CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per iscritto, ai sensi della disciplina emergenziale, chiedendo ksNks , • Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, alla pena di anni dieci di reclusione per il delitto di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per i connessi delitti di illegale detenzione e porto delle armi utilizzate per l'omicidio, fatti commessi in Marigliano il 26 agosto 2003. La Corte territoriale ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, in ragione della estrema gravità del fatto e della condotta processuale dell'imputato, segnata dal tentativo di sminuire la propria posizione. In ragione del tenore della collaborazione dell'imputato, ha condiviso la statuizione del giudice di primo grado che ha operato la riduzione per la diminuente della collaborazione non nella misura massima ma in quella, comunque apprezzabile, di 14 anni di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di assise di appello ha ignorato il principio di dritto per il quale la protesta d'innocenza, pur a fronte dell'evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta, da sola, come elemento decisivo sfavorevole alla concessione delle attenuanti generiche. Il contributo collaborativo del ricorrente è stato determinante, tanto che è stata riconosciuta la diminuente di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per non aver applicato l'attenuante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. nella sua massima estensione, e ciò in ragione della gravità dei fatti, oltre che al tentativo di sminuire i fatti. Sul punto la Corte territoriale ha ignorato il principio di diritto per il quale l'attenuante in parola non può essere ridimensionata in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, ai motivi a fondamento della scelta collaborativa. Occorre invece aver riguardo alla utilità obiettiva, consistente nel proficuo contributo fornito alle indagini ovvero nell'aver evitato conseguenze ulteriori all'attività delittuosa. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella determinazione della pena irrogata. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra il delitto v associativo e l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale non ha considerato l'omogeneità degli illeciti, il contesto associativo in cui sono stati commessi i reati e il ridotto intervallo temporale tra gli stessi. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato la valutazione del giudice di primo grado in punto di diniego delle attenuanti generiche con una compiuta motivazione, che ha espresso una valutazione discrezionale ben argomentata e pertanto sottratta a censure in sede di legittimità. Ha infatti richiamato anzitutto la gravità del fatto, di cui ha dato sufficiente contezza con il riferimento ai tratti essenziali, e poi ha preso in esame la condotta processuale del ricorrentetevidenziando come questi tentò di sminuire la propria posizione, anche sul punto con adeguata spiegazione di quanto affermato. Non è dubbio che l'imputato fornì un apporto collaborativo, ma ciò non confligge con l'assunto della sentenza impugnata secondo cui, pur nel prestare una valida collaborazione, l'imputato cercò comunque di ridimensionare i termini del suo coinvolgimento nel grave fatto criminoso. 3. Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale ha confermato, con argomenti corretti e adeguati, la decisione del primo giudice di non applicare nella misura massima la riduzione per la collaborazione. Ha sul punto osservato che la riduzione, pur quantificata nell'apprezzabile misura di quattordici anni di reclusione, non è stata operata nella misura massima in ragione della qualità della collaborazione, sì come prima descritta. Non può essere sul punto opposto il principio di diritto per il quale "la circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione" - Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015, Rv. 264529; v., anche, Sez. 2, n. 32645 del 18/06/2013, Rv. 256789 -.Il fatto stesso che per la speciale attenuante sia stabilita un'ampia forbice edittale - la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà - significa che il giudice ha il potere discrezione di individuare, in presenza di una collaborazione meritevole dell'applicazione dell'attenuante, una pena che non coincida con la massima riduzione e che a tal fine possa pendere in considerazione qualsivoglia indice tra quelli che l'art. 133 cod. pen. annovera per delineare la cornice normativa entro cui può essere esercitato il potere discrezionale di commisurazione della pena. 4. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, atteso che si sostanziano in doglianze che non risulta esser state proposte con l'atto di appello e che sono state per la prima volta avanzate in sede di legittimità. 5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorre