CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02472/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 23/09/2021 della CG,?)-E APPELLO di NAPOLI --d7atò avviso alle udita la relazione svolta dal Censigl.ere .Al\[OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 23 settembre 2021, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 10 dicembre 2020, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandola alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un solo motivo -Jon il quale la ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente propotta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017). prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Essendo, dunque, il ricorsdinannmissibile e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputata al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed eaua, indicata in dispositivo. P. Q. FI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 n