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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 14076/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19932/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1278/2018 depositata il17/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

La Corte osserva

1. Della vicenda giudiziaria, in ragione di quanto qui in controversia, basterà ricordare solo quanto appresso. 1.

1. Ugo e [OSCURATO:PERSONA], eredi di Daniela e [OSCURATO:PERSONA], a séguito di cassazione con rinvio, riassunsero la causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], davanti alla Corte d’appello di Venezia.

Con provvedimento del 6/12/2016 la Corte territoriale adita ordinò notificarsi il ricorso in riassunzione anche a [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto dei termini di legge , rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In quest’ultima udienza il procuratore del Chiariello eccepì l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307, co. 3, cod. proc. civ., non essendo stato dato séguito all’ordinanza con la quale il Giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio; la controparte si oppose.

Con provvedimento emesso nella medesima udienza venne ordinato integrarsi il contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e rinviata la causa al [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Indi, dichiarata la contumacia dei già menzionati eredi, nelle persone di Marina e [OSCURATO:PERSONA], il processo venne rinviato per precisazione delle conclusioni e, infine, la causa decisa con la sentenza di cui in epigrafe, che rigettò l’appello.

2. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], le altre parti sono rimaste intimate.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 307, co. 3, 393, 153 e 112 cod. proc. civ.

La notifica a [OSCURATO:PERSONA] non poté consumarsi in quanto costei all’accesso dell’addetto UNEP risultò deceduta, ciò constando dalla relata di notifica negativa del 15/2/2017 (di cui il ricorrente riporta il contenuto).

I riassumenti solo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano comunicato la circostanza.

Di conseguenza, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, avendo l’esponente avanzato istanza in tal senso con la prima difesa.

Invece, in contrasto con la legge, il Giudice aveva rifissato nuovo termine per la notifica agli eredi, peraltro, senza che la parte notificante avesse formulato giustificazione alcuna per la mancata tempestiva ripresa del procedimento notificatorio.

Quest’ultima, conclude il ricorrente, piuttosto che aspettare l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe dovuto diligentemente riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio. 3.

1. Il motivo è fondato.

Era stato assegnato il termine di leggeper adempiere.

Il fatto del decesso fu noto alla parte notificante dalla data della relata negativa di notifica del 15/2/2017.

La parte notificante attese oltre tre mesi per segnalare l’evento, invece che autonomamente attivarsi diligentemente, riprendendo il procedimento notificatorio.

Né risulta avere addotto giustificazione di sorta per la protratta inerzia .

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (S.U. n. 14594, 15/7/2016, Rv. 640441; conforme, ex multis, Cass. nn. 19059/2017 , 11458/2018, 17577/2020).

La nullità dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Giudice assegnò nuovo termine per integrare il contraddittorio, invece di dichiarare estinto il processo, ai sensi dell’art. 331, co. 2, cod. proc. civ., produce la nullità della sentenza.

4. Accolto il primo motivo, il secondo, con il quale il ricorrente deduce omessa pronuncia con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., addebitando alla Corte d’appello di non avere risposto al mosso rilievo, secondo il quale non era stato provato il decesso della Fontanella, resta assorbito in senso proprio.

5. ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., cassata la sentenza, non occorrendo ulteriori accertamenti, il processo deve essere dichiarato estinto.

6. In ragione dell’epilogo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannat i al pagamento delle spese processuali del grado d’appello e la sola [OSCURATO:PERSONA], a quelle del giudizio di cassazione.

L e stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il processo; condanna Ugo e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del grado d’appello in riassunzione, che liquida in complessivi € 5.130,00 (di cui € 1.500,00 per diritti ed € 2.800,00 per onorari); condanna, altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19932/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],eredi di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1278/2018 depositata il17/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La Corte osserva 1. Della vicenda giudiziaria, in ragione di quanto qui in controversia, basterà ricordare solo quanto appresso. 1. 1. Ugo e [OSCURATO:PERSONA], eredi di Daniela e [OSCURATO:PERSONA], a séguito di cassazione con rinvio, riassunsero la causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], davanti alla Corte d’appello di Venezia. Con provvedimento del 6/12/2016 la Corte territoriale adita ordinò notificarsi il ricorso in riassunzione anche a [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto dei termini di legge , rinviando all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In quest’ultima udienza il procuratore del Chiariello eccepì l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 307, co. 3, cod. proc. civ., non essendo stato dato séguito all’ordinanza con la quale il Giudice aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio; la controparte si oppose. Con provvedimento emesso nella medesima udienza venne ordinato integrarsi il contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e rinviata la causa al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Indi, dichiarata la contumacia dei già menzionati eredi, nelle persone di Marina e [OSCURATO:PERSONA], il processo venne rinviato per precisazione delle conclusioni e, infine, la causa decisa con la sentenza di cui in epigrafe, che rigettò l’appello. 2. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Ha depositato controricorso [OSCURATO:PERSONA], le altre parti sono rimaste intimate. 3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 307, co. 3, 393, 153 e 112 cod. proc. civ. La notifica a [OSCURATO:PERSONA] non poté consumarsi in quanto costei all’accesso dell’addetto UNEP risultò deceduta, ciò constando dalla relata di notifica negativa del 15/2/2017 (di cui il ricorrente riporta il contenuto). I riassumenti solo all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avevano comunicato la circostanza. Di conseguenza, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, avendo l’esponente avanzato istanza in tal senso con la prima difesa. Invece, in contrasto con la legge, il Giudice aveva rifissato nuovo termine per la notifica agli eredi, peraltro, senza che la parte notificante avesse formulato giustificazione alcuna per la mancata tempestiva ripresa del procedimento notificatorio. Quest’ultima, conclude il ricorrente, piuttosto che aspettare l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avrebbe dovuto diligentemente riprendere tempestivamente il procedimento notificatorio. 3. 1. Il motivo è fondato. Era stato assegnato il termine di leggeper adempiere. Il fatto del decesso fu noto alla parte notificante dalla data della relata negativa di notifica del 15/2/2017. La parte notificante attese oltre tre mesi per segnalare l’evento, invece che autonomamente attivarsi diligentemente, riprendendo il procedimento notificatorio. Né risulta avere addotto giustificazione di sorta per la protratta inerzia . In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (S.U. n. 14594, 15/7/2016, Rv. 640441; conforme, ex multis, Cass. nn. 19059/2017 , 11458/2018, 17577/2020). La nullità dell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Giudice assegnò nuovo termine per integrare il contraddittorio, invece di dichiarare estinto il processo, ai sensi dell’art. 331, co. 2, cod. proc. civ., produce la nullità della sentenza. 4. Accolto il primo motivo, il secondo, con il quale il ricorrente deduce omessa pronuncia con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., addebitando alla Corte d’appello di non avere risposto al mosso rilievo, secondo il quale non era stato provato il decesso della Fontanella, resta assorbito in senso proprio. 5. ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., cassata la sentenza, non occorrendo ulteriori accertamenti, il processo deve essere dichiarato estinto. 6. In ragione dell’epilogo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannat i al pagamento delle spese processuali del grado d’appello e la sola [OSCURATO:PERSONA], a quelle del giudizio di cassazione. L e stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara estinto il processo; condanna Ugo e [OSCURATO:PERSONA] , nonché [OSCURATO:PERSONA], in solido fra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del grado d’appello in riassunzione, che liquida in complessivi € 5.130,00 (di cui € 1.500,00 per diritti ed € 2.800,00 per onorari); condanna, altresì [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per
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