CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 05425/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13889-2021 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 276/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2021 R.G.N. 3281/2016; Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.13889/2021 Cron. Rep. Ud20/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, a seguito di cassazione con rinvio, riconosceva le superiori mansioni di dirigente svolte da [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16/5/2002 (data del suo decesso), quale preposto all’area sviluppo banche dati statistiche condannandoil datore di lavoro (INPS) al pagamento in favore degli eredi delle differenze retributive fra il complessivo trattamento economico erogato e la retribuzione complessiva dovuta al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, nonché delle conseguenti differenze sul TFR oltre alla maggior somma fra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo. 2. Avverso la predetta pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione assistito da tre motivi cui resistono gli eredi dell’Alonzi con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 della legge n. 70/1975 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe illegittimamente disposto il pagamento a carico dell’INPS di ulteriori somme a titolo di differenze retributive sul TFR correlate alla qualifica dirigenziale invece che alla qualifica formalmente rivestita dal dipendente, violando la norma indicata in rubrica che impone la liquidazione dell’indennità di buonuscita con riferimento alla retribuzione spettante correlata alla qualifica formalmente rivestita. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 21, 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’INPS. Le norme richiamate sono nel senso di ritenere che il trattamento di quiescenza va inquadrato nell’ambito del trattamento di fine servizio e non del TFR, come erroneamente disposto dalla Corte di appello. Le differenze retributive per mansioni superiori non sono per definizione collegate alla qualifica di appartenenza ed all'anzianità, ma sono voci retributive autonome , collegate effettività e alla durata della prestazione di fatto di determinate mansioni. Pertanto , trattandosi di erogazioni collegate a mansioni superiori svolte di fatto manca il carattere della fissità o della predeterminazione; inoltre , il collegamento alla attività e alla durata delle prestazioni lavorative l'eccezionalità e la revocabilità del conferimento di mansioni superiori non possono che escludere il carattere della permanenza o della continuità, quali presupposti per il trattamento di fine rapporto come, erroneamente,disposto d alla Corte territoriale . 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 D.lgs. n. 165/2001 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. Le differenze retributive riconosciute al dipendente non possono come mera conseguenza essere inglobate nella voce stipendio lordo, ma sono aggiunte come competenze ulteriori previste dall'articolo 52, comma 5 del decreto legislativo numero 165 2001. Tali differenze retributive quali competenze separate rispetto allo stipendio lordo sono escluse anche dalla voce “eventuali assegni personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo”, per cui l a Corte di appello h a erroneamente ricalcolato la pensione integrativa in relazione a tali somme non computabili ai fini del trattamento previdenziale e accessorio. Inoltre, ad avviso di parte ricorrente la Corte avrebbe erroneamente riconosciuto al dipendente il superiore inquadramento dirigenziale ai fini del trattamento di quiescenza. 4. I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi e vanno accolti per quanto di ragione. 4.1 La Corte di appello di Roma ha apoditticamente condannato l'INPS al pagamento delle differenze sul TFR conseguenti al riconoscimento del trattamento economico afferente ai dirigenti senza effettuare alcuna verifica delle norme in concreto applicabili e della loro corretta applicazione. 4.2 Conseguentemente, la decisione predetta non integra gli estremi della minima unità suscettibile di acquisire stabilità di giudicato risultando,viceversa, pacifico che al caso di specie si applichi il regime del TFS come invocato da parte ricorrente piuttosto che del TFR come erroneamente affermato nella sentenza impugnata. 4.3 Ed invero l a Corte di appello di Roma h a errato nel condannare l'istituto a pagare le differenze denominate di TFR poiché nella fattispecie trattavasi di questione inerente al trattamento di fine servizio considerato che il dottor Alonzi era stato in servizio quale dipendente dell'INPS ben prima del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed anche del 1995. La disciplina applicabile non poteva che essere quindi quella di cui all'articolo 13 della legge numero 70 del 1975 che dispone che: “All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale una indennità di anzianità a totale carico dell'ente pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito quanti sono gli anni di servizio prestato”. 4.4. Pertanto , al dipendente va liquidata l'indennità di buonuscita ovvero il trattamento di fine servizio sulla base della retribuzione spettante correlata alla qualifica formalmente rivestita al momento del collocamento a riposo con riferimento allo stipendio tabellare e alle componenti similari connesse alla qualifica di appartenenza. 4.5 A tal riguardo sono intervenute le sezioni unite (Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 7154) che hanno affermato in generale che in tema di base di calcolo del trattamento di quiescenza o di fine rapporto spettante ai dipendenti degli enti pubblici del c.d. parastato, la L. 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 di riordinamento di tali enti e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina del trattamento di quiescenza o di fine rapporto (rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art.2120 cod. civ.), non derogabile neanche in senso più favorevole ai dipendenti, costituita dalla previsione di un'indennità di anzianità pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo in godimento quanti sono gli anni di servizio prestato, lasciando all'autonomia regolamentare dei singoli enti solo l'eventuale disciplina della facoltà per il dipendente di riscattare, a totale suo carico, periodi diversi da quelli di effettivo servizio. Il riferimento quale base di calcolo allo stipendio complessivo annuo ha valenza tecnico-giuridica, sicché deve ritenersi esclusa la computabilità di voci retributive diverse dallo stipendio tabellare e dalla sua integrazione mediante scatti di anzianità o componenti retributive similari (nella specie, l'indennità di funzione della L. n. 88 del 1989, exart. 15, comma 2, il salario di professionalità o assegno di garanzia retribuzione e l'indennità particolari compiti di vigilanza per i dipendenti dell'INPS) e devono ritenersi abrogate o illegittime, e comunque non applicabili, le disposizioni di regolamenti come quello dell'INPS, prevedenti, ai fini del trattamento di fine rapporto o di quiescenza comunque denominato, il computo in genere delle competenze a carattere fisso e continuativo. Ed hanno ribadito in particolare che in tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'ente, adottato con Delib. 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Delib. 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributivesiano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione. 4.6 Non osta che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto. 4.7 Sono poi nuovamente intervenute le sezioni unite (Cass., sez. un., 14 maggio 2014, n. 10413) che in generale hanno affermato che nel regime dell'indennità di buonuscita spettante, ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38 al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52 nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente. Pertanto - come correttamente sostenuto dall'Istituto - l'art. 5 del Regolamento del Fondo interno considera come retribuzione utile ai fini del calcolo delle prestazioni erogate dal Fondo INPS di previdenza integrativa unicamente lo stipendio lordo, eventuali assegni personali ed altre competenze a carattere fisso e continuativo; non comprende invece tutte le indennità ed i compensi corrisposti a titolo di trattamento accessorio, quali - come nella specie - le differenze retributive per mansioni superiori che non sono emolumenti collegati alla qualifica di appartenenza ed all'anzianità ma costituiscono voci retributive collegate alla effettività ed alla durata della prestazione di fatto delle mansioni superiori; sicché tali voci non rientrano nella nozione di retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento. 4.8 Dal coordinato esame degli artt. 5 (che illustra la composizione della retribuzione constipendio lordo ed eventuali assegni personali ed altre competenze di carattere fisso e continuativo) e 27 (che, nell'indicare la misura della pensione diretta, fa riferimento all'ultima retribuzione spettante) del Regolamento INPS approvato con delib. C.d.A. n. 25 del 18 marzo 1971 si trae una composizione a base di voci retributive, come tali aventi natura di emolumento corrisposto in misura fissa e continuativa. 4.9 In tali voci non rientra, tuttavia, la previsione dell'art. 52, quinto comma D.Lgs. n. 165/2001, di nullità dell'assegnazione al lavoratore, al di fuori delle ipotesi del secondo comma (di vacanza di posto in organico per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti, ovvero di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusionedell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza), di mansioni superiori, concorresponsione allo stesso, non già del "trattamento previsto per la qualifica superiore" come previsto dal quarto comma dello stesso articolo (in riferimento alle citate ipotesi delsecondo comma), ma della differenza di trattamento economico con la qualificasuperiore". Sicché, ben si giustifica l'indirizzo interpretativo di legittimità, assolutamente consolidato,secondo cui, in tema di previdenza integrativa aziendale, benché il regolamento per iltrattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio – che costituisce atto di formazione secondaria ed è pertanto interpretabile direttamente dalla Cassazione - preveda che le pensioni a carico del Fondo in corso di godimento siano riliquidate, assumendo come base la nuova retribuzione prevista per la qualifica e laposizione in cui l'impiegato si trovava all'atto della cessazione dal servizio, le maggioricompetenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori (in quantoemolumenti né fissi né continuativi) non possono essere considerate utili e, di conseguenza, non vanno assoggettati a contribuzione (Cass. 14 luglio 2008, n. 19296). E, pertanto , con una commisurazione sulla retribuzione corrispondente all'ultima qualifica legittimamente rivestita dall'interessato all'atto della cessazione del servizio, non riferibile a quella della superiore qualifica di cui esercitate le mansioni, soltanto di fatto, bensì a quella corrispondente all'inferiore qualifica di appartenenza (Cass. 11 giugno2008, n. 15498; Cass. s.u. 14 maggio 2014, n. 10413; Cass. 7 luglio 2015, n. 14038). In conclusione, i tre motivi che escludono l’applicabilità del regime del TFR vanno accolti per quanto di ragione. 5. Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 64 della legge n. 144/1999 in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. La Corte di appello avrebbe errato nella parte in cui confermando la sentenza di primo grado ha sancito quanto segue: “Ne conseguealtresì il diritto degli eredi all'adeguamento dell'ammontare del trattamento pensionistico ai superstiti”così condannando l'INPS all'adeguamento del trattamento pensionistico inteso complessivamente senza distinguere tra pensione derivante dall'assicurazione generale obbligatoria e pensione integrativa indiretta. 5.1 La censura è inammissibile. Va al riguardo premesso che qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbiafatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa(Cass. n. 3473/2025) . Orbene, la sentenza impugnata non fa alcun riferimento esplicito alla questione di diritto sottoposta a questa Corte per cui il motivo è inammissibile nella misura in cui non solo non allega l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, indica in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per quan