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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022

Cassazione n. 23953/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, formula censure prive di specificità, perché contesta il travisamento della prova in tema di giudizio di colpevolezza dell'imputato, condannato per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché all'art. 4, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975, senza precisare quale sia la prova omessa, per di più dopo l'avvenuta definizione del procedimento in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con rinuncia a motivi diversi da quelli concernenti la determinazione della pena e il riconoscimento della continuazione con altro reato oggetto di separato giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 luglio 2021 emessa dalla Corte d'appello di Campobasso; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, articolato in unico motivo, formula censure prive di specificità, perché contesta il travisamento della prova in tema di giudizio di colpevolezza dell'imputato, condannato per i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 nonché all'art. 4, terzo e quarto comma, legge n. 110 del 1975, senza precisare quale sia la prova omessa, per di più dopo l'avvenuta definizione del procedimento in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con rinuncia a motivi diversi da quelli concernenti la determinazione della pena e il riconoscimento della continuazione con altro reato oggetto di separato giudizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 23953/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris