CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31017/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: flt IN i dm(' DaLtn Gi1/441 n Lin lì" f (Lo ),* i prz,,(i 1)); [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - lette/serrt-ke le conclusioni del PG 311 biD -ne(À em e i-m eiwir ro )t. Rh.,00 eirt4 A4. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 26 gennaio 2021, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato i reclami proposti dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, avverso i due provvedimenti emessi in data 8 luglio 2020 dal Magistrato di sorveglianza di L'Aquila, con il primo dei quali era stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per giorni uno,, inflittaglidal Consiglio di Disciplina il 13 giugno 2018, in relazione ai rapporti disciplinari del 31 maggio e del 10 giugno 2018, e con il secondo dei quali era stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune per giorni uno inflittagli dal Consiglio di Disciplina sempre il 13 giugno 2018, in relazione ai rapporti disciplinari del 2 e del 3 giugno 2018. Il Tribunale - richiamato il contenuto di entrambi i provvedimenti reclamati, nei quali il Magistrato di sorveglianza aveva ritenuto carente la sussistenza delle condizioni per l'esercizio del potere disciplinare, a fronte della condotta del detenuto, che si era concretata nella battitura di oggetti sulla grata del cancello di chiusura della cella, protrattasi per 15/30 minuti, da reputarsi quale protesta pacifica, nonché considerata la tesi contrapposta dal Ministero reclamante, che aveva escluso la natura pacifica della protesta, giacché essa aveva creato disagi non soltanto al personale della Polizia penitenziaria, ma anche agli altri detenuti, disturbando il riposo della popolazione carceraria - ha condiviso l'impostazione connotante il provvedimento reclamato non considerando sussistente la violazione disciplinare ripetutamente contestata. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il Ministro della Giustizia chiedendone l'annullamento sulla scorta di un unico, articolato motivo, connotato da diverse censure. L'[OSCURATO:PERSONA] osserva, in primo luogo, che il Tribunale di sorveglianza ha esercitato un potere riservato all'Amministrazione, in una materia in cui, peraltro, è deducibile la sola violazione di legge: e manifestazione dell'esercizio di tale potere avrebbe dovuto considerarsi l'avviso del direttore dell'istituto di pena alla popolazione detenuta del 10 giugno 2018 che aveva dettato per i destinatari le regole e gli inviti formulati nell'osservanza delle competenze fissate dall'ordinamento penitenziario e del principio, esplicitato dall'art. 1 legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), in base a cui negli istituti l'ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.In tale quadro, i giudici di sorveglianza, secondo il Ministero ricorrente, non hanno considerato che i detenuti, se hanno diritto all'esercizio del libero pensiero, del conseguente dissenso e anche della protesta, anche utilizzando lo strumento del reclamo di cui all'art. 35 Ord. pen., non hanno invece il diritto di darsi alla battitura dei blindi fino a provocare molestia alla comunità carceraria, pena l'integrazione dell'illecito disciplinare contestato dall'Amministrazione a Cesarano. L'omessa analisi di tale essenziale snodo ha condotto il Tribunale, nella prospettazione del Ministero ricorrente, a violare gli artt. 35, 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen.: in tal senso, si richiamano i precedenti arresti ad avviso dei quali la battitura, esercitata in forme moleste nei riguardi del contesto carcerario, integra l'infrazione disciplinare di cui all'art. 77, n. 4, d.P.R. n. 230 del 2000. La decisione impugnata è affetta, secondo il Ministero, anche da vizio di motivazione, per avere negato il carattere molesto dell'attività di battitura del blindo, carattere invece sussistente indipendentemente dalla durata, dall'intensità e dalla reiterazione della relativa condotta: in tal senso gli atti del procedimento - ignorati dai giudici di merito - avevano fatto emergere il dato certo che la battitura messa in essere da Cesarano aveva arrecato molestia al riposo degli altri detenuti e anche degli abitanti delle aree circostanti, connotate da elevata popolazione residente, ragione per la quale gli esiti del sindacato esercitato dal Tribunale vengono reputati, in ogni caso, incongrui, anche perché la battitura dei blindi integra una condotta che è fonte di inevitabile innalzamento della tensione all'interno dello stabilimento penitenziario ed è idonea a costituire una potenziale minaccia per l'ordine e la sicurezza interna, minaccia che la direzione dell'istituto penitenziario ha il dovere di prevenire e arginare mediante l'impiego ponderato dello strumento disciplinare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto il Tribunale di sorveglianza, formulando la valutazione di merito consentitagli dall'art. 69, comma 6, lett. a), Ord pen., ha evidenziato il carattere collettivo della protesta, l'arco temporale limitato in cui la battitura è stata attuata e la sua irrilevanza per il regolare svolgimento del servizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione, nelle sue articolate prospettazioni, si profila fondata nei sensi che seguono. 2. Appare utile considerare che il Tribunale di sorveglianza, nell'ordinanza oggetto di vaglio, dopo aver rilevato che, nelle date indicate, Cesarano aveva praticato la battitura dei blindi, attuata mediante scope e spazzole, per protestare contro le nuove disposizioni dipartimentali del regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen., che avevano stabilito lo spegnimento della televisione alle ore 24:00, e che in tutti i casi in cui tale battitura era avvenuta a Cesarano era stata contestata l'infrazione disciplinare di cui all'art. 77, nn. 4, 16 e 21 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, e, all'esito dei procedimenti disciplinari, il detenuto era stato dall'Amministrazione sanzionato, in quanto la battitura del blindato della sua cella aveva generato forti rumori, aveva creato disturbo alla restante popolazione carceraria detenuta ed era stata avvertita anche nella zona esterna alla struttura penitenziaria, ha tuttavia stimato che la suddetta condotta non avesse integrato un'infrazione disciplinarmente rilevante, poiché la durata di circa mezzora di ciascuna manifestazione non aveva determinato l'interruzione di alcuna attività in corso da parte degli operatori penitenziari o dei detenuti, per il blocco della sua attuazione non era stato necessario l'impiego di un numero considerevole di agenti e la suddetta condotta nemmeno era stata realizzata con violenza, minaccia o atteggiamenti offensivi. In conclusione, per il Tribunale, nelle condizioni date, la battitura del blindato per circa mezzora, pur se seguita dai detenuti di altre sezioni, non poteva valutarsi come comportamento molesto in danno della comunità carceraria, per gli effetti di cui all'art. 77, n. 4, cit., anche perché la limitazione nell'uso della televisione alle ore 24:00, considerata successivamente illegittima, era stata eliminata. 3. La Corte si è, in tempi recenti, espressa su caso sovrapponibile e inerente allo stesso detenuto (Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia in proc. Cesarano, Rv. 281792 - 02) e ha ritenuto che, ai fini dell'infrazione di cui all'art. 77, comma 1, n. 4), d.P.R. n. 230 del 2000, la battitura collettiva dei supporti blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare il corrispondente illecito disciplinare quale comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, allorquando, tenuto conto delle ragioni che l'hanno determinata, tale condotta, per durata e frequenza, abbia superato la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità. Il concetto di molestia, a cui si riferisce l'indicata norma disciplinare, ricomprende, infatti, tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e, comunque, di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, tali da produrre un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa.L'indirizzo (fatto proprio da altre pronunzie, fra cui Sez. 1, n. 44216 del 08/10/2021, Ministero della Giustizia in proc. Coluccio, non mass.) - qui condiviso e ribadito - esclude di poter sottoscrivere l'impostazione che è alla base dell'ordinanza impugnata, la quale appare aver risolto la molestia esclusivamente in una causa produttiva di un pregiudizio di natura materiale, di un'interruzione del servizio, di sommosse o di gravi disordini. Siffatta interpretazione si profila contrastante con la cennata disposizione regolamentare, costituente il parametro legale qui rilevante del sistema disciplinare, dal momento che le rilevantissime evenienze fattuali ora menzionate integrano in realtà ipotesi più gravi di illecito disciplinare. Invece, è da rimarcare che le emissioni sonore prodotte dalle battiture - con il frastuono complessivamente suscitato dalle stesse, in rapporto alla forma collettiva assunta dalla relativa protesta - costituiscono attività materiali non riducibili a mere espressioni di pensiero dissenziente e si configurano come manifestazioni suscettibili di integrare il concetto di molestia dianzi specificato quante volte esse esorbitino in concreto dalla soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità, da individuarsi anche in relazione alla durata e alla frequenza della protesta stessa, nonché in riferimento alle ragioni che l'abbiano determinata (fra le altre, Sez. 7, n. 762 del 16/10/2019, dep. 2020, Inserra, non mass.; Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018, Attanasio, non mass.). Con riguardo a tale preciso snodo, non si dubita che il concreto apprezzamento afferente all'avvenuto superamento della soglia di ordinaria tollerabilità costituisce, in ipotesi di irrogazione della sanzione disciplinare e della conseguente impugnativa giurisdizionale, oggetto della prudente e, in tal senso, discrezionale valutazione di merito della magistratura di sorveglianza. Tuttavia, è del pari certo che siffatta valutazione deve pur sempre collocarsi, in questa come in altre estrinsecazioni delle attribuzioni proprie della magistratura di sorveglianza, nell'alveo del corretto inquadramento giuridico dell'infrazione contesta e necessita di essere corroborata da un discorso giustificativo da una motivazione congrua e in linea con i canoni della logica, in coerenza con la compiuta ricognizione degli elementi oggetto di giudizio (per un'applicazione di tale principio e con specifico riguardo alla materia qui trattata, v. anche Sez. 1, n. 16338 del 01/03/2022, Ministero della Giustizia in proc. Cesarano, non mass.; Sez. 1, n. 12066 del 13/10/2021, dep. 2022, Attanasio, non mass.). 4. Assodato quanto precede, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato si rivela viziato, in quanto esso, se dà mostra di non aderire in modo meccanicistico all'impostazione di incondizionata liceità delle condotte di battitura dei supporti blindati delle camere detentive attuate in forma collettiva, in rapporto alla norma disciplinare oggetto di contestazione, ossia l'art. 77, comma, 1, n. 4, d.P.R. n. 230 del 2000, ha finito, tuttavia, per giungere allo stesso risultato, di compiere un effettivo apprezzamento in concreto, alla stregua dei necessari canoni di ragionevolezza e plausibilità logica, delle ripetute azioni ascritte a Cesarano. Tali azioni, invero, per come identificate nell'ordinanza stessa, risultano all'evidenza connotate da indici qualificati di rilevanza, considerato anche che le ripetute proteste collettive esitate nella insistita attività di battitura dei blindati erano state determinate da una rivendicazione inerente a un punto riconnesso all'ordinaria vita detentiva e a una semplice modalità dell'organizzazione della realtà carceraria, oggetto obiettivamente estraneo alla sfera dei diritti fondamentali della persona, suscettibile di agevole tutela mediante un normale reclamo facilmente accessibile, di guisa che queste connotazioni avrebbero dovuto essere oggetto di specifica verifica da parte dei giudice del merito; ciò, tanto più che la strada dell'ordinaria tutela rispetto alla situazione lamentata è stata, di poi, in concreto percorsa da chi ne aveva interesse: elemento, quest'ultimo, pure da considerarsi nell'ambito della complessiva ponderazione da compiersi in sede di valutazione dei reclami disciplinari di cui si tratta. 5. Corollario di queste considerazioni è che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila affinché proceda al rinnovato apprezzamento, in relazione ai parametri effettivamente influenti, della concreta rilevanza disciplinare delle condotte addebitate a Cesarano, apprezzamento da operarsi con libertà valutativa, ma osservando i principi ora enunciati e dando conto, con motivazione congrua, della loro applicazione al caso in esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata