CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 1994
Cassazione n. 41437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/11/1994 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Ancona ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di tentato furto aggravato ex art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen. 2. Con un unico motivo di ricorso, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, la difesa lamenta l'insussistenza dell'aggravante dell'esposizione a pubblica fede, contestata all'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della modifica dell'art. 624 cod. pen., introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, il delitto di tentato furto commesso su cose esposte alla pubblica fede è divenuto procedibile a querela di parte. 2. Ciò posto, nel caso di specie, la consultazione degli atti del fascicolo ha dato riscontro della circostanza che, all'udienza del 27 gennaio 2020, la persona offesa ha rimesso la querela sporta in occasione del patito tentativo di furto agravato, come, peraltro, riferito dalla stessa corte territoriale nella motivazione della sentenza in verifica. 3. Ne deriva che, assorbito il motivo articolato in ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. 4. In difetto di diversa pattuizione, le spese, come per legge, vanno poste a carico della querelata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27