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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 20005/2023

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corrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Savona, in persona del Prefettopro tempore; Questura di Savona, in persona del Questore pro tempore intimati avverso l’ordinanza n. 45/2020 del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 11 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice di Pace di Savona rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità albanese ) contro il decreto dispositivo della sua espulsione dal territorio delloStato emesso dal Prefetto di Savona il 11 dicembre 2019 . 1.1 La motivazione di tale ordinanza è nel senso che: “il ricorrente non è stato in grado di dimostrare di possedere i requisiti per la permanenza nel territorio italiano, non avendo adeguatamente documentato e provato le ragioni argomentate nel proprio ricorso”; non vi sono “violazioni formali o procedimentali che possano incidere sulla legittimità del provvedimento opposto, non risultando da alcun documento l’entrata regolare nel territorio italiano”.

2. Ceka chiede la cassazione di tale ordinanza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione.3.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di Savona e Questore di Savona non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente deduce in primo luogo che l’ordinanza impugnata è nulla perché caratterizzata da motivazione meramente apparente, non contenendo essa “alcun riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, tra cui la circostanza per cui il passaporto del ricorrente presentasse tutti i timbri di ingresso regolare impressi dalle frontiere attraversate dall’Albania all’Italia nella medesima giornata di viaggio, nonché la palese omissione dell’analisi prefettizia del caso concreto…arricchita degli elementi documentali offerti dall’odierno ricorrente e corrispondenti ad una proposta di regolare attività lavorativa certificazione attestante una regolarità alloggiativa del medesimo in quel di Savona”.

2. Il motivo è infondato in quanto dalla proposizione, sintetica, caratterizzante l’ordinanza impugnata(“non risultando da alcun documento l’entrata regolare nel territorio italiano”) è dato con chiarezza desumere la ragione della decisione;affermando lo stesso ricorrente che questione centralecoinvolta dall’opposizione era quella del suo regolare ingresso nel territorio dello Stato.

3. L’ordinanza è poi caratteri zzata, secondo il ricorrente , da violazione ovvero errone a applicazione “dell’art. 7-13 TUI”perché il decreto del Questore di Savona, attuativo di quello di espulsione emesso dal Prefettoe dispositivo de l ritiro del passaporto di esso ricorrente , non era stato notificatoe non risulta essere stato convalidato, “in violazione della previsione di cui all’art. 7 TUI”. 4.La censura è manifestamente infondata in quanto si appunta su la (dedotta) illegittimità del contenuto del decreto del Questore, attuativo di quello di espulsione emesso dal Prefetto, e sulla sua (del pari dedotta)inefficacia sopravvenuta derivante dall’asserita sua non convalida da parte del giudice di pace.

Invero, nessuna incidenza sullalegittimità del decreto di espulsione adottato dal Prefetto può determinarela violazione del le regole sull’ esecuzione dell'espulsione ( art. 13, comma 5, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998) disposta dal Questore, atteso che eve ntuali difformità dell’atto esecutivodalle norme ad esso relative, attinenti al momento dell’ esecuzione dell’atto del Prefetto,rilevano in sede di giudizio di convalida dell’ accompagnamento coattivo ovvero del trattenimento dello straniero, in tesi non legittimi , ma non hanno alcuna refluenza sul paramento alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del provvedimento espulsivo, desumi bile esclusivamente d all a conformità di tale atto ai relativi presupposti , indicati dall’art.13, comma 2, del citato d.lgs. n. 286 del 1998 (giurisprudenza di legittimità consolidata; cfr, comunque, in questo senso, fra le più recenti: Cass. n. 28157 del 2017; Cass.n. 27697 del 2018; Cass. n. 33171 del 2019). 5.Con il terzo motivo il ricorrente deduce che l’ordinanza è caratterizzata da omesso esame di fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.), consistente sia nel dedotto regolare attraversamento di tutte le frontiere dall’Albania fino all’Italia, sia nella dedotta impossibilità di sottrarsi ai controlli alla frontiera italiana per la semplice ragione che tali controlli, sul pullman a bordo del quale viaggiava esso ricorrente, non erano stati effettuati.

6. Il motivo è inammissibilein ragione della sua genericità, non comprendendosi bene cosa sia successo;anche perché il ricorrente non deduce neppure essere stata acquisita al processo prova della mancata esecuzione di controlli da parte della polizia di frontiera italiana sui viaggiatori che erano a bordo del pullmanasseritamente utilizzato dal ricorrente pe r entrare nel territorio dello Stato.

7. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione fra le parti delle spese del presente giudizio in quanto quella vittoriosa(il Prefetto di Savona) non ha svolto difese .

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corrente contro [OSCURATO:PERSONA] di Savona, in persona del Prefettopro tempore; Questura di Savona, in persona del Questore pro tempore intimati avverso l’ordinanza n. 45/2020 del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] depositata il 11 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2021 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Giudice di Pace di Savona rigettò l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità albanese ) contro il decreto dispositivo della sua espulsione dal territorio delloStato emesso dal Prefetto di Savona il 11 dicembre 2019 . 1.1 La motivazione di tale ordinanza è nel senso che: “il ricorrente non è stato in grado di dimostrare di possedere i requisiti per la permanenza nel territorio italiano, non avendo adeguatamente documentato e provato le ragioni argomentate nel proprio ricorso”; non vi sono “violazioni formali o procedimentali che possano incidere sulla legittimità del provvedimento opposto, non risultando da alcun documento l’entrata regolare nel territorio italiano”. 2. Ceka chiede la cassazione di tale ordinanza con ricorso contenente tre motivi di impugnazione.3. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di Savona e Questore di Savona non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente deduce in primo luogo che l’ordinanza impugnata è nulla perché caratterizzata da motivazione meramente apparente, non contenendo essa “alcun riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, tra cui la circostanza per cui il passaporto del ricorrente presentasse tutti i timbri di ingresso regolare impressi dalle frontiere attraversate dall’Albania all’Italia nella medesima giornata di viaggio, nonché la palese omissione dell’analisi prefettizia del caso concreto…arricchita degli elementi documentali offerti dall’odierno ricorrente e corrispondenti ad una proposta di regolare attività lavorativa certificazione attestante una regolarità alloggiativa del medesimo in quel di Savona”. 2. Il motivo è infondato in quanto dalla proposizione, sintetica, caratterizzante l’ordinanza impugnata(“non risultando da alcun documento l’entrata regolare nel territorio italiano”) è dato con chiarezza desumere la ragione della decisione;affermando lo stesso ricorrente che questione centralecoinvolta dall’opposizione era quella del suo regolare ingresso nel territorio dello Stato. 3. L’ordinanza è poi caratteri zzata, secondo il ricorrente , da violazione ovvero errone a applicazione “dell’art. 7-13 TUI”perché il decreto del Questore di Savona, attuativo di quello di espulsione emesso dal Prefettoe dispositivo de l ritiro del passaporto di esso ricorrente , non era stato notificatoe non risulta essere stato convalidato, “in violazione della previsione di cui all’art. 7 TUI”. 4.La censura è manifestamente infondata in quanto si appunta su la (dedotta) illegittimità del contenuto del decreto del Questore, attuativo di quello di espulsione emesso dal Prefetto, e sulla sua (del pari dedotta)inefficacia sopravvenuta derivante dall’asserita sua non convalida da parte del giudice di pace. Invero, nessuna incidenza sullalegittimità del decreto di espulsione adottato dal Prefetto può determinarela violazione del le regole sull’ esecuzione dell'espulsione ( art. 13, comma 5, del t.u. immigrazione n. 286 del 1998) disposta dal Questore, atteso che eve ntuali difformità dell’atto esecutivodalle norme ad esso relative, attinenti al momento dell’ esecuzione dell’atto del Prefetto,rilevano in sede di giudizio di convalida dell’ accompagnamento coattivo ovvero del trattenimento dello straniero, in tesi non legittimi , ma non hanno alcuna refluenza sul paramento alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del provvedimento espulsivo, desumi bile esclusivamente d all a conformità di tale atto ai relativi presupposti , indicati dall’art.13, comma 2, del citato d.lgs. n. 286 del 1998 (giurisprudenza di legittimità consolidata; cfr, comunque, in questo senso, fra le più recenti: Cass. n. 28157 del 2017; Cass.n. 27697 del 2018; Cass. n. 33171 del 2019). 5.Con il terzo motivo il ricorrente deduce che l’ordinanza è caratterizzata da omesso esame di fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.), consistente sia nel dedotto regolare attraversamento di tutte le frontiere dall’Albania fino all’Italia, sia nella dedotta impossibilità di sottrarsi ai controlli alla frontiera italiana per la semplice ragione che tali controlli, sul pullman a bordo del quale viaggiava esso ricorrente, non erano stati effettuati. 6. Il motivo è inammissibilein ragione della sua genericità, non comprendendosi bene cosa sia successo;anche perché il ricorrente non deduce neppure essere stata acquisita al processo prova della mancata esecuzione di controlli da parte della polizia di frontiera italiana sui viaggiatori che erano a bordo del pullmanasseritamente utilizzato dal ricorrente pe r entrare nel territorio dello Stato. 7. Non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione fra le parti delle spese del presente giudizio in quanto quella vittoriosa(il Prefetto di Savona) non ha svolto difese . P.Q.M. rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 20 aprile 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20005/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris