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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2025

Cassazione n. 04131/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione.

Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), nonché sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il G.E., con corretti argomenti giuridici, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di unificare i reati giudicati con le tre sentenze oggetto dell'istanza, attinenti a tre associazioni diverse per organigramma e struttura, distanti nel tempo tra loro: in particolare, la prima finalizzata al narcotraffico, operdte tra l'aprile 2012 e l'inizio Ai 2013 in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; la seconda sempre operante in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ma in epoca successiva (dall'ottobre 2014), e facente capo ad altro sodalizio, ovvero al [OSCURATO:PERSONA]; la terza, infine, totalmente diversa, composta da detenuti del [OSCURATO:PERSONA] del carcere di Secondigliano, che si occupava di far entrare, con la complicità di alcuni agenti penitenziari, la droga all'interno dell'istituto penitenziario; Osservato che le generiche censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), nonché sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o una rilettura alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il G.E., con corretti argomenti giuridici, ha ragionevolmente argomentato sull'impossibilità di unificare i reati giudicati con le tre sentenze oggetto dell'istanza, attinenti a tre associazioni diverse per organigramma e struttura, distanti nel tempo tra loro: in particolare, la prima finalizzata al narcotraffico, operdte tra l'aprile 2012 e l'inizio Ai 2013 in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], facente capo a [OSCURATO:PERSONA]; la seconda sempre operante in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ma in epoca successiva (dall'ottobre 2014), e facente capo ad altro sodalizio, ovvero al [OSCURATO:PERSONA]; la terza, infine, totalmente diversa, composta da detenuti del [OSCURATO:PERSONA] del carcere di Secondigliano, che si occupava di far entrare, con la complicità di alcuni agenti penitenziari, la droga all'interno dell'istituto penitenziario; Osservato che le generiche censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano asseriti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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