Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1215/2021
ECLI:EU:C:2025:243
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0672
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 3 aprile 2025 (
1
)
Cause riunite C‑672/23 e C‑673/23
[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain,
GCC [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] SAOC
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] BV,
[OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
ABB [OSCURATO:PERSONA] BV,
[OSCURATO:PERSONA],
ABB Ltd,
[OSCURATO:PERSONA] BV,
[OSCURATO:PERSONA] BV,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
[OSCURATO:SOCIETA] (C‑672/23)
e
[OSCURATO:PERSONA] BV,
[OSCURATO:PERSONA] BV,
[OSCURATO:SOCIETA],
DS [OSCURATO:PERSONA] BV,
DS [OSCURATO:PERSONA] plc,
[OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] AG,
[OSCURATO:SOCIETA] (C‑673/23)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 8, punto 1 – Competenza internazionale e territoriale – Pluralità di convenuti – Collegamento stretto – Articolo 101 TFUE – Nozione di impresa – Responsabilità solidale – Responsabilità discendente e ascendente – Diritto al risarcimento del danno causato da intese in forza del diritto dell’Unione – Causalità – Danno subito al di fuori del SEE»
I.
Introduzione
1.
In entrambi i procedimenti di primo grado relativi al risarcimento del danno causato da intese su cui si fondano le domande di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) si è trovato di fronte a un gran numero di convenuti (in prosieguo congiuntamente: i «convenuti») stabiliti in luoghi diversi e in parte in Stati diversi.
2.
Di tali convenuti, di cui solo uno per ogni procedimento domiciliato ad [OSCURATO:PERSONA], alcuni hanno partecipato a violazioni del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione. Secondo gli attori, gli altri convenuti appartengono, dal punto di vista del diritto antitrust, rispettivamente alle stesse imprese di tali partecipanti e possono pertanto rispondere in solido per la loro violazione.
3.
Nei procedimenti d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) chiede in quale misura il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale) sia competente, sia a livello internazionale sia a livello territoriale, a conoscere di tutte le azioni. La questione centrale è, come nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
2
), se esista uno stretto collegamento tra le domande ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
) (
3
), cosicché tutti i procedimenti possono svolgersi presso il domicilio di un convenuto, il cosiddetto «convenuto di riferimento».
II.
Contesto normativo
4.
Il contesto normativo delle presenti cause è costituito dall’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, che prevede quanto segue:
«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta:
1.
in caso di pluralità di convenuti, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata»
III.
Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale
A.
Causa C‑672/23
5.
La causa C‑672/23 verte sulla determinazione della responsabilità solidale dei convenuti per un danno fatto valere a motivo di una violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione sotto forma di un’intesa relativa a cavi elettrici sotterranei e sottomarini e prodotti, attività e servizi integrativi. [OSCURATO:PERSONA] ha accertato detta infrazione in una decisione del 2 aprile 2014 (in prosieguo: la «decisione della [OSCURATO:PERSONA]») (
4
) per il periodo tra il 18 febbraio 1999 e il 29 gennaio 2009. L’intesa stipulava tra l’altro accordi sui prezzi e divideva i progetti nell’ambito di una divisione di mercato geografica, sia all’interno che all’esterno del SEE.
6.
[OSCURATO:PERSONA] ha riscontrato che la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno partecipato all’intesa. Nella sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA]., la ABB Ltd. e la [OSCURATO:PERSONA] SA responsabili in modo ascendente, quali società madri (indirette) delle società partecipanti all’intesa.
7.
Tuttavia, la domanda nel procedimento principale è diretta non solo contro dette società, menzionate nella decisione della [OSCURATO:PERSONA], ma anche contro altre società divise in tre gruppi di imprese. Questi ultimi ruotano intorno alla [OSCURATO:SOCIETA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:SOCIETA]. Tra tutti i convenuti, solo la [OSCURATO:PERSONA] BV, società figlia della [OSCURATO:SOCIETA], che a sua volta detiene tutte le quote del capitale della [OSCURATO:PERSONA] BV, ha sede ad [OSCURATO:PERSONA], nei [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le altre società convenute (in prosieguo congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.») hanno le loro rispettive sedi in altri luoghi nei [OSCURATO:PERSONA] e al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA].
8.
Gli attori nel procedimento principale in tale causa, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] of the Government of Bahrain e a. (in prosieguo, congiuntamente: «EWGB e a.»), gestiscono reti ad alta tensione negli Stati del Golfo.
9.
EWGB e a. hanno chiesto al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) di dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] e a. sono responsabili in solido nei loro confronti a causa della loro partecipazione all’intesa. Essi hanno chiesto inoltre il risarcimento del danno, il cui livello sarà determinato in un procedimento distinto. Secondo il giudice del rinvio, si tratta di un danno subito al di fuori del SEE.
10.
Nella sentenza impugnata nel procedimento principale il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) si è dichiarato incompetente a conoscere delle azioni contro i convenuti stabiliti
al di fuori
dei [OSCURATO:PERSONA]. EWGB e a. hanno impugnato la sentenza in parola. I convenuti stabiliti
nei
[OSCURATO:PERSONA] non hanno contestato la competenza territoriale in primo grado. Ai sensi del diritto processuale dei [OSCURATO:PERSONA], il giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]), deve dunque presumere che al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) spetti la competenza territoriale nei confronti di tutti i convenuti stabiliti nei [OSCURATO:PERSONA].
B.
Causa C‑673/23
11.
Anche la causa C‑673/23 verte sulla determinazione della responsabilità solidale dei convenuti nel procedimento principale in primo grado per danni causati da due violazioni del divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione. Detta responsabilità è stata accertata dall’autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (in prosieguo: l’«AGCM») in una decisione del 17 luglio 2019 (in prosieguo: la «decisione dell’AGCM»). Si tratta di un’intesa avente ad oggetto lastre di cartone che ha avuto luogo dal 2 febbraio 2004 al 30 marzo 2017 e di un’intesa relativa a prodotti di imballaggio tra il 7 settembre 2005 e il 30 marzo 2017.
12.
L’AGCM ha constatato che la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno partecipato alle infrazioni. La [OSCURATO:SOCIETA] è stata considerata responsabile come società madre indiretta.
13.
Tuttavia, la domanda nel procedimento principale in primo grado era diretta non solo contro le società menzionate nella decisione dell’AGCM, ma anche contro altre società, che si dividono in due gruppi di imprese. Questi ultimi ruotano intorno alla [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, e alla [OSCURATO:SOCIETA], dall’altro. Di tali convenuti soltanto la [OSCURATO:PERSONA] BV è stabilita ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le altre società (in prosieguo congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.») hanno le rispettive sedi in altri luoghi nei [OSCURATO:PERSONA] e al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA].
14.
Gli attori in primo grado nel procedimento principale (in prosieguo congiuntamente: «[OSCURATO:PERSONA] e a.») hanno acquistato materiale da imballaggio dai partecipanti all’intesa.
15.
[OSCURATO:PERSONA] e a. hanno chiesto al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) di dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] e a. sono responsabili in solido nei loro confronti a causa della loro partecipazione ai cartelli. Essi hanno chiesto inoltre il risarcimento del danno, il cui livello sarà determinato in un procedimento distinto.
16.
Nella sentenza impugnata nel procedimento principale il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) si è dichiarato competente a livello internazionale e territoriale a conoscere delle azioni contro i convenuti stabiliti al di fuori dei [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, esso ha ritenuto che, indipendentemente dall’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, la sua competenza territoriale nei confronti dei convenuti stabiliti nei [OSCURATO:PERSONA], ma non ad [OSCURATO:PERSONA] derivi dal diritto processuale civile dei [OSCURATO:PERSONA] nonché dalla comparizione senza contestazione di tali parti. [OSCURATO:PERSONA] e a. hanno interposto appello avverso detta decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]).
C.
Questioni pregiudiziali
17.
In tale contesto, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]) ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni, in gran parte identiche nelle due cause (le differenze tra le questioni sollevate nelle due cause sono indicate di seguito):
Questione 1a
Se esista uno stretto collegamento, ai sensi dell’articolo 8, [punto] 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, tra:
i)
da un lato un’azione contro un convenuto principale (anche: convenuto di riferimento) che non è destinatario di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] (C‑672/23)/[di un’autorità nazionale garante della concorrenza] (C‑673/23) in materia di intese ma che, come entità di cui si sostiene che faccia parte dell’impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza (in prosieguo: l’Impresa), è considerato responsabile in modo discendente (C‑672/23)/ascendente (C‑673/23) per l’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione e
ii)
dall’altro lato un’azione contro:
(A)
un secondo convenuto che è destinatario di tale decisione, e/o
(B)
un secondo convenuto che non è destinatario della decisione nei confronti del quale si afferma che questo, quale entità giuridica, fa parte di un’Impresa che nella decisione è considerata responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione.
Se al riguardo faccia differenza:
(a)
se il convenuto di riferimento considerato responsabile in modo discendente (C‑672/23)/ascendente (C‑673/23) nel periodo dell’intesa si limitasse a detenere e gestire azioni;
(b)
– in caso di risposta affermativa alla questione 4a – se il convenuto di riferimento ritenuto responsabile in modo discendente (C‑672/23)/ascendente (C‑673/23) fosse coinvolto nella produzione, distribuzione, vendita e/o consegna di prodotti oggetto del cartello e/o fornitura di servizi oggetto del cartello;
(c)
(C‑673/23) se il convenuto di riferimento risieda o meno nello Stato membro dove l’autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato (soltanto) una violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione sul mercato nazionale;
(c)
(C‑672/23)/(d) (C‑673/23) se il secondo convenuto, destinatario della decisione, sia considerato nella decisione stessa
(i)
di fatto partecipante all’intesa – nel senso che ha effettivamente partecipato all’accordo o agli accordi illeciti e/o alle pratiche concordate accertati oppure
(ii)
quale entità giuridica facente parte dell’Impresa tenuta responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione;
(d)
(C‑672/23)/(e) (C‑673/23) se il secondo convenuto, che non è destinatario della decisione, abbia effettivamente prodotto, distribuito, venduto e/o fornito i prodotti e/o servizi oggetto del cartello;
(e)
(C‑672/23)/(f) (C‑673/23) se il convenuto di riferimento e il secondo convenuto facciano parte o meno della stessa Impresa,
(f)
(C‑672/23)/(g) (C‑673/23) le parti attrici hanno acquistato o ricevuto direttamente o indirettamente prodotti e/o servizi dal convenuto di riferimento e/o dal secondo convenuto.
Questione 1b
Se ai fini della risposta alla questione 1a sia rilevante se si possa o meno prevedere che il secondo convenuto di cui trattasi venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale di detto convenuto di riferimento. In caso affermativo, se detta prevedibilità sia un criterio distinto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, [punto] 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
. Se detta prevedibilità sia in linea di principio presunta in considerazione della sentenza Sumal del 6 ottobre 2021 (
C‑882/19
,
ECLI:EU:C:2021:800
). In che misura le circostanze menzionate alle lettere da a) a f) (C‑672/23)/da a) a g) (C‑673/23) della questione 1a rendano qui prevedibile che il secondo convenuto venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale del convenuto di riferimento.
Questione 2
Se al fine di stabilire la giurisdizione si debba prendere in considerazione anche la probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento. In caso affermativo, se per tale giudizio sia sufficiente che non si possa escludere a priori che la domanda verrà accolta.
Questione 3a (C‑672/23)
Se il diritto di ognuno al risarcimento del danno in forza del diritto dell’Unione, a seguito di un’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione, comprenda il diritto di chiedere il risarcimento del danno subito al di fuori del SEE.
Questione 3b (C‑672/23)/Questione 3 (C‑673/23)
Se la presunzione, accettata in diritto della concorrenza, di influenza determinante esercitata dalle (sanzionate) società madri riguardo all’attività economica delle società figlie (la «presunzione [OSCURATO:PERSONA]») possa o debba essere applicata nei procedimenti (civili) risarcitori dei danni causati da cartelli.
Questione 3c (C‑672/23)
Se una holding intermedia che si limiti a detenere e gestire azioni soddisfi il secondo criterio Sumal (lo svolgimento di un’attività economica che abbia un legame concreto con l’oggetto della violazione per cui la società madre è stata considerata responsabile).
Questione 4a
Se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, [punto] 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, possano essere convenuti di riferimento (congiuntamente) diversi convenuti stabiliti nello stesso Stato membro.
Questione 4b
Se l’articolo 8, [punto] 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, indichi direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale.
Questione 4c
In caso di risposta negativa alla questione 4a – così che un solo convenuto può essere convenuto di riferimento – e di risposta affermativa alla questione 4b – nel senso che l’articolo 8, [punto] 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, indica direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale:
se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, resti spazio per un rinvio interno al giudice del domicilio del convenuto nello stesso Stato membro.
IV.
Procedimento dinanzi alla Corte
18.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024 il presidente della Corte ha disposto la riunione dei procedimenti C‑672/23 e C‑673/23 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.
19.
Hanno presentato osservazioni scritte ed esposto le loro osservazioni orali riguardo alle controversie il 23 gennaio 2025 EWGB e a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., ABB, [OSCURATO:PERSONA] e a. e [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], DS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e a. nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.
V.
Analisi giuridica
20.
Con la prima questione, che è identica, fatta eccezione per alcuni dettagli, nelle due cause, il giudice del rinvio chiede se, nelle circostanze di tali controversie, sussista una competenza internazionale ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
.
21.
Con la quarta questione, che è identica nelle due cause, si chiede se, ed eventualmente in quale misura, l’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
disciplini anche la competenza territoriale.
22.
Le questioni seconda e terza mirano, in entrambe le cause, a chiarire se e, in caso affermativo, in quale misura si debba tener conto della probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento al fine di stabilire la giurisdizione.
23.
Secondo i convenuti, le azioni non possono avere successo. Di conseguenza, le questioni relative alla determinazione della giurisdizione non sarebbero rilevanti ai fini della decisione e, pertanto, non sarebbe affatto necessario rispondere ad esse.
24.
In tale contesto, dopo una breve esposizione della precedente giurisprudenza sulla nozione di impresa prevista dalla normativa sulle intese e delle sue implicazioni in materia di competenza, da cui emergono già in gran parte le risposte alle questioni poste nel caso di specie (A.), esaminerò anzitutto le questioni relative alla presa in considerazione della probabilità di successo dell’azione nell’ambito dell’esame della giurisdizione (B.), prima di affrontare le questioni relative alla competenza internazionale (C.) e territoriale (D.).
A.
Nozione di impresa in base alla normativa sulle intese e competenza internazionale
25.
La nozione di «impresa» di cui all’articolo 101 TFUE abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico. Essa si riferisce pertanto a un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, essa sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (
5
). La qualificazione come «unità economica» e pertanto come «impresa» comporta
ipso iure
una responsabilità solidale delle unità che, al momento della commissione di una violazione di tale norma, costituiscono l’unità economica (
6
).
26.
In tal senso, persone giuridicamente distinte, organizzate sotto forma di gruppo, formano un’unica impresa quando non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato di cui trattasi, ma, alla luce, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che le uniscono a una società madre, subiscono a tal fine gli effetti dell’esercizio effettivo, da parte di tale unità di direzione, di un’influenza determinante (
7
).
27.
Nel caso in cui una società madre detenga (quasi) il 100% del capitale di una società figlia, esiste una presunzione semplice secondo cui la società controllante esercita un’influenza determinante sull’attività economica della controllata (in prosieguo: la «presunzione di controllo»), di modo che l’infrazione commessa dalla stessa può esserle imputata ed essa può essere dichiarata responsabile per detta infrazione (
8
).
28.
Gli enti tenuti a risarcire il danno cagionato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE sono le imprese, ai sensi di tale disposizione, che hanno partecipato a tale intesa o a tale pratica (
9
).
29.
Tuttavia, la facoltà, riconosciuta alla vittima di una pratica anticoncorrenziale di far valere, nell’ambito di un’azione per risarcimento danni, la responsabilità di una società figlia anziché quella della società madre non può essere automaticamente esercitata nei confronti di qualsiasi società figlia della società madre (
10
).
30.
Piuttosto, è necessario, che l’attore, per far constatare l’esistenza di un’unità economica tra una società madre e la società figlia, dimostri non solo i legami economici, organizzativi e giuridici tra tali società, ma anche un legame concreto tra l’attività economica di tale società figlia e l’oggetto dell’infrazione commessa dalla società madre (
11
).
31.
Ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta, in caso di pluralità di convenuti, anche davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un «collegamento così stretto» da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata. Al riguardo, le decisioni non possono essere ritenute divergenti solo perché portano a una diversa decisione della controversia, ma tale divergenza deve inoltre collocarsi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto (
12
).
32.
Tale condizione è soddisfatta qualora più imprese che hanno partecipato a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione, constatata da una decisione della [OSCURATO:PERSONA], siano coinvolte da domande fondate sulla loro partecipazione a tale infrazione, e questo nonostante il fatto che esse vi abbiano partecipato in modo difforme, sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista temporale (
13
).
33.
Ciò vale anche nel caso di domande fondate sulla partecipazione di una società a un’infrazione alle regole di concorrenza del diritto dell’Unione e proposte contro tale società nonché contro la sua società madre e in occasione delle quali si afferma che esse formano insieme un’unica impresa (
14
).
B.
Probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento
34.
Per rispondere alla seconda questione occorre esaminare se, ed eventualmente in quale misura, l’eventuale successo dell’azione contro il convenuto di riferimento debba essere preso in considerazione al fine di stabilire la giurisdizione (1.). Affronterò poi le questioni relative all’esame nel merito delle azioni contro i convenuti di riferimento di cui trattasi nel caso di specie, che costituiscono l’oggetto della terza questione, nella misura in cui esse risultano rilevanti ai fini della determinazione della giurisdizione (2.).
1.
Considerazione della probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento nell’ambito dell’esame della giurisdizione
35.
Con la seconda questione, che è identica in entrambe le cause, il giudice del rinvio chiede se, ai fini della determinazione della giurisdizione, si debba prendere in considerazione anche l’eventuale successo dell’azione contro il convenuto di riferimento. In caso affermativo, esso chiede se per tale giudizio sia sufficiente che non si possa escludere a priori che la domanda verrà accolta.
36.
Come sottolineato dalla Corte nella sua causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
15
), in sede di verifica della competenza internazionale, il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda, bensì unicamente gli elementi di collegamento con lo Stato del foro su cui si fonda la sua competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I
bis
. Per motivi di certezza del diritto, il giudice adito deve infatti essere sostanzialmente in grado di pronunciarsi sulla propria competenza senza statuire nel merito (
16
).
37.
Tuttavia, non si può ricorrere abusivamente all’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
citando più convenuti al solo scopo di sottrarre uno o più di essi alla competenza dei giudici dello Stato dove essi sono domiciliati (
17
). Ciò si verificherebbe in presenza di indizi concludenti che gli consentano di giungere alla conclusione che l’attore abbia creato o mantenuto artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione (
18
).
38.
Tuttavia, a tal fine, non è sufficiente che l’azione diretta nei confronti del convenuto di riferimento appaia (probabilmente) infondata. Piuttosto, essa deve essere, al momento della sua introduzione, manifestamente priva di ogni fondamento o artificiosa oppure sprovvista di ogni interesse reale per l’attore (
19
).
39.
Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che, nell’ambito dell’esame della competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, si deve prendere in considerazione la probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento, ma unicamente a titolo di indizio del fatto che l’attore non ha creato artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione, il che può verificarsi nel caso di un’azione manifestamente infondata.
2.
Probabilità di successo dei procedimenti principali di cui trattasi
40.
Le questioni da 3a a 3c nella causa C‑672/23 nonché la questione 3 nella causa C‑673/23 vertono sulla probabilità di successo dell’azione contro i convenuti di riferimento di cui trattasi (
20
). Poiché il giudice del rinvio nei procedimenti principali affronta esclusivamente la competenza (
21
), dette questioni sono rilevanti per la decisione soltanto nella misura in cui esse rilevano ai fini della determinazione della competenza stessa.
41.
Pertanto, nel prosieguo mi limiterò ad esaminare se dalle circostanze dedotte dal giudice del rinvio [danni al di fuori del SEE (a), applicazione della presunzione di controllo (b) e ricorso a una holding intermedia (c)] risulti la manifesta infondatezza delle domande dirette contro i convenuti di riferimento.
a)
Diritto al risarcimento del danno causato da intese in forza del diritto dell’Unione e danni al di fuori del SEE
42.
Con la questione 3a nella causa C‑672/23, il giudice del rinvio chiede se il diritto di ognuno al risarcimento del danno in forza del diritto dell’Unione a seguito di una violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione comprenda il diritto al risarcimento del danno subito al di fuori del SEE. Detta questione è dovuta al fatto che EWGB e a. sono stabiliti e operano nei paesi del Golfo e che il giudice del rinvio ritiene che essi abbiano subito il danno in tali luoghi (
22
).
43.
Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti le posizioni controverse delle parti nel presente procedimento dimostrano che una domanda di risarcimento di un siffatto danno non risulta essere così priva di probabilità di successo da dover essere qualificata come manifestamente infondata. Al contrario, essa solleva una complessa questione giuridica che richiede un esame approfondito.
44.
Così, anzitutto, le parti concordano ampiamente sul fatto che un danno verificatosi al di fuori del SEE può essere risarcibile sulla base del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’articolo 101 TFUE solo se è causato da una violazione di tale disposizione.
45.
Tuttavia, il punto sul quale esse non sono più d’accordo riguarda la misura in cui un danno subito al di fuori del SEE possa soddisfare detta condizione. Pertanto, secondo EWGB e a., il nesso di causalità tra il danno subito e la violazione dell’articolo 101 TFUE è evidente, giacché essi avrebbero acquistato i prodotti oggetto del cartello direttamente dai partecipanti all’intesa. Per contro, [OSCURATO:PERSONA] e a. ritengono che un danno nei paesi del Golfo non possa in alcun caso rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a dichiarare che, per essere risarcibile su tale base, un danno deve essere cagionato da un pregiudizio della concorrenza nel mercato interno, senza precisare il significato di ciò, a suo avviso, nelle circostanze di cui al caso di specie.
46.
Se nel procedimento principale nella causa C‑672/23 si dovesse procedere all’esame nel merito delle domande di risarcimento danni proposte da EWGB e a., occorrerebbe anzitutto valutare l’applicabilità del diritto al risarcimento del danno causato da un’intesa in forza del diritto dell’Unione alla luce del collegamento della fattispecie con un paese terzo. Tale diritto è applicabile nell’ambito di una situazione di fatto che coinvolge un paese terzo quando il diritto internazionale privato pertinente del foro competente ne comporta l’applicabilità. Ciò non è tuttavia escluso
a priori
nel caso di specie, dato che si tratta di un diritto fondato su un atto illecito sotto forma di intesa relativa ai cavi che, tra l’altro, produce effetti nel territorio dell’Unione (
23
). Ciò può comportare, ai sensi del diritto internazionale privato degli stati membri, l’applicabilità dell’articolo 101 TFUE (
24
).
47.
Se il diritto al risarcimento del danno causato da un’intesa in forza del diritto dell’Unione è applicabile, occorre valutare se le condizioni dello stesso siano soddisfatte.
48.
Ciò avviene quando esiste un nesso di causalità tra un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE e un danno (
25
). Sono dunque necessari la prova di una violazione del divieto di cui all’articolo 101 TFUE, un danno e la causalità tra i due elementi in parola.
49.
Si configura una violazione dell’articolo 101 TFUE quando il comportamento controverso rientra nel suo ambito di applicazione territoriale. Ciò si verifica nel caso di comportamenti adottati nel SEE o aventi effetti qualificati sul SEE (
26
). È pacifico che il comportamento di cui trattasi nella fattispecie soddisfa tali condizioni, poiché l’intesa sui cavi ha stipulato, in particolare, accordi sui prezzi e diviso progetti nell’ambito di una ripartizione di mercato all’interno del SEE e al di fuori di esso (
27
).
50.
Un danno verificatosi in uno Stato terzo può,
prima facie
, essere causalmente riconducibile a detto comportamento qualora esso sia stato cagionato dalla realizzazione del cartello nel SEE o dai suoi effetti sul SEE (e quindi dalla violazione dell’articolo 101 TFUE allora applicabile). Ciò risulta abbastanza ovvio nell’ipotesi di un danno come quello fatto valere da EWGB e a. Infatti, secondo le indicazioni degli stessi, il danno in parola è causato dall’aumento dei prezzi dei prodotti che essi hanno acquistato direttamente dai partecipanti europei al cartello per effetto dell’intesa.
51.
Tuttavia, non è stata ancora chiarita la questione se cittadini di paesi terzi possano invocare il diritto al risarcimento del danno causato da un’intesa in forza del diritto dell’Unione per chiedere il risarcimento di un danno verificatosi al di fuori del SEE.
52.
Così, secondo una giurisprudenza consolidata,
tutti
hanno il diritto di chiedere il risarcimento per
qualsiasi
danno subito quando sussiste un nesso di causalità tra tale danno e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE (
28
). Detto diritto deriva dal fatto che l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE produce effetti diretti nei rapporti fra i singoli ed attribuisce a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare (
29
).
53.
Tuttavia, a quanto risulta, la Corte non ha ancora avuto occasione di stabilire se o, eventualmente, a quali condizioni (
30
) ciò valga anche per danni subiti da cittadini di paesi terzi che si verificano in paesi terzi.
54.
In tale contesto, occorre rispondere alla questione 3a, sollevata dal giudice del rinvio nella causa C‑672/23, come segue: il fatto che il danno fatto valere nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno in forza della normativa sulle intese dinanzi a un giudice di uno Stato membro si sia verificato al di fuori del SEE non comporta che, nell’esame della competenza, l’azione debba essere qualificata come manifestamente infondata.
b)
Presunzione di controllo in base alla normativa sulle intese e applicazione privata (private enforcement) della normativa in materia di intese
55.
Con la questione 3b nella causa C‑672/23 e con la questione 3 nella causa C‑673/23, il giudice del rinvio chiede se la presunzione di controllo (
31
) debba o possa essere applicata nei procedimenti risarcitori dei danni causati da cartelli.
56.
La Corte ha risposto affermativamente a detta questione nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
32
), il che è logico. Infatti, come la Corte ha già precisato in precedenza, la nozione di «impresa» ai sensi delle regole di concorrenza previste dal diritto dell’Unione, che costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, non può avere una portata diversa nel contesto dell’imposizione di ammende e in quello delle azioni di risarcimento danni per violazione di tali regole (
33
).
57.
Nell’ambito dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I‑
bis
, il giudice può limitarsi ad esaminare se non sia escluso sin dal principio che i convenuti di cui trattasi appartengano alla stessa impresa, per potersi dichiarare competente. Esso deve svolgere un simile esame, in particolare, nel caso in cui un attore si richiami al concetto di impresa nel diritto antitrust e, in particolare, alla circostanza che la società madre detiene la quasi totalità del capitale della società figlia, di modo che si applica la presunzione di controllo (
34
). Per contro, l’analisi completa dell’appartenenza delle società interessate alla stessa impresa ha luogo solo nell’ambito dell’esame delle domande nel merito, sempre che il giudice adito si dichiari competente (
35
).
58.
Occorre quindi rispondere alla questione 3b nella causa C‑672/23 nonché alla questione 3 nella causa C‑673/23 dichiarando che la presunzione relativa secondo cui una società madre che detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia esercita un’influenza determinante su tale società figlia può essere applicata nei procedimenti risarcitori dei danni causati da cartelli.
c)
[OSCURATO:PERSONA] intermedia e nozione di impresa ai sensi della normativa sulle intese
59.
La questione 3c nella causa C‑672/23 trae origine dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] BV, convenuto di riferimento nel procedimento principale in tale causa, è una società holding la cui responsabilità si configura in modo discendente per la violazione della normativa sulle intese commessa dalla sua società madre, la [OSCURATO:SOCIETA] (
36
).
60.
Di conseguenza, il giudice del rinvio chiede se una siffatta holding intermedia che si limiti a detenere e gestire azioni possa soddisfare il secondo criterio Sumal (lo svolgimento di un’attività economica che abbia un legame concreto con l’oggetto della violazione per cui la società madre è stata considerata responsabile) (
37
).
61.
L’attività economica necessaria perché sussista detto legame concreto è qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (
38
).
62.
Considerata isolatamente, una holding che si limiti a detenere e gestire azioni non può svolgere un’attività economica ai sensi di tale disposizione. Infatti, limitandosi alla gestione e alla detenzione delle azioni, essa non interviene sul mercato con modalità consistenti nell’offrire beni e servizi.
63.
Tuttavia, i principi di imputazione della responsabilità all’interno di un’entità economica (
39
), sintetizzati all’inizio, possono essere trasposti per analogia alla questione relativa all’attività economica di una holding intermedia come, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] BV.
64.
Pertanto, l’attività economica di una società figlia ([OSCURATO:PERSONA] BV) deve essere imputata a una simile holding intermedia come la [OSCURATO:PERSONA] BV quando, pur avendo personalità giuridica distinta, detta società figlia non determini in modo autonomo il suo comportamento sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla sua società madre, la holding intermedia (cosiddetta holding dominante). Nell’ipotesi di una società madre che detiene la totalità o la quasi totalità del capitale della sua società figlia, ciò deve essere presunto salvo prova contraria (
40
). Nel caso di specie, si deve quindi presumere che la [OSCURATO:PERSONA] BV, poiché detiene l’intero capitale della [OSCURATO:PERSONA] BV (
41
), controlli detta società figlia e ad essa debba essere imputata l'attività economica di quest’ultima.
65.
Il mero fatto che il soggetto al quale viene imputato il comportamento della società figlia sia una holding non può ostare all’imputazione di detto comportamento (
42
). Infatti, tale imputazione si basa sulla circostanza che, al momento dell’illecito in materia di intese, la società madre (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] BV) potesse esercitare un’influenza determinante sulla politica commerciale della sua società figlia (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] BV). Tuttavia, una siffatta influenza può essere esercitata da una holding esattamente come da qualsiasi altra società madre che controlli la sua società figlia.
66.
Quando una simile società figlia di una holding (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] BV) esercita un’attività economica, la holding (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] BV) partecipa in ogni caso indirettamente a tale attività attraverso l’influenza che essa esercita sulla società figlia. Lo stesso vale per una holding intermedia (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] BV), che è a sua volta soggetta all’influenza dominante di una società madre (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e che è quindi utilizzata solo come veicolo di quest’ultima per influire sulle società detenute dalla [OSCURATO:PERSONA] BV, in particolare la [OSCURATO:PERSONA] BV. Pertanto, la questione della responsabilità di una holding (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] BV) ai sensi della normativa in materia di intese dipende dalla questione se la sua società figlia (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] BV) eserciti un’attività economica che presenta un nesso concreto con l’oggetto dell’infrazione, per la quale la sua capogruppo e la società madre della holding (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono state ritenute responsabili (
43
).
67.
Di conseguenza, occorre rispondere alla questione 3c nella causa C‑672/23 nel senso che l’attività di una holding intermedia (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] BV) che si limiti a detenere e gestire azioni può presentare un legame concreto con l’oggetto di una violazione del diritto della concorrenza di cui è ritenuta responsabile la società madre che la controlla (nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ciò in particolare nel caso in cui una società figlia sulla quale la stessa holding intermedia esercita un’influenza determinante (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] BV) svolga un’attività economica che presenti un legame concreto con l’oggetto della violazione commessa dalla capogruppo (nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).
C.
Competenza internazionale
68.
Con la questione 1a, quasi identica in entrambe le cause, il giudice del rinvio chiede essenzialmente sulla base di quali criteri occorra valutare se il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) sia competente a livello internazionale sia per le azioni contro i convenuti di riferimento (
44
) sia per quelle contro i vari altri convenuti, poiché tra dette azioni esiste un«collegamento stretto» ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
(1.). Con la questione 1b si chiede se la prevedibilità di una siffatta moltiplicazione delle azioni sia un criterio distinto ai fini dell’applicazione di tale disposizione (2.).
1.
«Collegamento stretto» e nozione di impresa
69.
Come esposto all’inizio, esiste, da un lato, un «collegamento stretto» ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
e quindi la stessa fattispecie di fatto e di diritto nelle azioni dirette contro diverse imprese convenute in giudizio in ragione della loro partecipazione a un’infrazione congiunta all’articolo 101 TFUE (
45
).
70.
Dall’altro lato, come parimenti spiegato, un siffatto «collegamento stretto» e quindi la stessa fattispecie di fatto e di diritto esistono in caso di azioni contro diverse società della stessa impresa per un’infrazione alla normativa sulle intese commessa da parte di detta impresa (
46
).
71.
Combinati tra loro, entrambi gli approcci in parola implicano che, qualora, come nel caso di specie, diverse società abbiano partecipato a un’infrazione congiunta al divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione, esiste uno stretto collegamento tra le azioni contro dette società e quelle contro tutte le società con le quali esse formano un’impresa. Ciò è dovuto al fatto che a ciascuna parte di un’impresa viene imputata l’infrazione come se fosse stata la stessa a commetterla (
47
) e che, di conseguenza, anche in un caso del genere, la responsabilità di tutti i convenuti deriva dai medesimi fatti e dalle medesime basi giuridiche, di modo che esiste la stessa situazione di fatto e di diritto.
72.
Come ho già spiegato, è sufficiente, al riguardo, nell’ambito dell’esame della competenza internazionale, che non risulti a priori escluso che le società interessate facciano parte della stessa impresa (
48
).
73.
A tal riguardo, in relazione, in particolare, alla responsabilità discendente di una società figlia per un’infrazione commessa dalla sua società madre (come, nel caso di specie, nella causa C‑672/23), deve essere soddisfatto il requisito del legame concreto tra l’attività economica della società figlia (o, nel caso di una società holding, della controllata indiretta) (
49
) e l’oggetto dell’infrazione commessa dalla società madre. Ciò deriva dal carattere «funzionale» della nozione di unità economica, che si riferisce sempre a un’infrazione concreta (
50
).
74.
Non è necessario che la stessa società figlia o controllata indiretta dei partecipanti al cartello abbia venduto direttamente ai soggetti danneggiati i prodotti oggetto del cartello, come avveniva nella causa Sumal (
51
). Una siffatta condizione aggiuntiva correttamente non è stata imposta nella sentenza pronunciata in tale causa, poiché ciò non è rilevante ai fini della questione dell’esistenza di un’unità economica in relazione all’infrazione concreta. Piuttosto, è determinante unicamente stabilire se esista un legame concreto tra l’attività economica della società figlia o controllata indiretta e l’oggetto dell’infrazione, ad esempio perché l’accordo anticoncorrenziale concluso dalla società madre o capogruppo riguardava gli stessi prodotti commercializzati dalla società figlia o controllata indiretta (
52
) o perché essa è attiva nella produzione di tali prodotti.
75.
Peraltro, le varie altre circostanze menzionate dal giudice del rinvio nell’ambito della questione 1a, in particolare l’indicazione delle società in questione in decisioni della [OSCURATO:PERSONA] o di un’autorità nazionale garante della concorrenza, non sono, di per sé, rilevanti ai fini del criterio dell’esistenza di uno stretto collegamento tra le azioni, bensì unicamente ai fini della prova effettiva dell’esistenza di un siffatto legame (
53
).
76.
Anche l’acquisto di prodotti o servizi oggetto del cartello da parte degli attori presso parti delle imprese convenute nell’ambito dell’esame della competenza è solo un indizio ipotizzabile, ma non strettamente necessario (
54
), del fatto che esiste un danno e che esso è causato dall’infrazione.
77.
Infine, occorre osservare che, per quanto riguarda l’utilizzo della nozione di impresa nell’ambito dell’esame dell’applicabilità dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
non è determinante stabilire se il diritto applicabile nel merito, da determinarsi successivamente (
55
), conosca tale nozione. Infatti, è solo l’esistenza di un «collegamento stretto» ad essere rilevante nell’ambito di detto esame. Tuttavia, la nozione in parola va interpretata in modo autonomo, alla luce del sistema e delle finalità dell’articolo 8, punto 1, del [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
(
56
). Solo il diritto dell’Unione è determinante ai fini di tale interpretazione autonoma.
78.
In conclusione, occorre quindi rispondere alla questione 1a in entrambe le cause dichiarando che esiste uno stretto collegamento, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, tra azioni intentate contro società per le quali sussistono seri indizi che esse siano parte, in base alla normativa sulle intese, di imprese che hanno congiuntamente commesso una violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione, a meno che non sia escluso a priori che le società convenute facciano parte delle imprese in questione.
2.
«Collegamento stretto» e prevedibilità
79.
Con la questione 1b, identica in entrambe le cause, si chiede quale ruolo abbia, per il secondo convenuto, la prevedibilità dell’azione presso il foro del convenuto di riferimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
.
80.
La prevedibilità delle competenze giurisdizionali è l’obiettivo delle norme sulla competenza del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
(
57
). In altri termini, tali norme servono a rendere prevedibile per i convenuti dinanzi a quale giudice possono essere citati.
81.
La prevedibilità non è quindi un criterio autonomo esaminato accanto agli altri elementi costitutivi. Si tratta piuttosto di un principio generale concretizzato dai criteri da esaminare. Ciò significa che i concetti di cui al regolamento [OSCURATO:PERSONA] I‑
bis
non possono essere interpretati in contrasto con ciò. Di conseguenza, in sede di interpretazione occorre valutare se il risultato sia compatibile con il principio di prevedibilità (
58
).
82.
A tal fine, tuttavia, il secondo convenuto, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, non deve aver previsto in concreto di essere esso stesso citato dinanzi ai giudici del foro competente per il convenuto di riferimento. Al contrario, è sufficiente una prevedibilità astratta, che sussiste quando un convenuto normalmente accorto può prevedere dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato (
59
).
83.
Ciò si verifica, in particolare, quando le situazioni in cui esiste un «collegamento stretto» sono identificabili da un convenuto. Per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto delle intese, ciò avviene, tenuto conto della situazione giuridica esposta ai paragrafi da 25 a 33 delle presenti conclusioni, quando un convenuto ha partecipato a un’infrazione unica al diritto della concorrenza in quanto parte di un’impresa ai sensi dell’articolo 101 TFUE (
60
).
84.
In tale situazione, una parte di un’impresa deve anche essere stata consapevole del fatto che potrebbe essere convenuta presso la sede di una parte di un’altra impresa che ha partecipato a tale infrazione. Infatti, con tale partecipazione, la parte pertinente dell’impresa ha anche stabilito un collegamento stretto con gli altri partecipanti.
85.
Pertanto, il principio di prevedibilità, che deve essere rispettato ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, non osta al riconoscimento dell’esistenza del «collegamento stretto» di cui alla medesima disposizione in casi come quello di specie.
86.
Occorre quindi rispondere alla questione 1b in entrambe le cause dichiarando che la prevedibilità del foro competente nell’ambito della determinazione della competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
non è un elemento costitutivo, bensì un principio generale che deve essere rispettato nell’interpretazione di qualsiasi norma sulla competenza speciale prevista da detto regolamento.
D.
Competenza territoriale
87.
Con le questioni da 4a a 4c, identiche nelle due cause, si chiede se e, eventualmente, in quale misura l’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
disciplini, oltre alla competenza internazionale, anche la competenza territoriale. A tali questioni si può rispondere congiuntamente.
88.
Con la questione 4b il giudice del rinvio chiede se l’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
indichi direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale.
89.
Dalla formulazione di detta disposizione, «autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato», si evince che la risposta è affermativa. Viene in tal modo designata solo l’autorità giurisdizionale competente, in base al diritto dello Stato membro, nei confronti delle persone stabilite in tale luogo. Ciò esclude gli organi giurisdizionali dello Stato membro interessato da determinarsi secondo altri criteri (ad esempio, il verificarsi del danno, il domicilio dell’attore, ecc.).
90.
È vero che l’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I‑
bis
non è ancora stato oggetto di una decisione in tale contesto. Tuttavia, tale formulazione, che figura anche in altri articoli del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I‑
bis
, è sempre interpretata allo stesso modo dalla Corte. Il rinvio alle «autorità giurisdizionali di [uno] Stato membro», come all’articolo 4, paragrafo 1, all’articolo 7, punto 6, o all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I‑
bis
, riguarda unicamente la competenza internazionale (
61
). Tuttavia, quando si fa riferimento all’«autorità giurisdizionale del luogo (...)», come all’articolo 7, punti da 2 a 5, all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 18 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I‑
bis
, ciò designa sia la competenza territoriale sia la competenza
ratione materiae
dell’autorità giurisdizionale interessata (
62
).
91.
Tale differenziazione resiste anche a un confronto tra le versioni linguistiche. Infatti, sebbene, a differenza delle versioni tedesca, francese e neerlandese, la versione inglese utilizzi il plurale «courts», aggiungendovi «for the place where (...)», essa precisa la competenza territoriale negli stessi casi delle altre lingue, mentre le norme che disciplinano unicamente la competenza internazionale menzionano solo le «courts of the [OSCURATO:PERSONA]».
92.
Inoltre, tale interpretazione è confermata dalla relazione di P. Jenard sulla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
63
). Infatti, anche quest’ultima prevede una differenziazione delle nozioni di «autorità giurisdizionali di [uno] Stato membro» e di «autorità giurisdizionale del luogo (...)» con le relative conseguenze (
64
). Inoltre, per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, di tale Convenzione, che ha preceduto l’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I‑
bis
, da tale relazione risulta concretamente che deve essere indicato il giudice «nella cui circoscrizione» è situato il domicilio di uno dei convenuti (
65
).
93.
Con la questione 4a il giudice del rinvio chiede in sostanza se vi possano essere contemporaneamente diversi convenuti di riferimento. In particolare, si tratta di stabilire se l’autorità giurisdizionale possa essere competente anche a conoscere dell’azione contro un secondo convenuto, se esiste uno stretto collegamento non tra le azioni contro il secondo convenuto e il convenuto di riferimento stabilito nella sua circoscrizione, bensì tra le azioni contro il secondo convenuto e un altro convenuto stabilito nei [OSCURATO:PERSONA].
94.
La questione è sollevata dal giudice del rinvio solo nell’ipotesi in cui i rispettivi convenuti di riferimento (
66
) non possano essere validi convenuti principali. Tuttavia, dato che, alla luce delle considerazioni che precedono e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, detti convenuti di riferimento sono validi convenuti principali e la competenza territoriale nei procedimenti principali è, inoltre, certa in assenza di contestazione da parte dei convenuti (
67
), la questione appare ipotetica.
95.
In ogni caso, la formulazione dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
si riferisce chiaramente a un convenuto specifico domiciliato nella circoscrizione del giudice adito. Un secondo convenuto domiciliato in un’altra circoscrizione non può quindi fondare, quale convenuto di riferimento, la competenza del giudice adito.
96.
Successivamente, con la questione 4c il giudice del rinvio chiede se resti spazio per un rinvio interno tra i giudici dello Stato membro interessato ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, qualora il giudice adito non sia competente a conoscere dell’azione contro il convenuto di riferimento.
97.
Il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
disciplina unicamente la competenza internazionale e il riconoscimento delle decisioni, e non le norme processuali interne degli Stati membri (
68
). Occorre quindi, al riguardo, fare riferimento alle norme nazionali di ciascun organo giurisdizionale nazionale purché la loro applicazione non comprometta l’effetto utile delle norme sulla competenza previste dal diritto dell’Unione (
69
). Pertanto, un giudice che si ritenga incompetente può avvalersi della possibilità di un rinvio in forza del suo diritto processuale nazionale, nella misura in cui ciò non limiti l’applicazione effettiva del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
.
98.
In conclusione, occorre quindi rispondere alla quarta questione dichiarando che, in base all’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, può essere un convenuto di riferimento solo un convenuto domiciliato nel territorio del giudice adito, giacché tale disposizione disciplina direttamente non solo la competenza internazionale, ma anche la competenza territoriale. Ciò non osta al rinvio interno a un altro giudice dello stesso Stato membro, purché ciò non comprometta l’effettiva applicazione del regolamento.
VI.
Conclusione
99.
Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) come segue:
1a.
Esiste uno stretto collegamento, ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, tra azioni intentate contro società per le quali sussistono seri indizi che esse siano parte, in base alla normativa sulle intese, di imprese che hanno congiuntamente commesso una violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione, a meno che non sia escluso a priori che le società convenute facciano parte delle imprese in questione.
1b.
La prevedibilità del foro competente nell’ambito della determinazione della competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
non è un elemento costitutivo, bensì un principio generale che deve essere rispettato nell’interpretazione di qualsiasi norma sulla competenza speciale prevista da detto regolamento.
2.
Nell’ambito dell’esame della competenza ai sensi dell’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, si deve prendere in considerazione la probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento, ma unicamente a titolo di indizio del fatto che l’attore non ha creato artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione, il che può verificarsi nel caso di un’azione manifestamente infondata.
3a.
Il fatto che il danno fatto valere nell’ambito di un’azione per il risarcimento del danno in forza della normativa sulle intese dinanzi a un giudice di uno Stato membro si sia verificato al di fuori del SEE non comporta che, nell’esame della competenza, l’azione debba essere qualificata come manifestamente infondata.
3b.
La presunzione relativa secondo la quale una società madre che detiene direttamente o indirettamente la totalità o la quasi totalità del capitale di una società figlia esercita un’influenza determinante su quest’ultima può essere applicata nei procedimenti risarcitori dei danni causati da cartelli.
3c.
L’attività di una holding intermedia che si limiti a detenere e gestire azioni può presentare un legame concreto con l’oggetto di una violazione del diritto della concorrenza di cui è ritenuta responsabile la società madre che la controlla. Ciò in particolare nel caso in cui una società figlia sulla quale la stessa holding intermedia esercita un’influenza determinante svolga un’attività economica che presenti un legame concreto con l’oggetto della violazione commessa dalla capogruppo.
4.
In base all’articolo 8, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I-
bis
, può essere un convenuto di riferimento solo un convenuto domiciliato nel territorio del giudice adito, giacché tale disposizione disciplina direttamente non solo la competenza internazionale, ma anche la competenza territoriale. Ciò non osta al rinvio interno a un altro giudice dello stesso Stato membro, purché ciò non comprometta l’effettiva applicazione del regolamento.
(
1
) Lingua originale: il tedesco.
(
2
) V. sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2024:798
).
(
3
) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012 (
GU 2012, L 351, pag. 1
).
(
4
) Decisione C(2014)2139 final della [OSCURATO:PERSONA], AT.39610 – [OSCURATO:PERSONA] elettrici.
(
5
) Sentenze del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑97/08 P
,
EU:C:2009:536
, punti
54
e
55
); del 27 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, punti
47
e
48
), e del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punto
41
).
(
6
) Sentenze del 26 gennaio 2017, Villeroy & Boch/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑625/13 P
,
EU:C:2017:52
, punto
150
), e del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punto
44
).
(
7
) V. sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑377/20
,
EU:C:2022:379
, punto
108
e giurisprudenza ivi citata).
(
8
) Giurisprudenza costante a partire dalla sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑97/08 P
,
EU:C:2009:536
, punti
54
e segg.).
(
9
) Sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, punto
32
).
(
10
) Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punto
46
).
(
11
) Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punto
52
).
(
12
) Sentenze del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (
C‑352/13
,
EU:C:2015:335
, punto
20
), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punto
22
).
(
13
) Sentenze del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (
C‑352/13
,
EU:C:2015:335
, punto
21
), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punto
26
).
(
14
) Sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punto
27
).
(
15
) Sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punto
41
).
(
16
) Sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punto
42
); v., altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2024:798
, paragrafo
52
), nonché sentenze del 3 luglio 1997, Benincasa (
C‑269/95
,
EU:C:1997:337
, punto
27
), e del 28 gennaio 2015, Kolassa (
C‑375/13
,
EU:C:2015:37
, punto
61
).
(
17
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2024:798
, paragrafo
59
) nonché,
mutatis mutandis
, riguardo all’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I»), sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (
C‑352/13
,
EU:C:2015:335
, punto
27
e giurisprudenza ivi citata); per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 1972, L 299, pag. 32
), v. sentenza del 27 settembre 1988, Kalfelis (
189/87
,
EU:C:1988:459
, punto
9
).
(
18
) V., in tal senso, in relazione all’articolo 6, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, sentenza del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (
C‑352/13
,
EU:C:2015:335
, punto
29
).
(
19
) V., in detta direzione, per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, sentenza del 13 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑103/05
,
EU:C:2006:471
, punto
33
), nonché conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Freeport (
C‑98/06
,
EU:C:2007:302
, paragrafo
66
). V., altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2024:798
, paragrafo
59
).
(
20
) [OSCURATO:PERSONA] BV (causa C‑672/23) e la [OSCURATO:PERSONA] BV (causa C‑673/23), v. paragrafi 7 e 13 delle presenti conclusioni.
(
21
) V. paragrafi 10 e 16 delle presenti conclusioni.
(
22
) V. paragrafi 8 e 9 delle presenti conclusioni.
(
23
) V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
(
24
) V. ad esempio, per la Germania, articolo 40 (Atto illecito) della legge introduttiva al codice civile (in prosieguo: l’«EGBGB») nella versione del 21 settembre 1994 (BGBl. I pag. 2494; 1997 I pag. 1061), modificato dall’articolo 15 della legge del 23 ottobre 2024 (BGBl. 2024 I n. 323). V. anche articolo 6 (Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza) del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (in prosieguo: il «regolamento Roma II») è applicabile nel caso di specie solo a una piccola parte del diritto invocato. Infatti, viene fatto valere un danno subito nel periodo dell’intesa compreso tra il 18 febbraio 1999 e il 29 gennaio 2009 (v. paragrafo 5 delle presenti conclusioni). Tuttavia, conformemente agli articoli 31 e 32 del regolamento Roma II, quest’ultimo è applicabile solo agli eventi dannosi verificatisi dopo l’11 gennaio 2009.
(
25
) Sentenze del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (
C‑453/99
,
EU:C:2001:465
, punto
26
); del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (
da C‑295/98 a C‑298/04
,
EU:C:2006:461
, punti
61
e
63
), e del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punto
34
).
(
26
) V. sentenze del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 e da 125/85 a 129/85
,
EU:C:1988:447
, punti
17
e
18
); del 9 novembre 2000, Ingmar (
C‑381/98
,
EU:C:2000:605
, punto
25
), e del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, punti da
41
a
49
). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑413/14 P
,
EU:C:2016:788
, paragrafi
280
e segg.).
(
27
) V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni.
(
28
) Sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑435/18
,
EU:C:2019:1069
, punti
22
,
23
e
30
e giurisprudenza ivi citata); v., altresì, considerando 11, 12 e 13, nonché articolo 1, paragrafo 1, articolo 2, punto 6, e articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014 (
GU 2014, L 349, pag. 1
).
(
29
) Sentenza del 28 gennaio 2025, ASG 2 (
C‑253/23
,
EU:C:2025:40
, punto
60
e giurisprudenza ivi citata); v. anche considerando 3 della direttiva 2014/104.
(
30
) V., al riguardo,
mutatis mutandis
, per quanto riguarda la normativa sull’aggiudicazione degli appalti pubblici prevista dal diritto dell’Unione, sentenze del 22 ottobre 2024, Kolin Inşaat [OSCURATO:PERSONA] ve Ticaret (
C‑652/22
,
EU:C:2024:910
, punti
39
e segg.), e del 13 marzo 2025, CRRC [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑266/22
,
EU:C:2025:178
, punti
56
ss.). Tuttavia, in tali casi l’esclusione dei cittadini di paesi terzi in questione era prevista dalla legge.
(
31
) In base ad essa si presume, salvo prova contraria, che una società madre che detiene (quasi) il 100% del capitale di una società figlia eserciti un’influenza determinante sull’attività economica di quest’ultima, v. paragrafo 27 delle presenti conclusioni.
(
32
) Sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punto
39
).
(
33
) Sentenze del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, punto
47
), e del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punto
38
).
(
34
) V., in tal senso, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punti
45
e
46
); v., altresì, le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑393/23, EU:C:2024: 798, paragrafi 46, 47 e 59).
(
35
) V. le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2024:798
, paragrafi da
48
a
51
).
(
36
) V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.
(
37
) V. paragrafo 30 delle presenti conclusioni.
(
38
) V., in tal senso, sentenza del 10 gennaio 2006, Cassa di Risparmio di Firenze (
C‑222/04
,
EU:C:2006:8
, punto
108
).
(
39
) V. paragrafi da 26 a 30 delle presenti conclusioni.
(
40
) V., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] (
C‑440/11 P
,
EU:C:2013:514
, punti da
42
a
44
).
(
41
) V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.
(
42
) V., in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑440/11 P
,
EU:C:2013:514
, punto
43
), e del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑501/11 P
,
EU:C:2013:522
, punti
85
e segg.).
(
43
) Non sembra escluso che un nesso concreto tra l’attività di una holding e l’oggetto di un’infrazione alla normativa antitrust commessa da una società operativa possa essere dimostrato, caso per caso, anche mediante il sostegno che la holding fornisce direttamente alla società operativa per quanto riguarda tale oggetto (ad esempio, finanziamento, prestito o simili). Per quanto si possa giudicare, tali elementi non sono stati fatti valere nel caso di specie.
(
44
) [OSCURATO:PERSONA] BV (causa C‑672/23) e la [OSCURATO:PERSONA] BV (causa C‑673/23), v. paragrafi 7 e 13 delle presenti conclusioni.
(
45
) V. sentenze del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (
C‑352/13
,
EU:C:2015:335
, punto
21
), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punto
26
), nonché paragrafo 32 delle presenti conclusioni.
(
46
) V., in tal senso, il punto
27
della sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
), citato al paragrafo 33 delle presenti conclusioni.
(
47
) V. sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punti da
42
a
44
), nonché le mie conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2024:798
, paragrafo
40
).
(
48
) V. paragrafo 57 delle presenti conclusioni.
(
49
) V. paragrafi da 64 a 66 delle presenti conclusioni.
(
50
) V., al riguardo, sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punto
46
), e conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:293
, paragrafi
23
e segg.); v. anche Bauermeister, T., «[OSCURATO:PERSONA] im europäischen Wettbewerbsrecht»,
[OSCURATO:PERSONA] für Gesellschaftsrecht
, 2022, pagg. 59 e segg., 66 e segg.
(
51
) Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punti da
8
a
10
).
(
52
) Sentenza del 6 ottobre 2021, Sumal (
C‑882/19
,
EU:C:2021:800
, punti
51
e
52
).
(
53
) V., in particolare, riguardo alle decisioni delle autorità nazionali garanti della concorrenza, sentenza del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punti da
30
a
32
).
(
54
) Può esistere un diritto al risarcimento del danno anche quando i danni non derivano dall’acquisto diretto o indiretto di prodotti o servizi dai partecipanti al cartello, v., al riguardo, sentenze del 5 giugno 2014, Kone e a. (
C‑557/12
,
EU:C:2014:1317
) (sull’«Umbrella pricing»), e del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑435/18
,
EU:C:2019:1069
) (sui danni subiti da un organismo pubblico che ha concesso prestiti a condizioni vantaggiose ai fini dell’acquisto dei beni oggetto dell’intesa).
(
55
) V. paragrafo 46 delle presenti conclusioni.
(
56
) Sentenze del 13 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑103/05
,
EU:C:2006:471
, punto
29
), e del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (
C‑352/13
,
EU:C:2015:335
, punto
16
).
(
57
) V., in particolare, considerando 15 e 16 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] 1-
bis
e sentenze del 15 luglio 2021, Volvo e a. (
C‑30/20
,
EU:C:2021:604
, punto
42
), e del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità) (
C‑774/22
,
EU:C:2024:646
, punto
33
).
(
58
) V. sentenze del 1o dicembre 2011, Painer (
C‑145/10
,
EU:C:2011:798
, punto
81
); del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (
C‑352/13
,
EU:C:2015:335
, punto
23
); del 5 luglio 2018, flyLAL-[OSCURATO:PERSONA] (
C‑27/17
,
EU:C:2018:533
, punto
40
), e del 29 luglio 2019, Tibor-Trans (
C‑451/18
,
EU:C:2019:635
, punto
34
).
(
59
) V., in tale direzione, per quanto riguarda l’articolo 6, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I, sentenza del 13 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑103/05
,
EU:C:2006:471
, punti
24
e
25
).
(
60
) V., in tal senso, sentenze del 21 maggio 2015, CDC [OSCURATO:PERSONA] (
C‑352/13
,
EU:C:2015:335
, punti
23
e
24
), e del 13 febbraio 2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑393/23
,
EU:C:2025:85
, punti
34
e
35
).
(
61
) Sentenze del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità) (
C‑774/22
,
EU:C:2024:646
, punto
42
), e del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑652/20
,
EU:C:2022:514
, punti
37
,
38
e
42
).
(
62
) Sentenze del 3 maggio 2007, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑386/05
,
EU:C:2007:262
, punto
30
); del 15 luglio 2021, Volvo e a. (
C‑30/20
,
EU:C:2021:604
, punto
33
); del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑652/20
,
EU:C:2022:514
, punti
37
,
38
e
42
), e del 29 luglio 2024, FTI Touristik (Elemento di estraneità) (
C‑774/22
,
EU:C:2024:646
, punto
42
).
(
63
)
GU 1979, C 59, pag. 1
.
(
64
) Relazione di P. Jenard, pag. 22.
(
65
) Relazione di P. Jenard, pag. 26.
(
66
) [OSCURATO:PERSONA] BV (causa C‑672/23) e la [OSCURATO:PERSONA] BV (causa C‑673/23), v. paragrafi 7 e 13 delle presenti conclusioni.
(
67
) V. paragrafi 10 e 16 delle presenti conclusioni.
(
68
) Sentenze del 15 maggio 1990, Hagen (
C‑365/88
,
EU:C:1990:203
, punto
17
), e del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑581/20
,
EU:C:2021:808
, punto
68
).
(
69
) Sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. (
C‑68/93
,
EU:C:1995:61
, punto
36
).