CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 42331/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 5/11/2020 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 14/11/2018 per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, disponendo il dissequestro di una somma di denaro. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto le deduzioni aventi ad oggetto il diniego della sospensione condizionale della pena si risolvono nella sollecitazione di un diverso e più favorevole giudizio di merito, non consentito in questa sede, a fronte di una motivazione non illogica, nella quale si è dato rilievo, al di là dell'assoluzione pronunciata in quella circostanza per tenuità del fatto, alla condotta tenuta poco tempo prima del reato per cui è causa, a dimostrazione di una proclività a delinquere che non si sarebbe potuto considerare contrastata dalla deterrenza esercitata dal periodo di dieci giorni trascorso in carcere per la vicenda in oggetto. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30/9/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]