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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 39630/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e per il trattamento sanzionatorio, il ricorso risulta inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con analitica e puntuale argomentazione, dando conto della applicazione dei criteri indicati da questa Corte di cassazione per l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150; Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata del tipo eroina (oltre due chilogrammi di principio attivo) ed i collegamenti con la criminalità organizzata (per i riferimenti alla disponibilità di numerosi telefoni cellulari ed alla consistente somma di denaro in contanti (20 mila euro), elementi comunque considerati anche ai fini del trattamento sanzionatorio; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 settembre 2023 esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, nel dedurre erronea applicazione della legge e vizio della motivazione nella applicazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e per il trattamento sanzionatorio, il ricorso risulta inammissibile perché la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado con analitica e puntuale argomentazione, dando conto della applicazione dei criteri indicati da questa Corte di cassazione per l'applicazione dell'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150; Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Rv.279005), vagliando il peso complessivo della droga sequestrata del tipo eroina (oltre due chilogrammi di principio attivo) ed i collegamenti con la criminalità organizzata (per i riferimenti alla disponibilità di numerosi telefoni cellulari ed alla consistente somma di denaro in contanti (20 mila euro), elementi comunque considerati anche ai fini del trattamento sanzionatorio; ritenuto che alla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023 esten
Sentenza Cassazione n. 39630/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris