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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 24865/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5468-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Osserva: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Rovereto avverso il provvedimento con il quale il GIP presso lo stesso Ufficio aveva rigettato la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale nel quale era imputato, sul presupposto che non era identificato in modo certo.

Il Tribunale con ordinanza del 28 gennaio 2021 ha rigettato il ricorso in opposizione, ritenendo che fosse necessario assicurare l’identificabilità del richiedente, onde consentire all’amministrazione di verificare la ricorrenza delle condizioni reddituali per accedere al beneficio.

I dati che di norma si reputano idonei a permettere l’identificazione del richiedente nella fattispecie non erano sati offerti, non essendo idoneo a colmare la lacuna probatoria il richiamo al codice CUI, che viene associato al sistema AFIS per i soggetti immigrati.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese in questa fase.

Il ricorrente ha successivamente fatto pervenire rinuncia agli atti del giudizio.

Pertanto s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5468-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 28/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Osserva: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Rovereto avverso il provvedimento con il quale il GIP presso lo stesso Ufficio aveva rigettato la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale nel quale era imputato, sul presupposto che non era identificato in modo certo. Il Tribunale con ordinanza del 28 gennaio 2021 ha rigettato il ricorso in opposizione, ritenendo che fosse necessario assicurare l’identificabilità del richiedente, onde consentire all’amministrazione di verificare la ricorrenza delle condizioni reddituali per accedere al beneficio. I dati che di norma si reputano idonei a permettere l’identificazione del richiedente nella fattispecie non erano sati offerti, non essendo idoneo a colmare la lacuna probatoria il richiamo al codice CUI, che viene associato al sistema AFIS per i soggetti immigrati. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese in questa fase. Il ricorrente ha successivamente fatto pervenire rinuncia agli atti del giudizio. Pertanto s’impone declaratoria d’estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso nel
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