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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15404/2026

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nto a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] termeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,Luigi BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;letta la memoria presentata nell’interesse della parte civile, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Costarella, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso;letta la memoria difensiva redatta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interessedell’imputato, con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.È proposto ricorso per cassazione, dalla parte civile costituita, PupoPasquale, a mezzo del difensore e procuratore speciale, avverso la sentenza n.4/2025, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in grado di appello in data 7aprile/22 maggio 2025, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in riforma dellasentenza di condanna di primo grado, è stato assolto dal delitto di diffamazione, dicui all'art. 595 c.p., ai danni della predetta parte civile, con la formula «perché ilfatto non costituisce reato».2.

Esso si fonda su due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Col primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p.,con riferimento al combinato disposto degli artt. 51 e 595 c.p.Va premesso che, se in linea di principio può dirsi che l'espressione del dirittodi critica sindacale è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio più libero edincisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti, è altrettanto vero chel'efficacia scriminante dell'esercizio di tale diritto richiede, accanto all'interessepubblico alla comunicazione, anche la concomitante presenza di due ulterioricondizioni.

Da un lato, l'espressione utilizzata deve consistere in un dissensomotivato, manifestato in termini misurati e necessari, senza mai trascendere in unmorale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore.Dall'altro, le affermazioni di censura devono essere volte a stigmatizzare, contoni conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro(Cass. Pen. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022).Caratteri non ricorrenti nel caso di specie.2.2.

Col secondo motivo si deduce violazione di legge processuale, ex art.606 lett. c) c.p.p., con riferimento all'art. 125 c.p.p., per mancanza di motivazione.Nel caso in esame, il Tribunale consuma due distinte omissioni motivazionali,che attengono alla ricognizione degli elementi costitutivi del reato e che, pertanto,ridondano in maniera esiziale sulla complessiva argomentazione giuridica,rendendola anodina ed incapace di raccordare, neanche in maniera implicita, ilthema decidendum e il contenuto del giudizio.Trattato il requisito dell'interesse pubblico alla notizia, infatti, il Tribunale, inpunto di continenza, sceglie di valutare due sole delle espressioni offensive riportatenel capo di imputazione, omettendo del tutto la trattazione dì quella piùdirettamente incidente sulla sfera personale del danneggiato, cioè l'attribuzione diuna «censurabile immoralità», raccordata alla avvertita - dall'imputato - necessitàdi intervenire per il ripristino della legalità violata.altre, restituisce la gratuità della argomentazione ad hominen che, dunque, nonpoteva essere elusa.In seguito, nell'esaminare il requisito della verità, il Tribunale omettecompletamente, finanche graficamente, di verificare la ricorrenza del presuppostologico-giuridico cui è subordinata l'operatività dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.,costituito dalla verità storica dello specifico fatto attribuito alla persona offesa,e, in secondo luogo, l'eventuale scusabilità dell'errore sul fatto (e, quindi, la suaverosimiglianza o, comunque, la spendita di quelle congerie di accorgimenti sullaverifica delle fonti, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità).Il risultato è un documento che solo apparentemente ha la veste di sentenza,ma che in realtà omette di rendere ragione sul centrale accertamento degli elementicostitutivi del reato e della corrispettiva scriminante invece applicata, in palesedissonanza con le consolidate indicazioni ermeneutiche elaborate in argomentodalla Suprema Corte.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta ditrattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, presentato agli effetti civili, non è inammissibile, sicché deverinviarsi per la prosecuzione alla Sezione civile della Corte di cassazionecompetente, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui«quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, [...] la Corte diCassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinvia [...] per la prosecuzione,[...] alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando leprove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudiziocivile».Difatti, le Sezioni Unite hanno già chiarito che «l'art. 573, comma 1-bis, cod.proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alleimpugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali lacostituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022,quale data di entrata in vigore della citata disposizione» (Sez.

U, n. 38481 del25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01).Nel caso di specie, la costituzione di parte civile è successiva al 30.12.2022,precisamente risale al 10 marzo 2023; dunque la disciplina della nuova disposizionenormativa è applicabile.Tanto premesso, si osserva che la sicura "non inammissibilità" del ricorso,traspare evidente se solo si leggono alcuni passaggi motivazionali della sentenzaimpugnata alla luce dei non manifestamente infondati argomenti posti a base delricorso in scrutinio.

Basta considerare, tra gli altri, quello che evidenzia come lasentenza impugnata appaia in particolare errata in diritto laddove (cfr pag. 5)esprime l’opinione secondo cui, nell’ambito del diritto di critica sindacale, in ordineal requisito della continenza sostanziale, connessa alla verità del fatto specificooggetto della critica, non sia necessaria la “piena corrispondenza al vero”.L’impostazione non può essere condivisa aprioristicamente, discendendo la suaapplicazione dal caso concreto, rispetto al quale va calibrata attraversol’individuazione dell’entità del confine della verità superato.Nel caso di specie, l’imputato risulta aver rivolto una specifica accusa allapersona offesa, qual è quella di essersi attribuito un punteggio non spettante (“conuna valutazione arbitraria, al limite del falso ideologico in atto pubblico”) perottenere una maggiorazione dell’indennità di funzione percepita nella qualità disegretario generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA].Trattandosi di fatto determinato e specifico, attribuito alla persona offesa informa assertiva (e non dubitativa), per riconoscere la scriminante dell’esercizio deldiritto di critica, come acutamente osserva il Procuratore generale nella requisitoriain atti, non può prescindersi dalla verifica della verità del fatto addebitato,superandola attraverso una interpretazione debole della continenza sostanziale(quanto al rilievo della veridicità del fatto attribuito, tra tante, Sez. 5, Sentenza n.5247 del 04/12/2013, dep. 03/02/2014, Rv. 258681 – 01, che ha affermato chesussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale quando leaffermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri maconferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro).Laddove nel caso di specie è rimasta incerta la stessa verifica della veridicità delfatto denunciato che, come si lamenta in ricorso, non risulta adeguatamenteeffettuata nella motivazione della sentenza impugnata.Peraltro, la sentenza di primo grado aveva posto in evidenza i diversi profilitravalicanti la critica sindacale (cfr. penultima pagina della sentenza del giudice dipace) rispetto ai quali, come si denuncia in ricorso, parimenti, non si ravvisanoadeguati confronti da parte del giudice del ribaltamento.2.

Dalle ragioni sin qui esposte discende che il ricorso non può ritenersi primafacie inammissibile e che, pertanto, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc.pen., esso deve essere trasmesso alla Sezione civile competente di questa Corte,per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.MLetto l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone trasmettersi il ricorsoalla sezione civile competente.Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/04/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] termeVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore,Luigi BIRRITTERI che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;letta la memoria presentata nell’interesse della parte civile, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Costarella, con cui si insiste nell’accoglimento del ricorso;letta la memoria difensiva redatta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interessedell’imputato, con cui si chiede la declaratoria di inammissibilità o il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.È proposto ricorso per cassazione, dalla parte civile costituita, PupoPasquale, a mezzo del difensore e procuratore speciale, avverso la sentenza n.4/2025, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in grado di appello in data 7aprile/22 maggio 2025, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA], in riforma dellasentenza di condanna di primo grado, è stato assolto dal delitto di diffamazione, dicui all'art. 595 c.p., ai danni della predetta parte civile, con la formula «perché ilfatto non costituisce reato».2. Esso si fonda su due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo si deduce violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p.,con riferimento al combinato disposto degli artt. 51 e 595 c.p.Va premesso che, se in linea di principio può dirsi che l'espressione del dirittodi critica sindacale è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio più libero edincisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti, è altrettanto vero chel'efficacia scriminante dell'esercizio di tale diritto richiede, accanto all'interessepubblico alla comunicazione, anche la concomitante presenza di due ulterioricondizioni. Da un lato, l'espressione utilizzata deve consistere in un dissensomotivato, manifestato in termini misurati e necessari, senza mai trascendere in unmorale, professionale ed intellettuale dell'avversario e del contraddittore.Dall'altro, le affermazioni di censura devono essere volte a stigmatizzare, contoni conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro(Cass. Pen. Sez. 5, n. 4530 del 10/11/2022).Caratteri non ricorrenti nel caso di specie.2.2. Col secondo motivo si deduce violazione di legge processuale, ex art.606 lett. c) c.p.p., con riferimento all'art. 125 c.p.p., per mancanza di motivazione.Nel caso in esame, il Tribunale consuma due distinte omissioni motivazionali,che attengono alla ricognizione degli elementi costitutivi del reato e che, pertanto,ridondano in maniera esiziale sulla complessiva argomentazione giuridica,rendendola anodina ed incapace di raccordare, neanche in maniera implicita, ilthema decidendum e il contenuto del giudizio.Trattato il requisito dell'interesse pubblico alla notizia, infatti, il Tribunale, inpunto di continenza, sceglie di valutare due sole delle espressioni offensive riportatenel capo di imputazione, omettendo del tutto la trattazione dì quella piùdirettamente incidente sulla sfera personale del danneggiato, cioè l'attribuzione diuna «censurabile immoralità», raccordata alla avvertita - dall'imputato - necessitàdi intervenire per il ripristino della legalità violata.altre, restituisce la gratuità della argomentazione ad hominen che, dunque, nonpoteva essere elusa.In seguito, nell'esaminare il requisito della verità, il Tribunale omettecompletamente, finanche graficamente, di verificare la ricorrenza del presuppostologico-giuridico cui è subordinata l'operatività dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.,costituito dalla verità storica dello specifico fatto attribuito alla persona offesa,e, in secondo luogo, l'eventuale scusabilità dell'errore sul fatto (e, quindi, la suaverosimiglianza o, comunque, la spendita di quelle congerie di accorgimenti sullaverifica delle fonti, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità).Il risultato è un documento che solo apparentemente ha la veste di sentenza,ma che in realtà omette di rendere ragione sul centrale accertamento degli elementicostitutivi del reato e della corrispettiva scriminante invece applicata, in palesedissonanza con le consolidate indicazioni ermeneutiche elaborate in argomentodalla Suprema Corte.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs.del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza di richiesta ditrattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, presentato agli effetti civili, non è inammissibile, sicché deverinviarsi per la prosecuzione alla Sezione civile della Corte di cassazionecompetente, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen., secondo cui«quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, [...] la Corte diCassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinvia [...] per la prosecuzione,[...] alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando leprove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudiziocivile».Difatti, le Sezioni Unite hanno già chiarito che «l'art. 573, comma 1-bis, cod.proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alleimpugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali lacostituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022,quale data di entrata in vigore della citata disposizione» (Sez. U, n. 38481 del25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01).Nel caso di specie, la costituzione di parte civile è successiva al 30.12.2022,precisamente risale al 10 marzo 2023; dunque la disciplina della nuova disposizionenormativa è applicabile.Tanto premesso, si osserva che la sicura "non inammissibilità" del ricorso,traspare evidente se solo si leggono alcuni passaggi motivazionali della sentenzaimpugnata alla luce dei non manifestamente infondati argomenti posti a base delricorso in scrutinio. Basta considerare, tra gli altri, quello che evidenzia come lasentenza impugnata appaia in particolare errata in diritto laddove (cfr pag. 5)esprime l’opinione secondo cui, nell’ambito del diritto di critica sindacale, in ordineal requisito della continenza sostanziale, connessa alla verità del fatto specificooggetto della critica, non sia necessaria la “piena corrispondenza al vero”.L’impostazione non può essere condivisa aprioristicamente, discendendo la suaapplicazione dal caso concreto, rispetto al quale va calibrata attraversol’individuazione dell’entità del confine della verità superato.Nel caso di specie, l’imputato risulta aver rivolto una specifica accusa allapersona offesa, qual è quella di essersi attribuito un punteggio non spettante (“conuna valutazione arbitraria, al limite del falso ideologico in atto pubblico”) perottenere una maggiorazione dell’indennità di funzione percepita nella qualità disegretario generale del Comune di [OSCURATO:PERSONA].Trattandosi di fatto determinato e specifico, attribuito alla persona offesa informa assertiva (e non dubitativa), per riconoscere la scriminante dell’esercizio deldiritto di critica, come acutamente osserva il Procuratore generale nella requisitoriain atti, non può prescindersi dalla verifica della verità del fatto addebitato,superandola attraverso una interpretazione debole della continenza sostanziale(quanto al rilievo della veridicità del fatto attribuito, tra tante, Sez. 5, Sentenza n.5247 del 04/12/2013, dep. 03/02/2014, Rv. 258681 – 01, che ha affermato chesussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica sindacale quando leaffermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri maconferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro).Laddove nel caso di specie è rimasta incerta la stessa verifica della veridicità delfatto denunciato che, come si lamenta in ricorso, non risulta adeguatamenteeffettuata nella motivazione della sentenza impugnata.Peraltro, la sentenza di primo grado aveva posto in evidenza i diversi profilitravalicanti la critica sindacale (cfr. penultima pagina della sentenza del giudice dipace) rispetto ai quali, come si denuncia in ricorso, parimenti, non si ravvisanoadeguati confronti da parte del giudice del ribaltamento.2. Dalle ragioni sin qui esposte discende che il ricorso non può ritenersi primafacie inammissibile e che, pertanto, ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc.pen., esso deve essere trasmesso alla Sezione civile competente di questa Corte,per la prosecuzione del giudizio. P.Q.MLetto l'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., dispone trasmettersi il ricorsoalla sezione civile competente.Così deciso il 26/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]