CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 1966
Cassazione n. 33221/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 04/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto la richiesta di misura alternativa della semilibertà e della detenzione domiciliare avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva deciso, in via provvisoria, respingendo, la richiesta. 2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia assumendo l'illegittimità della decisione e lamentando il vizio di motivazione in relazione, innanzitutto, al ritenuto iter in base al quale era stato disposto il rigetto della richiesta. Egli era in una condizione di salute che gli avrebbe permesso di beneficiare delle misure richieste. 3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, vi fosse più di un elemento che era ostativo al riconoscimento dei benefici invocati. Innanzitutto, le condizioni di salute di Lumio non valevano a escludere la compatibilità con il regime carcerario e pertanto quel dato non era idoneo a fondare la richiesta essendo il detenuto ampiamente seguito da un punto di vista clinico all'interno della struttura. Quanto alla richiesta di semilibertà ha annotato il Tribunale di sorveglianza che non vi fossero elementi per ritenere avviato e giunto a buon punto di maturazione di un percorso trattarnentale con conseguente inammissibilità della richiesta. Il ricorso non si confronta specificamente con questi argomenti, risulta generico e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente e ulteriore condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle itxv spese processuali e 42:1=5 ). della somma di 3.000,00 euro [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso in Roma