CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 26210/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 'n avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Avellino del 25 gennaio 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati agli stessi ascritti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati che sollevano i medesimi motivi. Con il primo, deducono violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Con il secondo motivo, lamentano, sotto i profili della violazione di legge e del vizio motivazionale, il diniego delle attenuanti generiche. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Quanto al primo motivo, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (fogli 5 e 6 sent. app.), rispetto ai quali il ricorrente non opera alcun confronto. Quanto al secondo motivo, giova ricordare che, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (fogli 6 e 6 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio di diritto per il quale il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 , n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Entrambi i ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]