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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03678/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale d'identità e delle proprie qualità personali.

Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla idoneità del compendio probatorio di comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di legittimità per cui integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankhail, Rv. 270876).

Inoltre il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza che ha dato atto di come la difesa abbia prodotto il passaporto dell'imputato dal quale risultano generalità ben diverse da quelle oggetto della contestazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne ha confermato la condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale d'identità e delle proprie qualità personali. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla idoneità del compendio probatorio di comprovare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta dell'imputato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato insegnamento di legittimità per cui integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in ordine alle proprie generalità, non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del dichiarante e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero (Sez. 5, n. 29874 del 09/05/2017, Salemankhail, Rv. 270876). Inoltre il ricorrente non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza che ha dato atto di come la difesa abbia prodotto il passaporto dell'imputato dal quale risultano generalità ben diverse da quelle oggetto della contestazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così
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