CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11097/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r7RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni per le quali la fattispecie dovesse ritenersi consumata e non arrestatasi allo stadio del tentativo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 097 - 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3131/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38308/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r7RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 56 cod. pen. - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che, con ampia motivazione (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), ha dato atto delle ragioni per le quali la fattispecie dovesse ritenersi consumata e non arrestatasi allo stadio del tentativo; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl i sig stensore [OSCURATO:PERSONA] T resa [OSCURATO:PERSONA] 2P.Q.MIl i sig stensore [OSCURATO:PERSONA] T resa [OSCURATO:PERSONA] 2