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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 05584/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. - La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. — Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente quanto all'affermazione della responsabilità penale.

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire elle non la manifesta illogicità, senza nulla aggiungere, e la motivazione mancante.

La censura priva di qualsivoglia riferimento al caso concreto, che neppure, viene ,L •••1 enunciato neppure nelle linee essenziali, è privo di critica al provvedi e si traduce in aspecificità che conduce, ai sensi dell'art. 585, 591 comma 1 lett c) cod.proc.pen. alla dichiarazione di inammissibilità.

4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. - La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. — Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo la mancanza della motivazione/motivazione apparente quanto all'affermazione della responsabilità penale. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire elle non la manifesta illogicità, senza nulla aggiungere, e la motivazione mancante. La censura priva di qualsivoglia riferimento al caso concreto, che neppure, viene ,L •••1 enunciato neppure nelle linee essenziali, è privo di critica al provvedi e si traduce in aspecificità che conduce, ai sensi dell'art. 585, 591 comma 1 lett c) cod.proc.pen. alla dichiarazione di inammissibilità. 4. - Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] tensore
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