CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2026
Cassazione n. 08920/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4674/2023 depositatail 03/01/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente;considerato che l’atto di rinuncia è atto unilaterale non accettizio, nel sensocioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte(Cass. 9474/2020);ritenuto pertanto che deve dichiararsi l’estinzione del processo ai sensidell’art. 391 c.p.c., spettando al giudice di regolare le spese, salvo il poterediscrezionale di negarle in presenza di specifiche circostanze meritevoli diapprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale dellacondanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti(Cass. 28/05/2020, n. 10140; Cass. 15/11/2025, n. 30148);considerato che la rinuncia segue, come dichiarato dal rinunciante, ad unadefinizione bonaria della controversia, e ciò costituisce ragione per unacompensazione delle spese;Numero registro generale 16055/2024Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 8920/2026Data pubblicazione 09/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese.Così deciso in Roma, il 08/04/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]