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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 11838/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3740/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

Piemonte n. 465 /03 /2020 depositata il 29/06/2020 , pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3740/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Piemonte n. 465 /03 /2020 depositata il 29/06/2020 , pronunciata, con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle Entrate in osservanza dell’art. 40, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, espressamente diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità; rilevato che l’inserimento nel predetto elenco documenta la regolare definizione della controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022; rilevato che l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Presidente
Decreto Cassazione n. 11838/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris