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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 11671/2023

Testo disponibile della fonte

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8401/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Nicosia, Via

V. Emanuele n. 75. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Catania, [OSCURATO:PERSONA]

28. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 125/2022, pubblicata in data 12.1.2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € Oggetto: compensi professionali 29.492,49, a titolo di compensi professionali per attività di assistenza e consulenza, documentat e da talune fatture commerciali (nn. 160,161 e 162 del 30.9.2015) e da una scrittura ricognitiva del debito, datata 16.12.2013., Instaurato il contraddittorio, il T ribunale ha confermato l’ingiunzione di pagamento, ritenendo che il disconoscimento della scrittura del 16.12.2013 fosse stato formulato tardivamente solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c..

L’appello della [OSCURATO:SOCIETA] è stato respinto dalla Corte di Catania, che, pur ritenendo tempestivo il disconoscimento, ha posto in rilievo che l’incarico era stato conferito con contratti di durata annuale, prodotti in giudizio, ed era stato successivamente rinnovato, affermando che proprio tale conferma –per gli anni fino al 2013 – consentiva di presumere che il rapporto professionale avesse avuto regolare esecuzione.

Per le attività espletate nel 2013, la somma era stata annotata nell’estratto certificato del giornale di contabilità, che faceva prova contro l’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c., unitamente agli importi di cui alle le fatture 161 e 162 per la consulenza legale e la redazione dei bilanci, risultando inoltre acquisito un ricorso tributario proposto nell’interesse dell’opponente e numerosi messaggi di posta elettronica che confermavano lo svolgimento dell’incarico.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.2697 e 2709 c.c. per aver la sentenza ritenuto provato il credito, mentre, avendone l’opponente contestato la sussistenza, era onere del professionista dimostrare di aver regolarmente svolto l’attività professionale.

Si afferma che l’estratto certificato conforme al giornale di contabilità non aveva alcuna valenza probatoria, poiché l’art. 2709 c.c., secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore, è applicabile solo al libro giornale e al libro degli inventari.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per aver la sentenza ritenuto che, per il 2013, l’estratto del libro giornale, ove risultavano annotate le fatture 161 e 162, documentasse la spettanza del compenso, senza specificare a quale documento si riferisse e quali messaggi di posta elettronica ne confermassero il contenuto.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., affermando che le spese dovevano gravare sul professionista, data la fondatezza dell’appello.

3. Il primo motivo è infondato.

Nel confermare le ingiunzioni di pagamento, la Corte di merito ha fatto dichiaratamente ricorso ad elementi presuntivi e documentali, superando le contestazioni sollevate dalla società opponente in ordine alla violazione del criterio dell’onere della prova delle singole prestazioni.

Il fatto che il professionista avesse ricevuto incarichi annuali, sempre rinnovati fino al 2013, ha condotto a presumere - per gli anni passati fino al 2013 -che l’attività fosse stata effettivamente e regolarmente svolta, non giustificandosi altrimenti il suddetto rinnovo per ciascuna annualità successiva.

Per il 2013, il credito era annotato nel giornale di contabilità, quale documento utilizzabile contro l’imprenditore ai sensi dell’art. 2079 c.c., ed erano agli atti un ricorso tributario predisposto dal resistente e numerose e - mail , a r iprova dell’espletamento del mandato professionale.

La violazione dell’art. 2697 c.c. è, pertanto, insussistente: la norma viene in considerazione solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto provato il credito in contestazione, nell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 18092/2020 ; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013).

3.1. A nche il libro giornale (o l’estratto certificato conforme) , essendo diretto a certificare l’attività gestionale dell’impresa, rientra nel novero delle scritture che ai sensi dell’art. 2709 c.c. possono far prova contro l'imprenditore.

La disposizione non comprende solo le scritture obbligatorie elencate nell’art. 2214 c.c., ma anche i libri facoltativi ed in genere tutti i documenti che registrino fatti amministrativi dell'impresa , anche se non raccolti in volume, purché rivestit i da formalità intrinseche tali da assicurare la provenienza da un imprenditore commerciale e da caratterizzare la loro funzione contabile (Cass.1840/1971; Cass. 1768/1983 ; Cass. 4305/1985 ; Cass.11404/1995;Cass. 4329/2009 con riferimento alla corrisponde nza commerciale), con esclusione dei documenti relativi al processo formativo delle decisioni sociali (ad es. i libri delle adunanze e delle delibere assembleari: Cass. 1762/1985)o non aventi la funzione e l’idoneità a documentare i fatti gestionali dell’impresa.

I suddetti elementi sono stati valutati, quale prova sfavorevole all’imprenditore, nel contesto delle ulteriori acquisizioni (le fatture regolarmente annotate nelle scritture di contabilità, le risultanze contabili e documentali), con apprezzamento logicamente motivato ed incensurabile in cassazione pur in mancanza di un a più puntale individuazione di talune fonti di conoscenza, la cui effettiva acquisizione (e il loro contenuto ) non è peraltro contestata (Cass.3305/2009; Cass. 11912/2009; Cass. 6547/2013; Cass.3190/2016).

Non ricorre alcuna delle ipotesi in cui è attualmente sindacabile il vizio di motivazione: per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., assume rilievo solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, in caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione stessa (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053).

4. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autonomia, non censurando l’erroneità della decisione sulle spese, ma auspicandone la cassazione quale conseguenza della ritenuta fondatezza dell’appello.

Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo.

Va dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8401/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Nicosia, Via V. Emanuele n. 75. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Catania, [OSCURATO:PERSONA] 28. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 125/2022, pubblicata in data 12.1.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € Oggetto: compensi professionali 29.492,49, a titolo di compensi professionali per attività di assistenza e consulenza, documentat e da talune fatture commerciali (nn. 160,161 e 162 del 30.9.2015) e da una scrittura ricognitiva del debito, datata 16.12.2013., Instaurato il contraddittorio, il T ribunale ha confermato l’ingiunzione di pagamento, ritenendo che il disconoscimento della scrittura del 16.12.2013 fosse stato formulato tardivamente solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.. L’appello della [OSCURATO:SOCIETA] è stato respinto dalla Corte di Catania, che, pur ritenendo tempestivo il disconoscimento, ha posto in rilievo che l’incarico era stato conferito con contratti di durata annuale, prodotti in giudizio, ed era stato successivamente rinnovato, affermando che proprio tale conferma –per gli anni fino al 2013 – consentiva di presumere che il rapporto professionale avesse avuto regolare esecuzione. Per le attività espletate nel 2013, la somma era stata annotata nell’estratto certificato del giornale di contabilità, che faceva prova contro l’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c., unitamente agli importi di cui alle le fatture 161 e 162 per la consulenza legale e la redazione dei bilanci, risultando inoltre acquisito un ricorso tributario proposto nell’interesse dell’opponente e numerosi messaggi di posta elettronica che confermavano lo svolgimento dell’incarico. La cassazione della sentenza è chiesta dall’[OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso in tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato memoria illustrativa. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt.2697 e 2709 c.c. per aver la sentenza ritenuto provato il credito, mentre, avendone l’opponente contestato la sussistenza, era onere del professionista dimostrare di aver regolarmente svolto l’attività professionale. Si afferma che l’estratto certificato conforme al giornale di contabilità non aveva alcuna valenza probatoria, poiché l’art. 2709 c.c., secondo cui le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore, è applicabile solo al libro giornale e al libro degli inventari. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 111 Cost. per aver la sentenza ritenuto che, per il 2013, l’estratto del libro giornale, ove risultavano annotate le fatture 161 e 162, documentasse la spettanza del compenso, senza specificare a quale documento si riferisse e quali messaggi di posta elettronica ne confermassero il contenuto. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., affermando che le spese dovevano gravare sul professionista, data la fondatezza dell’appello. 3. Il primo motivo è infondato. Nel confermare le ingiunzioni di pagamento, la Corte di merito ha fatto dichiaratamente ricorso ad elementi presuntivi e documentali, superando le contestazioni sollevate dalla società opponente in ordine alla violazione del criterio dell’onere della prova delle singole prestazioni. Il fatto che il professionista avesse ricevuto incarichi annuali, sempre rinnovati fino al 2013, ha condotto a presumere - per gli anni passati fino al 2013 -che l’attività fosse stata effettivamente e regolarmente svolta, non giustificandosi altrimenti il suddetto rinnovo per ciascuna annualità successiva. Per il 2013, il credito era annotato nel giornale di contabilità, quale documento utilizzabile contro l’imprenditore ai sensi dell’art. 2079 c.c., ed erano agli atti un ricorso tributario predisposto dal resistente e numerose e - mail , a r iprova dell’espletamento del mandato professionale. La violazione dell’art. 2697 c.c. è, pertanto, insussistente: la norma viene in considerazione solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto provato il credito in contestazione, nell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 18092/2020 ; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013). 3.1. A nche il libro giornale (o l’estratto certificato conforme) , essendo diretto a certificare l’attività gestionale dell’impresa, rientra nel novero delle scritture che ai sensi dell’art. 2709 c.c. possono far prova contro l'imprenditore. La disposizione non comprende solo le scritture obbligatorie elencate nell’art. 2214 c.c., ma anche i libri facoltativi ed in genere tutti i documenti che registrino fatti amministrativi dell'impresa , anche se non raccolti in volume, purché rivestit i da formalità intrinseche tali da assicurare la provenienza da un imprenditore commerciale e da caratterizzare la loro funzione contabile (Cass.1840/1971; Cass. 1768/1983 ; Cass. 4305/1985 ; Cass.11404/1995;Cass. 4329/2009 con riferimento alla corrisponde nza commerciale), con esclusione dei documenti relativi al processo formativo delle decisioni sociali (ad es. i libri delle adunanze e delle delibere assembleari: Cass. 1762/1985)o non aventi la funzione e l’idoneità a documentare i fatti gestionali dell’impresa. I suddetti elementi sono stati valutati, quale prova sfavorevole all’imprenditore, nel contesto delle ulteriori acquisizioni (le fatture regolarmente annotate nelle scritture di contabilità, le risultanze contabili e documentali), con apprezzamento logicamente motivato ed incensurabile in cassazione pur in mancanza di un a più puntale individuazione di talune fonti di conoscenza, la cui effettiva acquisizione (e il loro contenuto ) non è peraltro contestata (Cass.3305/2009; Cass. 11912/2009; Cass. 6547/2013; Cass.3190/2016). Non ricorre alcuna delle ipotesi in cui è attualmente sindacabile il vizio di motivazione: per effetto dell’attuale formulazione dell’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., assume rilievo solo la violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, in caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione stessa (Cass. s.u. 7.4.2014, n. 8053). 4. Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autonomia, non censurando l’erroneità della decisione sulle spese, ma auspicandone la cassazione quale conseguenza della ritenuta fondatezza dell’appello. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Va dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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