicola contrapposto ai Mazzarella.

Da ciò l'indeterminatezza dell'imputazione letta sulla eventuale esistenza del clan confederato in questione e sulla intraneità ai Rinaldi, con conseguente impossibilità di stabilire se vi fosse partecipazione rispetto al nucleo aggregato, Rinaldi, Reale-Formicola ovvero se vi fosse intraneità ai soli Rinaldi.

Ciò condizionava la validità della contestazione.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alle doglianze articolate nella memoria difensiva.

Era stato richiesto con la memoria anzidetta di valutare le dichiarazioni rese dai collaboratori che risultavano generiche, del tutto indeterminate e non convergenti. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di un allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal clan Rinaldi e, dunque, di un riavvicinamento solo negli ultimi tempi.

Egli spacciava eroina per conto di [OSCURATO:PERSONA].

Unico elemento certo era quello relativo all'allontanamento dal gruppo. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di conoscerlo, ma di non sapere in che contesto inserirlo, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che Pagano lo aveva accompagnato a parlare con tale Andreuccio a Barra a nome di [OSCURATO:PERSONA].

Ancora, dichiarava che Pagano era stato presente allorquando era stata pianificata l'azione omicidiaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sulla scaturigine del delitto, sulla dinamica esecutiva non vi era stata nessuna concertazione, né una riunione preliminare, aspetto che rendeva la dichiarazione contraddittoria.

Quanto a D'[OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito della sua partecipazione ad un omicidio il fatto era stato appreso da [OSCURATO:PERSONA].

Pagano, poi, si occupava di estorsioni e di droga che comprava da Varlese, ma non era chiaro se ciò avvenisse per conto proprio o nell'interesse del clan.

Amirante lo riconosceva; dichiarava di averlo visto dal cognato, [OSCURATO:PERSONA], ma di non sapere quale ruolo avesse.

Lo stesso Pagano gli aveva riferito di un omicidio commesso, ma il Tribunale del riesame, si è osservato, aveva frainteso il significato della richiesta avanzata.

Il ricorrente aveva invocato, invero, una valutazione sul contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, accertandone la gravità, precisione e concordanza e non di accertare la partecipazione a singoli delitti per conto del clan.

Non si era approfondito l'esame del ruolo del ricorrente né si era accertato se egli oltre alla sua eventuale affiliazione avesse posto in essere azioni conformi al modello di cui all'art. 416-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che si passa ad esaminare.

1. Le questioni poste nel primo motivo censurano la lettura della contestazione rappresentata dal Tribunale in relazione alla configurazione dell'associazione camorristica alla quale riferire la condotta di partecipazione.

Come illustrato nel provvedimento impugnato, la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria di cui al capo 1), quando fa riferimento alla creazione di un "cartello", al fine di opporsi al clan Mazzarella, viene a rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'attività camorristica dei tre clan, aventi ciascuno i requisiti dell'associazione mafiosa secondo le risultanze addotte e così come espressamente asseverato nella restante descrizione, facendo anche riferimento alla composizione dei clan e ai ruoli assegnati ai rispettivi affiliati.

Da ciò emerge una lettura dell'imputazione provvisoria da parte del Tribunale che ne precisa semplicemente l'ampiezza, circoscrivendone i contorni in sintonia con quanto rappresentato dall'intera prospettazione accusatoria e dalle stesse fonti citate nell'ordinanza applicativa della misura e già contestate al ricorrente, il quale in definitiva era stato chiamato a difendersi dall'addebito della partecipazione al clan Rinaldi che a un certo punto si era alleato agli altri.

Alle spiegazioni circa l'esistenza di tale clan e alla stessa costituzione di detto cartello la difesa ha opposto rilievi in termini assolutamente generici.

Pertanto, tutte le doglianze mosse sui temi in questione vanno disattese.

Quanto alla deduzione svolta nel primo motivo, più in particolare e relativa alla carenza della contestazione si tratta di un argomento esaminato dal Tribunale del riesame, che ha escluso essersi realizzata una violazione del diritto di difesa e del contraddittorio sulla stessa imputazione.

Ciò perché il Tribunale della libertà ha ritenuto che non vi fosse una contestazione autonoma del delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., riferita ad un cartello avente quelle caratteristiche.

Piuttosto emergeva l'esistenza di distinti clan camorristici, Reale, Rinaldi e Formicola, strutturalmente autonomi che vedevano una alleanza tra di essi in funzione del contrasto al clan avverso dei Mazzarella, per il controllo del territorio.

La richiamata lesione del diritto di difesa e la corrispondenza tra l'accusa cautelare e quella ritenuta non si poteva ritenere sussistente, in quanto il riferimento al clan attraverso il richiamo di un cartello camorristico e, dunque, di un'alleanza retta da strategie comuni, non involge affatto una partecipazione diversa e autonoma da quella assicurata dal Pagano attraverso la sua adesione al gruppo camorristico dei Rinaldi.

In altri termini si è spiegato come la partecipazione al clan Rinaldi era il dato essenziale attraverso cui sorreggere l'alleanza esistente tra i tre gruppi camorristici.L'ambito cautelare, in ragione della fluidità della contestazione, non legittima la decisione senza aver inquadrato (47443/2014 sez.

VI 16020/2019) in termini sommari l'imputazione stessa e il fatto su cui l'indagato è chiamato a difendersi ed è colpito dalla misura cautelare.

Il riferimento alla genericità della contestazione, dunque, non richiede che esista una piena e precisa corrispondenza tra i due fatti, ma postula che tra essi ricorrono nessi di collegamento e vincolo logico che escludono una diversità strutturale tale da far ritenere che non operi sulla modalità descrittiva della imputazione un doppio livello della realtà consortile.

Trattandosi di imputazione che si è sviluppata in sede cautelare e che la natura della contestazione in questa fase, delle indagini preliminari è in itinere e risulta suscettibile di modifiche e di integrazioni da parte del Pubblico Ministero essa risulta in linea con quanto disposto dall'art. 521 cod. proc. pen..

2. Quanto ai rilievi critici dedotti nel secondo motivo di ricorso e alla mancanza di riscontri individualizzanti relativamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'ordinanza cautelare ha ampiamente dato conto del contenuto delle dichiarazioni e ha spiegato come si trattasse di dichiarazioni provenienti da soggetti pienamente attendibili che erano parte del contesto criminale di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento alla piena intraneità di Pagano, al suo ruolo di soggetto attivo nello spaccio delle sostanze stupefacenti (dietro la 46) e alla specifica attività di gestione delle attività estorsive, nei confronti dei cantieri attivi nella zona di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], si è osservato, lo indicava come elemento del clan che era parte del gruppo di fuoco e che acquistava ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, che trafficava con la collaborazione di Matarazzo e di un altro ragazzo che poi era stato arrestato in Spagna.

L'attività nel settore dello smercio degli stupefacenti avveniva con autorizzazione del clan.

Pagano, invero, aveva richiesto ai Rinaldi di poter svolgere l'attività, rinunciando a quanto dovutogli per quello che "faceva" per conto del gruppo camorristico.

Oltre alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva raccontato dell'unione con gli Amirante, dopo un omicidio commesso a causa di una donna, l'ordinanza ha valorizzato la conversazione del 18/6/2015 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], elemento partecipe del gruppo Mazzarella.

In quella occasione operava un riferimento alla circostanza che la moglie di [OSCURATO:PERSONA] le aveva "buscate" dalla sorella di [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava di materiale idoneo a sostenere la piattaforma di gravità indiziaria, stando al primo tra gli elementi a carico rappresentato dalle dichiarazioni Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, n 3 JiAìdfJ2._ dei collaboratori.

Erano contributi senza dubbio qualificati, provenienti da persone certamente inserite nel contesto criminale.

Ciò valeva innanzitutto per [OSCURATO:PERSONA] che aveva intrapreso la sua collaborazione nel 2014, offrendo una completa descrizione della composizione del sodalizio Rinaldi, oltre che dei gruppi alleati Reale e Formicola e che aveva offerto un quadro completo sugli assetti delle alleanze, facendo luce su plurimi episodi delittuosi (ord. cautelare fl. 52). [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso la sua collaborazione nel 2018 e aveva fatto parte sia del clan Rinaldi sia degli avversari, Mazzarella, così fornendo importanti conoscenze su gravi delitti (cfr. fl. 10 provvedimento impugnato). [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], partecipe dei Mazzarella ed elemento che era entrato a far parte del gruppo che aveva eseguito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], aveva fornito notizie rilevanti sugli assetti associativi e sull'alleanza con i Formicola e i Reale.

In questa ottica sono state ritenute dichiarazioni pienamente attendibili, provenienti da soggetti particolarmente qualificati, inseriti nel contesto criminale e convergenti sui nuclei essenziali dei fatti raccontati, tali da delineare una piattaforma valida a supportare la condotta di intraneità.

Né ha rilievo decisivo il richiamo alla mancanza di elementi di riscontro sui singoli fatti, giacché nella specie non si tratta di cercare elementi che supportino le condotte su specifici delitti, ma si è al cospetto di una contestazione che si risolve nel delitto di partecipazione all'associazione, fatto rispetto al quale le dichiarazioni sono convergenti e tali da riscontrarsi a vicenda.

Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lege/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi integralmente ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. Sentiti: -il sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; -la difesa che ha richiesto la trattazione orale in presenza e che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale del riesame di Napoli con l'ordinanza in epigrafe confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. La vicenda cautelare si inscriveva nell'ambito dell'indagine sul clan Reale, Formicola e Rinaldi e sulla confederazione che ne era derivata tra le associazioni, a partire dal 2014, in funzione del contrasto al clan Mazzarella, al pari operante nell'area di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio. Le investigazioni si erano avviate all'esito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], appartenente alla famiglia Formicola, divenuto, dopo l'omicidio del fratello, uno dei maggiori oppositori del clan Mazzarella, cui si collegava il delitto nei confronti dell'anzidetto [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha premesso che la contestazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], si era articolata nella condotta di partecipazione al cartello camorristico Reale-Formicola-Rinaldi e che il P.M. aveva specificato che la condotta di partecipazione era riferita propriamente al clan Rinaldi. Il riferimento al clan, inteso come cartello camorristico, aveva una funzione descrittiva della alleanza tra i gruppi in ragione del contrasto verso i Mazzarella. Il cartello, cioè, aggregava i medesimi clan e i medesimi aderenti con una finalità identica a quella già perseguita singolarmente da ogni struttura associativa, senza dar luogo a un organismo strutturalmente nuovo e autonomo rispetto a quello già in essere. In questa logica si erano ritenute infondate le critiche sviluppate dalla difesa, sulla partecipazione del ricorrente alla compagine associativa di cui all'anzidetto cartello camorristico, avendo [OSCURATO:PERSONA] preso parte al clan Rinaldi. La sua partecipazione al clan era fondata innanzitutto sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Costui lo aveva inserito nell'organigramma del clan Rinaldi, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e ne aveva descritto il coinvolgimento nel settore degli stupefacenti, indicandolo come soggetto che spacciava dietro la "46" roccaforte dei Rinaldi stessi, e in quello delle estorsioni a [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ne aveva parlato anche [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente era parte del gruppo di fuoco e si occupava di stupefacenti, settore in cui trafficava con la collaborazione di Matarazzo e di altro soggetto. Pagano aveva chiesto di gestire gli stupefacenti autonomamente, nel senso che per quanto faceva per conto del clan non reclamava alcunché tranne, appunto, la possibilità di occuparsi in autonomia della droga. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva parlato del ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. Lo aveva indicato come soggetto che si occupava di estorsioni e di droga, fornendosi da Varlese e come colui che aveva eseguito un omicidio, secondo quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA], durante un periodo di comune detenzione a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato l'appartenenza ai Rinaldi di Pagano, secondo quanto da costui riferito, dopo aver commesso, per ragioni sentimentali, un omicidio a [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio. Una conversazione ambientale del 18/6/2015, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], esponente del clan avverso, quello dei Mazzarella, poi, convalidava la partecipazione di Pagano al clan Rinaldi. In quella circostanza si discuteva di un'azione estorsiva commessa verso due esercizi gestititi da parenti di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scorta degli elementi indicati si riteneva l'attendibilità e la convergenza delle fonti collaborative, in guisa tale da operare ciascuna come riscontro reciproco dell'altra. Anche la presunzione relativa sulle esigenze cautelari non risultava superata e la circostanza di aver postato recentemente su un social network la fotografia dei suoi trenta anni, che lo ritraeva insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentava un elemento di valenza indiscutibile sulla ricorrenza all'attualità di esigenze cautelari. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA],e deduce quanto segue. Lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. e 24 Cost. per la mancata descrizione dei fatti in contestazione e la conseguente violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla prospettazione difensiva contenuta nella memoria allegata. 2.1. A [OSCURATO:PERSONA], premette il ricorso, era stata contestata la partecipazione al clan Rinaldi-Formicola-Reale, con condotta accertata dal 2014 e tuttora in corso. Il Tribunale aveva ritenuto che la partecipazione al cartello camorristico si fosse affiancata al ruolo di partecipe nel clan Rinaldi. Quel cartello operava nei medesimi luoghi e con gli stessi soggetti, senza, cioè, dare vita a un originario organismo criminale di tipo mafioso. In realtà emergeva non un autonomo nucleo associativo, formato dai tre clan, ma una condivisione di scelte in funzione della contrapposizione al clan Mazzarella. Questa impostazione confliggeva con i risultati istruttori e in primo luogo con le richieste di intercettazione telefonica che poggiavano sull'esistenza del gruppo Rinaldi-Reale-Formicola contrapposto ai Mazzarella. Da ciò l'indeterminatezza dell'imputazione letta sulla eventuale esistenza del clan confederato in questione e sulla intraneità ai Rinaldi, con conseguente impossibilità di stabilire se vi fosse partecipazione rispetto al nucleo aggregato, Rinaldi, Reale-Formicola ovvero se vi fosse intraneità ai soli Rinaldi. Ciò condizionava la validità della contestazione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in ordine alle doglianze articolate nella memoria difensiva. Era stato richiesto con la memoria anzidetta di valutare le dichiarazioni rese dai collaboratori che risultavano generiche, del tutto indeterminate e non convergenti. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di un allontanamento di [OSCURATO:PERSONA] dal clan Rinaldi e, dunque, di un riavvicinamento solo negli ultimi tempi. Egli spacciava eroina per conto di [OSCURATO:PERSONA]. Unico elemento certo era quello relativo all'allontanamento dal gruppo. [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di conoscerlo, ma di non sapere in che contesto inserirlo, mentre [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato che Pagano lo aveva accompagnato a parlare con tale Andreuccio a Barra a nome di [OSCURATO:PERSONA]. Ancora, dichiarava che Pagano era stato presente allorquando era stata pianificata l'azione omicidiaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla scaturigine del delitto, sulla dinamica esecutiva non vi era stata nessuna concertazione, né una riunione preliminare, aspetto che rendeva la dichiarazione contraddittoria. Quanto a D'[OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito della sua partecipazione ad un omicidio il fatto era stato appreso da [OSCURATO:PERSONA]. Pagano, poi, si occupava di estorsioni e di droga che comprava da Varlese, ma non era chiaro se ciò avvenisse per conto proprio o nell'interesse del clan. Amirante lo riconosceva; dichiarava di averlo visto dal cognato, [OSCURATO:PERSONA], ma di non sapere quale ruolo avesse. Lo stesso Pagano gli aveva riferito di un omicidio commesso, ma il Tribunale del riesame, si è osservato, aveva frainteso il significato della richiesta avanzata. Il ricorrente aveva invocato, invero, una valutazione sul contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori, accertandone la gravità, precisione e concordanza e non di accertare la partecipazione a singoli delitti per conto del clan. Non si era approfondito l'esame del ruolo del ricorrente né si era accertato se egli oltre alla sua eventuale affiliazione avesse posto in essere azioni conformi al modello di cui all'art. 416-bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni che si passa ad esaminare. 1. Le questioni poste nel primo motivo censurano la lettura della contestazione rappresentata dal Tribunale in relazione alla configurazione dell'associazione camorristica alla quale riferire la condotta di partecipazione. Come illustrato nel provvedimento impugnato, la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione provvisoria di cui al capo 1), quando fa riferimento alla creazione di un "cartello", al fine di opporsi al clan Mazzarella, viene a rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'attività camorristica dei tre clan, aventi ciascuno i requisiti dell'associazione mafiosa secondo le risultanze addotte e così come espressamente asseverato nella restante descrizione, facendo anche riferimento alla composizione dei clan e ai ruoli assegnati ai rispettivi affiliati. Da ciò emerge una lettura dell'imputazione provvisoria da parte del Tribunale che ne precisa semplicemente l'ampiezza, circoscrivendone i contorni in sintonia con quanto rappresentato dall'intera prospettazione accusatoria e dalle stesse fonti citate nell'ordinanza applicativa della misura e già contestate al ricorrente, il quale in definitiva era stato chiamato a difendersi dall'addebito della partecipazione al clan Rinaldi che a un certo punto si era alleato agli altri. Alle spiegazioni circa l'esistenza di tale clan e alla stessa costituzione di detto cartello la difesa ha opposto rilievi in termini assolutamente generici. Pertanto, tutte le doglianze mosse sui temi in questione vanno disattese. Quanto alla deduzione svolta nel primo motivo, più in particolare e relativa alla carenza della contestazione si tratta di un argomento esaminato dal Tribunale del riesame, che ha escluso essersi realizzata una violazione del diritto di difesa e del contraddittorio sulla stessa imputazione. Ciò perché il Tribunale della libertà ha ritenuto che non vi fosse una contestazione autonoma del delitto di cui all'art. 416- bis cod. pen., riferita ad un cartello avente quelle caratteristiche. Piuttosto emergeva l'esistenza di distinti clan camorristici, Reale, Rinaldi e Formicola, strutturalmente autonomi che vedevano una alleanza tra di essi in funzione del contrasto al clan avverso dei Mazzarella, per il controllo del territorio. La richiamata lesione del diritto di difesa e la corrispondenza tra l'accusa cautelare e quella ritenuta non si poteva ritenere sussistente, in quanto il riferimento al clan attraverso il richiamo di un cartello camorristico e, dunque, di un'alleanza retta da strategie comuni, non involge affatto una partecipazione diversa e autonoma da quella assicurata dal Pagano attraverso la sua adesione al gruppo camorristico dei Rinaldi. In altri termini si è spiegato come la partecipazione al clan Rinaldi era il dato essenziale attraverso cui sorreggere l'alleanza esistente tra i tre gruppi camorristici.L'ambito cautelare, in ragione della fluidità della contestazione, non legittima la decisione senza aver inquadrato (47443/2014 sez. VI 16020/2019) in termini sommari l'imputazione stessa e il fatto su cui l'indagato è chiamato a difendersi ed è colpito dalla misura cautelare. Il riferimento alla genericità della contestazione, dunque, non richiede che esista una piena e precisa corrispondenza tra i due fatti, ma postula che tra essi ricorrono nessi di collegamento e vincolo logico che escludono una diversità strutturale tale da far ritenere che non operi sulla modalità descrittiva della imputazione un doppio livello della realtà consortile. Trattandosi di imputazione che si è sviluppata in sede cautelare e che la natura della contestazione in questa fase, delle indagini preliminari è in itinere e risulta suscettibile di modifiche e di integrazioni da parte del Pubblico Ministero essa risulta in linea con quanto disposto dall'art. 521 cod. proc. pen.. 2. Quanto ai rilievi critici dedotti nel secondo motivo di ricorso e alla mancanza di riscontri individualizzanti relativamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, l'ordinanza cautelare ha ampiamente dato conto del contenuto delle dichiarazioni e ha spiegato come si trattasse di dichiarazioni provenienti da soggetti pienamente attendibili che erano parte del contesto criminale di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto riferimento alla piena intraneità di Pagano, al suo ruolo di soggetto attivo nello spaccio delle sostanze stupefacenti (dietro la 46) e alla specifica attività di gestione delle attività estorsive, nei confronti dei cantieri attivi nella zona di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], si è osservato, lo indicava come elemento del clan che era parte del gruppo di fuoco e che acquistava ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, che trafficava con la collaborazione di Matarazzo e di un altro ragazzo che poi era stato arrestato in Spagna. L'attività nel settore dello smercio degli stupefacenti avveniva con autorizzazione del clan. Pagano, invero, aveva richiesto ai Rinaldi di poter svolgere l'attività, rinunciando a quanto dovutogli per quello che "faceva" per conto del gruppo camorristico. Oltre alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva raccontato dell'unione con gli Amirante, dopo un omicidio commesso a causa di una donna, l'ordinanza ha valorizzato la conversazione del 18/6/2015 presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], elemento partecipe del gruppo Mazzarella. In quella occasione operava un riferimento alla circostanza che la moglie di [OSCURATO:PERSONA] le aveva "buscate" dalla sorella di [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava di materiale idoneo a sostenere la piattaforma di gravità indiziaria, stando al primo tra gli elementi a carico rappresentato dalle dichiarazioni Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, n 3 JiAìdfJ2._ dei collaboratori. Erano contributi senza dubbio qualificati, provenienti da persone certamente inserite nel contesto criminale. Ciò valeva innanzitutto per [OSCURATO:PERSONA] che aveva intrapreso la sua collaborazione nel 2014, offrendo una completa descrizione della composizione del sodalizio Rinaldi, oltre che dei gruppi alleati Reale e Formicola e che aveva offerto un quadro completo sugli assetti delle alleanze, facendo luce su plurimi episodi delittuosi (ord. cautelare fl. 52). [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso la sua collaborazione nel 2018 e aveva fatto parte sia del clan Rinaldi sia degli avversari, Mazzarella, così fornendo importanti conoscenze su gravi delitti (cfr. fl. 10 provvedimento impugnato). [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], partecipe dei Mazzarella ed elemento che era entrato a far parte del gruppo che aveva eseguito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], aveva fornito notizie rilevanti sugli assetti associativi e sull'alleanza con i Formicola e i Reale. In questa ottica sono state ritenute dichiarazioni pienamente attendibili, provenienti da soggetti particolarmente qualificati, inseriti nel contesto criminale e convergenti sui nuclei essenziali dei fatti raccontati, tali da delineare una piattaforma valida a supportare la condotta di intraneità. Né ha rilievo decisivo il richiamo alla mancanza di elementi di riscontro sui singoli fatti, giacché nella specie non si tratta di cercare elementi che supportino le condotte su specifici delitti, ma si è al cospetto di una contestazione che si risolve nel delitto di partecipazione all'associazione, fatto rispetto al quale le dichiarazioni sono convergenti e tali da riscontrarsi a vicenda. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cu
Sentenza Cassazione n. 21242/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris