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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 21710/2026

Testo disponibile della fonte

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;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 2056, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 7.3.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA], di professione medico, era sottoposto averifica fiscale dall’Agenzia delle Entrate, che gli notificava il 17.3.2022 unNumero registro generale 21041/2025Numero sezionale 4368/2026Numero di raccolta generale 21710/2026Data pubblicazione 25/06/2026invito al contraddittorio chiedendo giustificazioni in relazione amovimentazioni bancarie registrate nel 2016.

Il contribuente si rivolgevaal commercialista di fiducia che inviava i prospetti contenenti legiustificazioni all’Amministrazione finanziaria, sulla base di una procurariportante l’elezione di domicilio presso di lui.

Circa un anno dopo ilcontribuente riceveva un avviso di presa in carico, con il quale eracomunicato l’avvio dell’attività di riscossione con riferimento alle sommeriportate nell’avviso di accertamento n.

TF3014F01566/2022, che siassumeva notificato il 9.9.2022, fondato sulla precedente attività diverifica.2.

Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Napoli, proponendo censureprocedimentali e di merito e criticando, per quanto di specifico interesse inquesta sede, l’invalidità dell’avviso di accertamento perché maivalidamente notificato, essendo stato trasmesso sulla sua Pec personale,ma non presso l’indirizzo del suo commercialista domiciliatario.

La CGT Iriteneva che vi fosse stata una regolare elezione di domicilio da parte delcontribuente e, poiché l’atto impositivo era stato invece notificatoinvalidamente presso l’indirizzo Pec personale, annullava l’avviso diaccertamento.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva ilgravame osservando che l’originario ricorso proposto dal contribuenterisultava inammissibile perché tardivo.4.

Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tremotivi di ricorso.

L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha pure depositato memoria.Ragioni della decisioneNumero registro generale 21041/2025Numero sezionale 4368/2026Numero di raccolta generale 21710/2026Data pubblicazione 25/06/20261.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, “n. 4 e/o n. 5, c.p.c.”, il contribuente contesta la “violazionedell’art. 112 c.p.c., in rapporto agli artt. 1, 54 e 56 D.Lgs. 546/1992 ed inrelazione agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione nonché all’art. 60comma 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 e dell’art. 6 L. 212/2000”, perché ilgiudice dell’appello ha completamente trascurato di pronunciaresull’eccezione di nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, inquanto trasmessa sull’indirizzo personale del ricorrente, pur in presenza didiversa elezione di domicilio.2.

Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 60, comma 1, lett d), del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 6,comma 1, della legge n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente), ilricorrente censura che qualora si volesse intendere come implicitamenterigettata dal giudice del gravame l’eccezione di nullità della notifica, tantorisulterebbe comunque contrario al diritto perché l’atto impositivoimpugnato è stato notificato presso il domicilio digitale personale delcontribuente, sebbene egli avesse regolarmente eletto diverso domiciliopresso il proprio commercialista.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 156 c.p.c.perché, qualora debba ritenersi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso implicitamenteritenere valida la notificazione dell’avviso di accertamento in conseguenzadel raggiungimento dello scopo dell’atto, questa valutazione risulterebbeerrata, in quanto il raggiungimento dello scopo può essere affermato nelcaso in cui l’accertato abbia potuto proporre comunque tempestivoricorso, mentre nel caso di specie il contribuente ha potuto proporresoltanto un ricorso tardivo.4.

I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possonoessere trattati congiuntamente, in considerazione delle questioni dirimentiai fini del decidere, per esigenze di chiarezza e sintesi espositiva.Numero registro generale 21041/2025Numero sezionale 4368/2026Numero di raccolta generale 21710/2026Data pubblicazione 25/06/20264.1.

Un primo profilo di inammissibilità del ricorso dipende dal fattoche il contribuente non ha cura di trascrivere la formula integrale con laquale era stata effettuata l’elezione di domicilio presso il commercialista insede di contraddittorio preventivo, e non è quindi possibile valutare se lastessa dovesse intendersi riferita anche alla domiciliazione ai fini dellanotifica degli atti impositivi.4.2.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’originario ricorso del contribuenteosservando: “Decisiva ed assorbente appare la circostanza che il ricorsointroduttivo era inammissibile siccome tardivo” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p.

II).4.3.

La specifica ed unica ragione della decisione non viene attinta conle proprie critiche dal contribuente.Si osservi che il contribuente non ha impugnato un atto successivo(l’avviso di presa in carico), lamentando l’invalidità della notificazionedell’atto presupposto (l’avviso di accertamento).

Il contribuente ha intesoimpugnare un avviso di accertamento nei confronti dell’Ente impositore elo ha fatto, pacificamente, quando i termini di legge risultavano ormaielassi.Tanto ha rilevato il giudice dell’appello, e per questa sola ragione haaccolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.Il fatto che possa verificarsi un vizio della procedura notificatoriadell’atto impositivo non importa che questo divenga impugnabile sine die,potendo piuttosto il contribuente far valere le proprie ragioni, quando itermini legali di impugnazione sono scaduti, opponendo i successivi attidella procedura, oppure chiedendo di essere rimesso in termini per nonaver avuto effettiva conoscenza dell’atto per causa a sé non imputabile.Il ricorso proposto dal contribuente, dunque, deve essere dichiaratoinammissibile.5.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, in considerazione dellanatura delle questioni esaminate e del valore della controversia.Numero registro generale 21041/2025Numero sezionale 4368/2026Numero di raccolta generale 21710/2026Data pubblicazione 25/06/20265.1.

Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituitacontroricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 2056, pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 7.3.2025;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:1. [OSCURATO:PERSONA], di professione medico, era sottoposto averifica fiscale dall’Agenzia delle Entrate, che gli notificava il 17.3.2022 unNumero registro generale 21041/2025Numero sezionale 4368/2026Numero di raccolta generale 21710/2026Data pubblicazione 25/06/2026invito al contraddittorio chiedendo giustificazioni in relazione amovimentazioni bancarie registrate nel 2016. Il contribuente si rivolgevaal commercialista di fiducia che inviava i prospetti contenenti legiustificazioni all’Amministrazione finanziaria, sulla base di una procurariportante l’elezione di domicilio presso di lui. Circa un anno dopo ilcontribuente riceveva un avviso di presa in carico, con il quale eracomunicato l’avvio dell’attività di riscossione con riferimento alle sommeriportate nell’avviso di accertamento n. TF3014F01566/2022, che siassumeva notificato il 9.9.2022, fondato sulla precedente attività diverifica.2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Napoli, proponendo censureprocedimentali e di merito e criticando, per quanto di specifico interesse inquesta sede, l’invalidità dell’avviso di accertamento perché maivalidamente notificato, essendo stato trasmesso sulla sua Pec personale,ma non presso l’indirizzo del suo commercialista domiciliatario. La CGT Iriteneva che vi fosse stata una regolare elezione di domicilio da parte delcontribuente e, poiché l’atto impositivo era stato invece notificatoinvalidamente presso l’indirizzo Pec personale, annullava l’avviso diaccertamento.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva ilgravame osservando che l’originario ricorso proposto dal contribuenterisultava inammissibile perché tardivo.4. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tremotivi di ricorso. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha pure depositato memoria.Ragioni della decisioneNumero registro generale 21041/2025Numero sezionale 4368/2026Numero di raccolta generale 21710/2026Data pubblicazione 25/06/20261. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, “n. 4 e/o n. 5, c.p.c.”, il contribuente contesta la “violazionedell’art. 112 c.p.c., in rapporto agli artt. 1, 54 e 56 D.Lgs. 546/1992 ed inrelazione agli artt. 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione nonché all’art. 60comma 1 lett. d) D.P.R. 600/1973 e dell’art. 6 L. 212/2000”, perché ilgiudice dell’appello ha completamente trascurato di pronunciaresull’eccezione di nullità della notificazione dell’avviso di accertamento, inquanto trasmessa sull’indirizzo personale del ricorrente, pur in presenza didiversa elezione di domicilio.2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 60, comma 1, lett d), del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 6,comma 1, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), ilricorrente censura che qualora si volesse intendere come implicitamenterigettata dal giudice del gravame l’eccezione di nullità della notifica, tantorisulterebbe comunque contrario al diritto perché l’atto impositivoimpugnato è stato notificato presso il domicilio digitale personale delcontribuente, sebbene egli avesse regolarmente eletto diverso domiciliopresso il proprio commercialista.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente critica la violazione dell’art. 156 c.p.c.perché, qualora debba ritenersi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso implicitamenteritenere valida la notificazione dell’avviso di accertamento in conseguenzadel raggiungimento dello scopo dell’atto, questa valutazione risulterebbeerrata, in quanto il raggiungimento dello scopo può essere affermato nelcaso in cui l’accertato abbia potuto proporre comunque tempestivoricorso, mentre nel caso di specie il contribuente ha potuto proporresoltanto un ricorso tardivo.4. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possonoessere trattati congiuntamente, in considerazione delle questioni dirimentiai fini del decidere, per esigenze di chiarezza e sintesi espositiva.Numero registro generale 21041/2025Numero sezionale 4368/2026Numero di raccolta generale 21710/2026Data pubblicazione 25/06/20264.1. Un primo profilo di inammissibilità del ricorso dipende dal fattoche il contribuente non ha cura di trascrivere la formula integrale con laquale era stata effettuata l’elezione di domicilio presso il commercialista insede di contraddittorio preventivo, e non è quindi possibile valutare se lastessa dovesse intendersi riferita anche alla domiciliazione ai fini dellanotifica degli atti impositivi.4.2. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’originario ricorso del contribuenteosservando: “Decisiva ed assorbente appare la circostanza che il ricorsointroduttivo era inammissibile siccome tardivo” (sent. [OSCURATO:PERSONA], p. II).4.3. La specifica ed unica ragione della decisione non viene attinta conle proprie critiche dal contribuente.Si osservi che il contribuente non ha impugnato un atto successivo(l’avviso di presa in carico), lamentando l’invalidità della notificazionedell’atto presupposto (l’avviso di accertamento). Il contribuente ha intesoimpugnare un avviso di accertamento nei confronti dell’Ente impositore elo ha fatto, pacificamente, quando i termini di legge risultavano ormaielassi.Tanto ha rilevato il giudice dell’appello, e per questa sola ragione haaccolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.Il fatto che possa verificarsi un vizio della procedura notificatoriadell’atto impositivo non importa che questo divenga impugnabile sine die,potendo piuttosto il contribuente far valere le proprie ragioni, quando itermini legali di impugnazione sono scaduti, opponendo i successivi attidella procedura, oppure chiedendo di essere rimesso in termini per nonaver avuto effettiva conoscenza dell’atto per causa a sé non imputabile.Il ricorso proposto dal contribuente, dunque, deve essere dichiaratoinammissibile.5. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, in considerazione dellanatura delle questioni esaminate e del valore della controversia.Numero registro generale 21041/2025Numero sezionale 4368/2026Numero di raccolta generale 21710/2026Data pubblicazione 25/06/20265.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituitacontroricorrente, e le liquida in complessivi Euro 2.400,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 21.5.2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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