CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37686/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, pronunciandosi quale giudice di rinvio, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. n. 309 del 1990; mentre, pur negando le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto l'entità della pena da anni dieci e mesi nove di reclusione a quella di anni nove di reclusione. 2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il punto aveva formato oggetto di annullamento da parte della Corte di cassazione per vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la frattura argomentativa non è stata emendata dal giudice di rinvio, il quale ha negato le attenuanti generiche sulla scorta di una motivazione apodittica, senza tenere conto degli elementi indicati nell'atto di appello: da un lato, il minor ruolo assunto dall'imputato in ragione de "l'infimo arco di tempo di partecipazione al sodalizio" e del "mero ruolo di custode dello stupefacente"; dall'altro lato, il corretto comportamento processuale dell'imputato che ha partecipato al processo e ha rinunciato a tutti i motivi di appello tranne quello sul trattamento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla ottenuta riduzione della pena, perché giustificata con motivazione contraddittoria rispetto al diniego delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3. Il ricorso è infondato. 4. La Corte di appello di Venezia si è pronunciata (a distanza di quasi nove anni dalla sentenza rescindente), quale giudice di rinvio, a seguito del parziale annullamento disposto dalla Corte di cassazione limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (unico profilo oggetto di impugnazione, dopo la rinuncia ai motivi di appello sul resto). Con la sentenza rescindente (n. 26607 del 07/04/2011) la prima sezione penale della Corte di cassazione aveva rilevato che il giudice di appello non si era pronunciato in merito alle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., nonostante fosse stato investito dell'esame sul punto da uno specifico motivo di appello. 5. Il primo motivo è infondato. 5.1. In primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, l'imputato è stato condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione perché riconosciuto colpevole dei seguenti reati: - art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, per avere fatto parte di una associazione criminale dedita al traffico di rilevanti quantitativi di cocaina importandoli dall'Olanda; in seno alla organizzazione l'imputato ha svolto il ruolo di custode dello stupefacente, nel periodo dal 4 agosto 2008 al 15 gennaio 2005, provvedendo a prendere in carico la sostanza stupefacente in arrivo dall'Olanda, tramite i corrieri, prima di consegnarla agli addetti alla distribuzione nel mercato italiano (capo A); - art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, in relazione a vari episodi di concorso nel commercio di cocaina: 7 chilogrammi nei primi giorni di agosto 2004 (capo E); undici pacchi nei primi dieci giorni di novembre 2004 (capo H); quasi 9 chilogrammi nei primi giorni di dicembre 2004 (capo I); undici pacchi nella seconda metà del mese di dicembre 2004 (capo M); 8 chilogrammi nella seconda metà del mese di dicembre 2004 (capo O). 5.2. Dalla lettura complessiva del testo della sentenza impugnata (premesse, sviluppo e conclusioni) si traggono, in maniera chiara, le ragioni poste a base della decisione: - gli elementi evidenziati dalla difesa non sono ritenuti sufficienti ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, ostandovi il fatto che l'imputato "ha svolto un ruolo essenziale nell'ambito del sodalizio criminoso (fungendo da) trait d'union tra chi portava la sostanza stupefacente dall'estero e chi poi la distribuiva, essendosi prestato alla ricezione della custodia stessa" (pag. 2 sentenza impugnata); - d'altra parte la rinuncia parziale ai motivi di appello è stata apprezzata ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio, poiché si è tradotta nella riduzione della pena da anni dieci e mesi nove di reclusione a quella di anni nove di reclusione. 5.2. A fronte di tanto non si rileva alcun vizio di motivazione, né tanto meno una violazione di legge. Il giudice di rinvio, esercitando il proprio potere discrezionale, ha esposto, sia pure in maniera succinta ma non per questo illogica, le ragioni che lo hanno indotto a riconoscere valenza positiva solo alla rinuncia dei motivi di appello sulla responsabilità e solo ai fini della riduzione della pena non anche della concessione delle circostanze attenuanti generiche. In tal modo il giudice di rinvio ha emendato la carenza argomentativa che affliggeva l'ordinanza annullata, conformandosi ai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 6. Il secondo motivo è inammissibile per carenza di interesse. 3 (i, L'imputato non ha interesse a dolersi di una statuizione a proprio favore, quale quella di diminuzione della pena. Peraltro la decisione non è né incomprensibile, né ingiustificata: la pena è stata ridotta valorizzando in termini positivi, come già detto, il fatto che l'imputato ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità. 7. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/09/2021 [OSCURATO:PERSONA],r estensore [OSCURATO:PERSONA]