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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15914/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ari 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.mm . (vedi anche art. 8 D.L. 198/2022). [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bologna del 21 aprile 2021.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando tre motivi con cui si contestano tanto vizi motivazionali quanto l'erronea applicazione della legge penale.

In relazione al primo profilo, in particolare, si lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sia in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo che in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati.

Quanto alla erronea applicazione della legge penale, essa riguarda la contestazione della aggravante del fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominata `ndrangheta.

3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In accoglimento del ricorso proposto dalla difesa dell'imputato la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.

2. A giustificare l'annullamento è l'insufficiente risposta fornita dalla sentenza di appello tra pagina 5 e pagina 6 al primo motivo di ricorso formulato con l'atto di appello. lvi si deduceva (pg.2) l'erroneità della sentenza di primo grado che non aveva risolto il nodo centrale sollevato dalla difesa in sede di discussione relativo alla circostanza che il Tonelli non figurava quale intestatario né del locale Duplex né del locale Free oggetto delle interposizioni fittizie contestate rispettivamente ai capi 199 e 200 di imputazione con la conseguente carenza dell'elemento oggettivo del reato.

Nella sentenza di appello vengono correttamente impostate le direttrici giuridiche necessarie per la soluzione della questione.

Si fa correttamente riferimento alle pronunce di questa Corte ove si evidenzia che la norma incriminatrice (ora ripresa nell'art.512 bis c.p) ha introdotto una fattispecie a forma libera che prescinde da rigide classificazioni di stampo civilistico intendendo per contro valorizzare qualsiasi ipotesi di condotta in cui vi sia uno spostamento della titolarità di un cespite in capo ad un soggetto 'pulito', diverso da quello potenzialmente 'attenzionato' da misure di prevenzione al fine di consentirne l'elusione.

Tale principio deve trovare, tuttavia, corretta e stringente applicazione, pena altrimenti la dilatazione della fattispecie ad ipotesi non strettamente rientrantivi, in violazione del principio di divieto di analogia nell'ambito del diritto penale dell'incriminazione.

La Corte d'appello sottolinea che non si richiede la intestazione formale dei beni essendo sufficiente la mera disponibilità di fatto dei medesimi.

Aggiunge inoltre che nel caso di specie, con riferimento alla discoteca Duplex, si era fatto ricorso alla forma del circolo ricreativo, cioè ad una associazione privata mediante la quale si realizzava l'interposizione fittizia prevista dalla norma incriminatrice.

Osserva tuttavia questa Corte che la ricostruzione fattuale, ambito riservato certamente al giudice di merito quando vengano rispettati i parametri di cui all'art.606 lett. e) c.p.p., risulta manifestamente illogica e contraddittoria sul punto.

Essa infatti non risolve la contraddizione insita nel fatto che, pur attribuendo tanto a Bolognino quanto ha Tonelli la gestione di fatto del locale, ritiene tuttavia che la costituzione dello schermo con cui viene realizzata la interposizione fittizia si manifesti nella costituzione di una associazione privata sulla cui natura e, soprattutto, composizione nulla è dato sapere.

Infatti, né in primo né in secondo grado le sentenze si occupano di questo specifico tema, limitandosi piuttosto ad affermare la responsabilità dell'imputato sulla base di un complesso circostanziale desunto dall'analisi delle telefonate e dall'esculsione dei testimoni su circostanze inerenti al contenuto gestionale dell'attività svolta dal Tonelli nel pubblico esercizio.

Senonché, come detto, ciò non è affatto sufficiente dal momento che, secondo quanto pare di comprendersi dalla lettura della sentenza, il Tonelli cogestiva il locale di pubblico intrattenimento assieme al Bolognino che quindi apparentemente avrebbe mantenuto una `esposizione' personale.

3. Ancor maggiori sono gli elementi di criticità nella analisi delle circostanze di fatto inerenti al capo 200 di imputazione, relativo all'interposizione fittizia del locale Free di Parma.

Pur esordendo la motivazione col dire che nel caso specifico un titolare formale era identificabile nell'impresa individuale "Free di [OSCURATO:PERSONA]", non si chiarisce attraverso quale meccanismo sia stato attuato lo scollamento tra realtà ed apparenza ed in quale maniera sia stato creato lo schermo necessario per la intestazione o quantomeno gestione fittizia della discoteca.

Ciò sicuramente non può risolversi nella semplice dichiarazione del Tonelli di essere proprietario del locale e tantomeno nella generica autoattribuzione del titolo di 'responsabile' o, ancor meno, di 'direttore di sala' come si legge nella motivazione, trattandosi di affermazioni estemporanee di funzioni, anche subordinate, che nulla hanno a che fare con l'attribuzione aliena di beni posta in essere al fine di eludere controlli.

Rimane pertanto indefinita l'elemento oggettivo dei due reati contestati all'imputato.

4. Per risolvere i dubbi sopra espressi, la via è quella dell'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ari 23 comma 8 D.L. 137/2020 e ss.mm . (vedi anche art. 8 D.L. 198/2022). [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Bologna del 21 aprile 2021. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando tre motivi con cui si contestano tanto vizi motivazionali quanto l'erronea applicazione della legge penale. In relazione al primo profilo, in particolare, si lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione sia in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo che in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati. Quanto alla erronea applicazione della legge penale, essa riguarda la contestazione della aggravante del fine di agevolare l'associazione di stampo mafioso denominata `ndrangheta. 3. Con memoria inviata per PEC il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In accoglimento del ricorso proposto dalla difesa dell'imputato la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. 2. A giustificare l'annullamento è l'insufficiente risposta fornita dalla sentenza di appello tra pagina 5 e pagina 6 al primo motivo di ricorso formulato con l'atto di appello. lvi si deduceva (pg.2) l'erroneità della sentenza di primo grado che non aveva risolto il nodo centrale sollevato dalla difesa in sede di discussione relativo alla circostanza che il Tonelli non figurava quale intestatario né del locale Duplex né del locale Free oggetto delle interposizioni fittizie contestate rispettivamente ai capi 199 e 200 di imputazione con la conseguente carenza dell'elemento oggettivo del reato. Nella sentenza di appello vengono correttamente impostate le direttrici giuridiche necessarie per la soluzione della questione. Si fa correttamente riferimento alle pronunce di questa Corte ove si evidenzia che la norma incriminatrice (ora ripresa nell'art.512 bis c.p) ha introdotto una fattispecie a forma libera che prescinde da rigide classificazioni di stampo civilistico intendendo per contro valorizzare qualsiasi ipotesi di condotta in cui vi sia uno spostamento della titolarità di un cespite in capo ad un soggetto 'pulito', diverso da quello potenzialmente 'attenzionato' da misure di prevenzione al fine di consentirne l'elusione. Tale principio deve trovare, tuttavia, corretta e stringente applicazione, pena altrimenti la dilatazione della fattispecie ad ipotesi non strettamente rientrantivi, in violazione del principio di divieto di analogia nell'ambito del diritto penale dell'incriminazione. La Corte d'appello sottolinea che non si richiede la intestazione formale dei beni essendo sufficiente la mera disponibilità di fatto dei medesimi. Aggiunge inoltre che nel caso di specie, con riferimento alla discoteca Duplex, si era fatto ricorso alla forma del circolo ricreativo, cioè ad una associazione privata mediante la quale si realizzava l'interposizione fittizia prevista dalla norma incriminatrice. Osserva tuttavia questa Corte che la ricostruzione fattuale, ambito riservato certamente al giudice di merito quando vengano rispettati i parametri di cui all'art.606 lett. e) c.p.p., risulta manifestamente illogica e contraddittoria sul punto. Essa infatti non risolve la contraddizione insita nel fatto che, pur attribuendo tanto a Bolognino quanto ha Tonelli la gestione di fatto del locale, ritiene tuttavia che la costituzione dello schermo con cui viene realizzata la interposizione fittizia si manifesti nella costituzione di una associazione privata sulla cui natura e, soprattutto, composizione nulla è dato sapere. Infatti, né in primo né in secondo grado le sentenze si occupano di questo specifico tema, limitandosi piuttosto ad affermare la responsabilità dell'imputato sulla base di un complesso circostanziale desunto dall'analisi delle telefonate e dall'esculsione dei testimoni su circostanze inerenti al contenuto gestionale dell'attività svolta dal Tonelli nel pubblico esercizio. Senonché, come detto, ciò non è affatto sufficiente dal momento che, secondo quanto pare di comprendersi dalla lettura della sentenza, il Tonelli cogestiva il locale di pubblico intrattenimento assieme al Bolognino che quindi apparentemente avrebbe mantenuto una `esposizione' personale. 3. Ancor maggiori sono gli elementi di criticità nella analisi delle circostanze di fatto inerenti al capo 200 di imputazione, relativo all'interposizione fittizia del locale Free di Parma. Pur esordendo la motivazione col dire che nel caso specifico un titolare formale era identificabile nell'impresa individuale "Free di [OSCURATO:PERSONA]", non si chiarisce attraverso quale meccanismo sia stato attuato lo scollamento tra realtà ed apparenza ed in quale maniera sia stato creato lo schermo necessario per la intestazione o quantomeno gestione fittizia della discoteca. Ciò sicuramente non può risolversi nella semplice dichiarazione del Tonelli di essere proprietario del locale e tantomeno nella generica autoattribuzione del titolo di 'responsabile' o, ancor meno, di 'direttore di sala' come si legge nella motivazione, trattandosi di affermazioni estemporanee di funzioni, anche subordinate, che nulla hanno a che fare con l'attribuzione aliena di beni posta in essere al fine di eludere controlli. Rimane pertanto indefinita l'elemento oggettivo dei due reati contestati all'imputato. 4. Per risolvere i dubbi sopra espressi, la via è quella dell'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio
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