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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 40086/2025

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di L'Aquila nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 maggio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere ni confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato alla medesima ascritto ai sensi dell’art. 610, commi 1 e 2, cod. pen., perché, impugnando un bastone sbattendolo sulla ringhiera e proferendo frasi minacciose (meglio indicate in imputazione), costringeva [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], prima, a rifugiarsi in un appartamento di terze persone e, poi, a lasciare l’immobile dagli stessi abitato, proscioglimento dovuto al difetto di querela.

2. Propone ricorso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Era stato contestato, infatti, il delitto di violenza privata, aggravato ai sensi dell’art. 339 cod. pen. per l’utilizzo di un’arma, ed il reato era pertanto procedibile d’ufficio.

Né il Tribunale aveva escluso tale aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. A seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, e precisamente dall’art. 2, comma 1 lett. e), all’art. 610 cod. pen. è stato aggiunto il comma terzo che così recita: “Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.” Il richiamato comma secondo dispone che: “La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.” A sua volta, l’art. 339 prevede, fra l’altro, che: “Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa..ovvero con armi .. ”.

Date tali premesse in diritto, si deve concludere come il delitto di violenza privata contestato al prevenuto come aggravato ai sensi del secondo comma - considerando proprio come il bastone utilizzato costituisse un’arma – aggravante non esclusa dal giudice, fosse procedibile d’ufficio.

2. Di conseguenza, la sentenza che ne ha decretato il proscioglimento per difetto di querela deve essere annullata, con rinvio davanti al medesimo Tribunale in diversa persona fisica, per il prosieguo del giudizio.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

Così deciso, in Roma l’8 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di L'Aquila nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreFRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 maggio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava non doversi procedere ni confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato alla medesima ascritto ai sensi dell’art. 610, commi 1 e 2, cod. pen., perché, impugnando un bastone sbattendolo sulla ringhiera e proferendo frasi minacciose (meglio indicate in imputazione), costringeva [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], prima, a rifugiarsi in un appartamento di terze persone e, poi, a lasciare l’immobile dagli stessi abitato, proscioglimento dovuto al difetto di querela. 2. Propone ricorso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Era stato contestato, infatti, il delitto di violenza privata, aggravato ai sensi dell’art. 339 cod. pen. per l’utilizzo di un’arma, ed il reato era pertanto procedibile d’ufficio. Né il Tribunale aveva escluso tale aggravante. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. A seguito del d.lgs. n. 150 del 2022, e precisamente dall’art. 2, comma 1 lett. e), all’art. 610 cod. pen. è stato aggiunto il comma terzo che così recita: “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma.” Il richiamato comma secondo dispone che: “La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.” A sua volta, l’art. 339 prevede, fra l’altro, che: “Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa..ovvero con armi .. ”. Date tali premesse in diritto, si deve concludere come il delitto di violenza privata contestato al prevenuto come aggravato ai sensi del secondo comma - considerando proprio come il bastone utilizzato costituisse un’arma – aggravante non esclusa dal giudice, fosse procedibile d’ufficio. 2. Di conseguenza, la sentenza che ne ha decretato il proscioglimento per difetto di querela deve essere annullata, con rinvio davanti al medesimo Tribunale in diversa persona fisica, per il prosieguo del giudizio. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizioal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Così deciso, in Roma l’8 ottobre 2025.
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