CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 novembre 2015
Cassazione n. 33311/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 13960/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] c. spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, presso il loro studio ivi el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 22, come da procura in atti; -parte ricorrente e controricorrente a ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ivi presso il suo studio el.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] 21, come da procura in atti; -parte controricorrente e ricorrente incidentale - Ricorso avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 5127/15 del 26.11.2015; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.11.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale dott. G.B. Nardecchia che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale con rigetto dei rimanenti, e l’accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale con rigetto dei rimanenti. Osserva: § 1. [OSCURATO:PERSONA] c. spa propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in parziale riforma della prima decisione che aveva parzialmente accolto il suo ricorso, ha ritenuto fondati gli avvisi di accertamento Tarsu-Tia ad essa notificati il 27.12.2010 dalla [OSCURATO:PERSONA] spa (concessionaria per il Comune di Segrate) –per gli anni 2004 e 2005 – limitatamente (rispetto ai 46.533 mq. originariamente richiesti) alla superficie di 308 mq. di produzione di rifiuti urbani e di 17.137 mq. di produzione di rifiuti speciali avviati a smaltimento in proprio, con riduzione tariffaria del 30 %. Il tutto con riguardo alle aree RFI dalla società detenute in locazione all’interno dello scalo ferroviario di [OSCURATO:PERSONA] (ricadente tra i Comuni di Segrate e Pioltello) ed adibite a terminal e movimentazione container. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - i primi giudici avevano ridotto la superficie tassabile a 17.725 m² ed avverso questa riduzione la [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato appello incidentale, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza appellata; - l'eccezione della contribuente circa l’intervenuta decadenza dalla potestà di accertamento per l'anno 2004 era infondata dal momento che, in caso di dichiarazione omessa, l'obbligo di presentazione si rinnovava ogni anno, e che per le occupazioni e detenzioni relative all'anno 2004 il termine per la denuncia, mai presentata dalla società, è spirato il 20 gennaio 2005 e deve ritenersi tempestiva, anche per il 2004, la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta il 27 dicembre 2010 ; - doveva ritenersi provata la produzione di rifiuti speciali sulla superficie già individuata dai primi giudici (seppure sulla base di un diverso criterio di calcolo, documentalmente accertato), comprese le aree scoperte destinate a parcheggio di camion e rimorchi; - parimenti dimostrato, ex art. 21 co. 7^ decreto Ronchi, era l'avviamento a smaltimento, da parte della contribuente (MUD in atti), dei rifiuti speciali ivi prodotti, con conseguente, non già riduzione della superficie tassabile, ma diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto a consuntivo in proporzione alla quantità effettivamente avviata al recupero, nella specie individuabile nel 30%; - in definitiva, in riforma della impugnata sentenza, va dichiarata dovuta l'imposta sulla superficie di 308 m² in cui si producono rifiuti urbani e sulla restante superficie di metri quadrati 17.317 m² con la riduzione tariffaria 30% . [OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato controricorso formulando altresì tre motivi di ricorso incidentale. § 2. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio, dando atto della pendenza di trattative conciliative di prossima definizione. L’istanza è stata ribadita dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’udienza odierna, con la precisazione che analogo accordo transattivo era già stato raggiunto dalle parti con riguardo a pregresse annualità di imposta. Visto quanto così congiuntamente rappresentato e richiesto, si ritiene di rinviare la causa a nuovo ruolo per dar modo alle parti di perfezionare l’accordo transattivo in questione. PQM - rinvia la causa a nuovo ruolo. Così d