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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 16013/2023

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re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30126/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche difensore di sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 167/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 167/2020 con la quale la Corte di appello di Genova, respingendo il suo appello, ha integralmente confermato la sentenza n. 726/2015 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA] (pure convenuto nel giudizio di primo grado), in accoglimento della domanda formulata dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in primo grado, aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di cessione del credito, che era intercorso il 1 febbraio 2010 tra il [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedente (poi dichiarata fallita dal Tribunale di Spezia con sentenza 21 marzo 2011) e la socia cessionaria Frandi e che era stato notificato alla debitrice ceduta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 9 febbraio 2010.

2. Questi in sintesi i fatti. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] e la Frandi chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, del suddetto atto di cessione del credito, nonché chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione della suddetta somma. [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in giudizio eccependo: a) l'esistenza di due richieste di finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., redatte in forma scritta e munite di data certa mediante apposizione di timbro postale, rispettivamente, di euro 9.000,00 e di euro 15.000,00, accettate da parte della finanziante, la quale aveva erogato le somme mediante assegni circolari; b) l’estinzione dell'obbligazione di restituzione mediante cessione di un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. come previsto dalle parti quale sistema di adempimento alternativo alla rimessa diretta già al momento del perfezionamento dei contratti di finanziamento; c) l'avvenuta scadenza dell'obbligazione di restituzione anteriormente all'atto di cessione del 1 febbraio 2010, come risultante dalle medesime richieste di finanziamento; d ) la propria sottoscrizione dell’atto di cessione nell’assoluta convinzione che il relativo perfezionamento non pregiudicasse ii patrimonio della Società, nè potesse determinare e/o aggravare un – al l’epoca insussistente- stato di insolvenza; e ) l’assenza di nesso causale tra il revocando negozio giuridico e lo stato di insolvenza della società (ovvero il suo aggravamento); f) la propria convinzione che la società al momento della cessione del credito versasse in discrete condizioni finanziarie; g ) l'assenza di alcun consilium fraudis , ovvero partecipatio fraudis; h) il fatto che lei in buona fede si era resa cessionaria del credito derivante da un debito scaduto.

Si era costituito in giudizio anche il fallito [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque aveva sostanzialmente confermato le argomentazioni della Frandi.

La causa era stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (contratto di cessione del credito, relative fatture, documentazione inerente le operazioni fallimentari, alcuni estratti conto bancari della società fallita da settembre 2008 a giugno 2009), nonché - a seguito della mancata esecuzione dell’ordine di esibizione della copia dell’assegno circolare di euro 15 mila (relativo alla seconda richiesta di finanziamento), non rinvenuto dall’istituto bancario -mediante audizione di un teste citato dalla Frandi. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, come sopra rilevato, aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] mentre aveva accolto la domanda del Fallimento, dichiarando l’inefficacia dell’atto di cessione.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto impugnazione la Frandi, che aveva eccepito: a) l'erronea mancata applicazione al caso di specie dell'art. 2901 comma 3 cod.civ., posto che la cessione del credito costituiva il pagamento di un debito ormai scaduto da tempo; b) la carenza di prova in punto di sussistenza dell'eventus damni e di sussistenza della scientia damni; e partecipatio fraudis. [OSCURATO:PERSONA] appellato si costituiva nel giudizio di appello.

Nessuno si costituiva per l'appellato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello di Genova, con la sentenza sopra indicata, confermava la declaratoria dell’inefficacia dell’atto di cessione del credito, pronunciata dal giudice di primo grado.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la Frandi.

Nessuna difesa è stata svolta dal Fallimento e dal [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c.

Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della Frandi è affidato a quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 terzo comma c.c. in relazione all’art. 115 ed all’art. 116 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha deciso la controversia in difformità delle risultanze documentali, riconosciute e/o non contestate, anziché iuxta alligata et probata partium.

Ricorda che aveva eccepito l’improponibilità dell’azione revocatoria potendosi considerare la cessione del credito come adempimento di un debito scaduto; e che, a sostegno di detta eccezione, aveva prodotto documentazione (e, in primis, i contratti di finanziamento), che non era stata specificatamente contestata.

Osserva che – come risultato dall’espletata attività istruttoria – lei aveva realmente effettuato versamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che la cessione impugnata non poteva essere reputata atto di liberalità; e che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto non provata la data di scadenza del mutuo apposta a mano al finanziamento.

1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 terzo comma c.c. in relazione all’art. 1183 c.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha neppure applicato detto articolo (in tema di tempo dell’adempimento) e, quindi, non ha ritenuto che l’obbligazione di restituzione delle somme finanziate era scaduta con la sottoscrizione della cessione di credito e con la sua notificazione al terzo.

Tanto più che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1198 c.c., la cessione di credito è ammessa dal legislatore come possibile modalità di estinzione delle obbligazioni.

1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art.112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale: a) pur in difetto di qualsivoglia eccezione da parte della curatela in punto di causa del contratto di cessione del credito, ha ritenuto che L’elemento dirimente della presente vicenda è però costituito dalla causale del contratto di cessione del credito che viene indicato “restituzione di finanziamento infruttifero concesso dall’avv.to Frandi a [OSCURATO:PERSONA] srl ; b) pur potendo la cessione di credito avere causa variabile, ha affermato che: la cessione del credito per trovare giustificazione ed il conseguente riconoscimento di validità deve fondarsi in concreto sulla restituzione di denaro che deve risultare confluito nelle casse societarie ovvero deve essere fornita da parte della resistente la prova della veridicità dell’asserita operazione ; c) ha erroneamente ricostruito i fatti di causa nell’esaminare (alla p. 6) la sua eccezione circa l’assenza di nesso causale tra il negozio revocando e lo stato di insolvenza della società e in particolare ha erroneamente ritenuto che la cessione aveva in concreto cagionato un depauperamento dell’attivo societario; d) ha erroneamente chiesto a lei di provare le ragioni del ritardo da parte del cessionario ovvero il pronostico circa il tempo dell’adempimento e circa la preferenza che sarebbe stata attribuita ai vari creditori; e) ha erroneamente omesso di considerare che le fatture cedute erano state saldate soltanto ad anni di distanza dalla cessione.In definitiva, secondo la ricorrente, la corte territoriale non ha deciso sulla base delle risultanze istruttorie e delle eccezioni dimostrate dalle parti, ma anzi prescindendo del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo e fondando il suo convincimento su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibile con il quadro probatorio ritualmente acquisito .

1.4. Con il quarto ed ultimo motivo denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la corte territoriale, alla pagina 9, da un lato, ha affermato la cessione del credito per trovare giustificazione ed il conseguente riconoscimento di validità deve fondarsi in concreto sulla restituzione di denaro che deve risultare confluito nelle casse societarie ovvero deve essere fornita da parte della resistente la prova della veridicità dell’asserita operazione e dall’altro ha riconosciuto che lei aveva corroborato l’assunto dell’effettività del prestito, giungendo ad affermare alla pagina 10 che gli estratti conto del periodo dei finanziamenti consentono di verificare che l’importo di euro 9.100 è stato versato in data 30.09.2008 . 2- Nella sente nza impugnata, la corte territoriale - dopo aver rilevato (all’inizio di pagina 6) che il giudice di primo grado aveva ben argomentato in merito ad ogni elemento fornito dalle parti in causa e dopo aver dato atto che il contratto di cessione del credito (che reca come causale “restituzione di finanziamento infruttifero”, concesso dalla Frandi alla [OSCURATO:PERSONA]) era stato stipulato il 1 febbraio 2010 e che il credito ceduto esisteva, tant’è che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricevuta la notifica dell’atto di cessione, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 27.02.2012, onorava le fatture corrispondendo alla cessionaria avv. [OSCURATO:PERSONA], l’importo di euro 16.455, 33 - ha ritenuto provata la consistenza del passivo fallimentare e la preesistenza delle ragioni dei creditori rispetto all’atto pregiudizievole, nonché il mutamento in peius del patrimonio del fallito per effetto della cessione posta in essere (azzeramento dell’attivo) .

In particolare, la corte territoriale, ripercorrendo le risultanze istruttorie in continuità con quanto affermato dal primo giudice di merito, ha ritenuto provato che: a) la società già tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009 era afflitta da quella carenza di liquidità e difficoltà economica, che nei primi mesi del 2011 l’avrebbe condotta al fallimento su istanza dei creditori; b) la richiesta di finanziamento alla socia, avv. [OSCURATO:PERSONA], era evidentemente motivata dalla carenza di liquidità della Società, che non pagava gli stipendi, quanto meno dalla fine del 2008 e che i finanziamenti richiesti a vari soggetti privati negli anni 2008/2009 servivano per pagare gli stipendi e gli straordinari ; c) la [OSCURATO:PERSONA] srl in evidente pieno stato di decozione per mancanza di liquidità pagava i creditori tramite cessioni di credito in totale spregio della par condicio creditorum ; d) la mala gestio della società aveva condotta quest’ultima in soli quattro anni di attività al fallimento; e) la specifica situazione economica della Società …non giustificava la cessione di un credito certo liquido ed esigibile di un creditore apparentemente solvibile come la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; f) la consapevolezza in capo all’amministratore dello stato di decozione della società e di recare danno ai creditori effettuando un pagamento preferenziale, con la restituzione del finanziamento al proprio socio, cedendogli un debitore certo e solvibile come la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; g) la Frandi anche per la professione svolta, nonché in qualità di socia, era soggetto qualificato ben in grado di valutare i bilanci societari e la reale situazione patrimoniale della medesima prima di concedere i finanziamenti ; era ancora socia anche alla data della cessione del credito e non poteva ignorare che vi erano quanto meno problemi di liquidità .

Al contrario, la corte territoriale, sempre in continuità con quanto affermato nella sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto non provato che: a) la Frandi quale socia di minoranza della Società fallita, potesse essere all’oscuro della crisi di liquidità della Società ; b) il debito fosse effettivamente scaduto antecedentemente all’atto di cessione del credito, oggetto di causa c) la liquidità derivante dai predetti finanziamenti abbia in concreto effettivamente giovato alla società beneficiaria e …sia servita a pagare parte dei debiti scaduti della gestione del sig. [OSCURATO:PERSONA] .

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Occorre preliminarmente rilevare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cessione di crediti «costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore ex art. 66 L.F.; il principio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissato dall'art. 2901, comma 3, c.c., trova invero applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come la predetta cessione, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto; né l'irrevocabilità dell'atto di disposizione può conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall'art. 2901 c.c., ma non nell'ambito dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 L.F., posta a tutela della "par condicio creditorum"» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28981 del 10/12/2008 (Rv. 606067 - 01; conf., con riguardo alla "datio in solutum": Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017, Rv. 646769 -01).

In base a tale indirizzo, laddove l'azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi dell'art. 66 L.F., in relazione a modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.p.c., ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta.

In tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore.

3.2. Ciò posto, tutti i motivi, nonostante la formale intestazione, non denunciano né un vizio di violazione dell’art. 2901 c.c. né un vizio di motivazione, ma censurano sostanzialmente la valutazione del fatto e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie offerto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’una quanto l’altro costituiscono attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni alle quali sono pervenuti, peraltro in maniera conforme, entrambi i giudici di merito, i motivi di ricorso in esame sono, dunque, inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e una ricostruzione dei fatti controversi diversa da quella fornita dal giudice di appello.

3.3. Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass. Sez.

U. 05/08/2016, n. 16598).

3.4. La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez.

U. nn. 8053 e 8054 del 2014 (tra le ultime: Cass. Sez.

U. 27/12/2019, n.34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass. 20/12/2007, n. 26965).

3.5. La violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. si verifica quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello comandato.

Tale violazione non è ravvisabile nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale svolto le sue argomentazioni nel perimetro delle conclusioni rassegnate dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] srl nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, peraltro confermando le statuizioni contenute nella sentenza emessa dal giudice di primo grado.

3.6. Quanto poi all’eccepita violazione dell’art. 115 c.p.c. l’inammissibilità consegue al fatto che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: a) il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto. (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017, Rv. 644383 - 01); b) nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica. (Sez. 3- , Ordinanza n. 4747 del 15/02/2023, Rv. 666925 -01).

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha specificamente indicato il contenuto degli atti difensivi avversari, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto; e, d’altra parte, non ha allegato l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado a seguito della dedotta mancata contestazione.

Peraltro, se mai la censurain esame avesse superato il vaglio di ammissibilità,occorrerebbe considerare che la non contestazione è di per sé cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto), specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto.

In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami).

D’altronde, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.), a maggior ragione ciò vale per la valutazione della mancata contestazione.

3.7. L’inammissibilità del motivo quarto consegue anche dal fatto che: a) è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in caso di conferma, la sentenza emessa dal giudice di primo grado e la sentenza emessa dal giudice di secondo grado concorrono a dar luogo ad un unico impianto argomentativo (cfr., tra le tante, Cass. n. 16504 del 2019 e Cass. n. 6694 del 2009), b) dal suddetto principio discendono due importanti corollari: da un lato, il giudice di appello, nel far propria la valutazione delle circostanze compiuta dal giudice di primo grado, evincibile dal richiamo ai medesimi passaggi logico argomentativi ed agli stessi elementi di prova, è sollevato dall’onere di ritornare a riesaminare gli argomenti e gli elementi già sviluppati nella sentenza di primo grado, che egli ha ritenuto condivisibili e convincenti; dall’altro, non è viziata da difetto di motivazione la sentenza del giudice di secondo grado, che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, abbia svolto i medesimi passaggi logico-argomentativi ed abbia indicato i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, senza procedere ad una loro compiuta analisi.

Anche alla luce di quanto sopra, l’impianto motivazionale della sentenza impugnata è manifestamente esente da censura.

4. Alla inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30126/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] anche difensore di sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 167/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza n. 167/2020 con la quale la Corte di appello di Genova, respingendo il suo appello, ha integralmente confermato la sentenza n. 726/2015 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respinta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA] (pure convenuto nel giudizio di primo grado), in accoglimento della domanda formulata dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in primo grado, aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di cessione del credito, che era intercorso il 1 febbraio 2010 tra il [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cedente (poi dichiarata fallita dal Tribunale di Spezia con sentenza 21 marzo 2011) e la socia cessionaria Frandi e che era stato notificato alla debitrice ceduta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il 9 febbraio 2010. 2. Questi in sintesi i fatti. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] e la Frandi chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia, nei confronti della massa dei creditori, del suddetto atto di cessione del credito, nonché chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, alla restituzione della suddetta somma. [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in giudizio eccependo: a) l'esistenza di due richieste di finanziamento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., redatte in forma scritta e munite di data certa mediante apposizione di timbro postale, rispettivamente, di euro 9.000,00 e di euro 15.000,00, accettate da parte della finanziante, la quale aveva erogato le somme mediante assegni circolari; b) l’estinzione dell'obbligazione di restituzione mediante cessione di un credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. come previsto dalle parti quale sistema di adempimento alternativo alla rimessa diretta già al momento del perfezionamento dei contratti di finanziamento; c) l'avvenuta scadenza dell'obbligazione di restituzione anteriormente all'atto di cessione del 1 febbraio 2010, come risultante dalle medesime richieste di finanziamento; d ) la propria sottoscrizione dell’atto di cessione nell’assoluta convinzione che il relativo perfezionamento non pregiudicasse ii patrimonio della Società, nè potesse determinare e/o aggravare un – al l’epoca insussistente- stato di insolvenza; e ) l’assenza di nesso causale tra il revocando negozio giuridico e lo stato di insolvenza della società (ovvero il suo aggravamento); f) la propria convinzione che la società al momento della cessione del credito versasse in discrete condizioni finanziarie; g ) l'assenza di alcun consilium fraudis , ovvero partecipatio fraudis; h) il fatto che lei in buona fede si era resa cessionaria del credito derivante da un debito scaduto. Si era costituito in giudizio anche il fallito [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque aveva sostanzialmente confermato le argomentazioni della Frandi. La causa era stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (contratto di cessione del credito, relative fatture, documentazione inerente le operazioni fallimentari, alcuni estratti conto bancari della società fallita da settembre 2008 a giugno 2009), nonché - a seguito della mancata esecuzione dell’ordine di esibizione della copia dell’assegno circolare di euro 15 mila (relativo alla seconda richiesta di finanziamento), non rinvenuto dall’istituto bancario -mediante audizione di un teste citato dalla Frandi. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado, come sopra rilevato, aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] mentre aveva accolto la domanda del Fallimento, dichiarando l’inefficacia dell’atto di cessione. Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto impugnazione la Frandi, che aveva eccepito: a) l'erronea mancata applicazione al caso di specie dell'art. 2901 comma 3 cod.civ., posto che la cessione del credito costituiva il pagamento di un debito ormai scaduto da tempo; b) la carenza di prova in punto di sussistenza dell'eventus damni e di sussistenza della scientia damni; e partecipatio fraudis. [OSCURATO:PERSONA] appellato si costituiva nel giudizio di appello. Nessuno si costituiva per l'appellato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello di Genova, con la sentenza sopra indicata, confermava la declaratoria dell’inefficacia dell’atto di cessione del credito, pronunciata dal giudice di primo grado. 3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso la Frandi. Nessuna difesa è stata svolta dal Fallimento e dal [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. Il Procuratore Generale presso la Corte non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente non ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso della Frandi è affidato a quattro motivi. 1.1.Con il primo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 terzo comma c.c. in relazione all’art. 115 ed all’art. 116 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha deciso la controversia in difformità delle risultanze documentali, riconosciute e/o non contestate, anziché iuxta alligata et probata partium. Ricorda che aveva eccepito l’improponibilità dell’azione revocatoria potendosi considerare la cessione del credito come adempimento di un debito scaduto; e che, a sostegno di detta eccezione, aveva prodotto documentazione (e, in primis, i contratti di finanziamento), che non era stata specificatamente contestata. Osserva che – come risultato dall’espletata attività istruttoria – lei aveva realmente effettuato versamenti in favore di [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che la cessione impugnata non poteva essere reputata atto di liberalità; e che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto non provata la data di scadenza del mutuo apposta a mano al finanziamento. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 terzo comma c.c. in relazione all’art. 1183 c.c. nella parte in cui la corte territoriale non ha neppure applicato detto articolo (in tema di tempo dell’adempimento) e, quindi, non ha ritenuto che l’obbligazione di restituzione delle somme finanziate era scaduta con la sottoscrizione della cessione di credito e con la sua notificazione al terzo. Tanto più che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1198 c.c., la cessione di credito è ammessa dal legislatore come possibile modalità di estinzione delle obbligazioni. 1.3. Con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. in relazione all’art.112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale: a) pur in difetto di qualsivoglia eccezione da parte della curatela in punto di causa del contratto di cessione del credito, ha ritenuto che L’elemento dirimente della presente vicenda è però costituito dalla causale del contratto di cessione del credito che viene indicato “restituzione di finanziamento infruttifero concesso dall’avv.to Frandi a [OSCURATO:PERSONA] srl ; b) pur potendo la cessione di credito avere causa variabile, ha affermato che: la cessione del credito per trovare giustificazione ed il conseguente riconoscimento di validità deve fondarsi in concreto sulla restituzione di denaro che deve risultare confluito nelle casse societarie ovvero deve essere fornita da parte della resistente la prova della veridicità dell’asserita operazione ; c) ha erroneamente ricostruito i fatti di causa nell’esaminare (alla p. 6) la sua eccezione circa l’assenza di nesso causale tra il negozio revocando e lo stato di insolvenza della società e in particolare ha erroneamente ritenuto che la cessione aveva in concreto cagionato un depauperamento dell’attivo societario; d) ha erroneamente chiesto a lei di provare le ragioni del ritardo da parte del cessionario ovvero il pronostico circa il tempo dell’adempimento e circa la preferenza che sarebbe stata attribuita ai vari creditori; e) ha erroneamente omesso di considerare che le fatture cedute erano state saldate soltanto ad anni di distanza dalla cessione.In definitiva, secondo la ricorrente, la corte territoriale non ha deciso sulla base delle risultanze istruttorie e delle eccezioni dimostrate dalle parti, ma anzi prescindendo del tutto dalle prove acquisite nel processo medesimo e fondando il suo convincimento su elementi ed argomentazioni che risultano di per sé incompatibile con il quadro probatorio ritualmente acquisito . 1.4. Con il quarto ed ultimo motivo denuncia la nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la corte territoriale, alla pagina 9, da un lato, ha affermato la cessione del credito per trovare giustificazione ed il conseguente riconoscimento di validità deve fondarsi in concreto sulla restituzione di denaro che deve risultare confluito nelle casse societarie ovvero deve essere fornita da parte della resistente la prova della veridicità dell’asserita operazione e dall’altro ha riconosciuto che lei aveva corroborato l’assunto dell’effettività del prestito, giungendo ad affermare alla pagina 10 che gli estratti conto del periodo dei finanziamenti consentono di verificare che l’importo di euro 9.100 è stato versato in data 30.09.2008 . 2- Nella sente nza impugnata, la corte territoriale - dopo aver rilevato (all’inizio di pagina 6) che il giudice di primo grado aveva ben argomentato in merito ad ogni elemento fornito dalle parti in causa e dopo aver dato atto che il contratto di cessione del credito (che reca come causale “restituzione di finanziamento infruttifero”, concesso dalla Frandi alla [OSCURATO:PERSONA]) era stato stipulato il 1 febbraio 2010 e che il credito ceduto esisteva, tant’è che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ricevuta la notifica dell’atto di cessione, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in data 27.02.2012, onorava le fatture corrispondendo alla cessionaria avv. [OSCURATO:PERSONA], l’importo di euro 16.455, 33 - ha ritenuto provata la consistenza del passivo fallimentare e la preesistenza delle ragioni dei creditori rispetto all’atto pregiudizievole, nonché il mutamento in peius del patrimonio del fallito per effetto della cessione posta in essere (azzeramento dell’attivo) . In particolare, la corte territoriale, ripercorrendo le risultanze istruttorie in continuità con quanto affermato dal primo giudice di merito, ha ritenuto provato che: a) la società già tra la fine del 2008 e gli inizi del 2009 era afflitta da quella carenza di liquidità e difficoltà economica, che nei primi mesi del 2011 l’avrebbe condotta al fallimento su istanza dei creditori; b) la richiesta di finanziamento alla socia, avv. [OSCURATO:PERSONA], era evidentemente motivata dalla carenza di liquidità della Società, che non pagava gli stipendi, quanto meno dalla fine del 2008 e che i finanziamenti richiesti a vari soggetti privati negli anni 2008/2009 servivano per pagare gli stipendi e gli straordinari ; c) la [OSCURATO:PERSONA] srl in evidente pieno stato di decozione per mancanza di liquidità pagava i creditori tramite cessioni di credito in totale spregio della par condicio creditorum ; d) la mala gestio della società aveva condotta quest’ultima in soli quattro anni di attività al fallimento; e) la specifica situazione economica della Società …non giustificava la cessione di un credito certo liquido ed esigibile di un creditore apparentemente solvibile come la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; f) la consapevolezza in capo all’amministratore dello stato di decozione della società e di recare danno ai creditori effettuando un pagamento preferenziale, con la restituzione del finanziamento al proprio socio, cedendogli un debitore certo e solvibile come la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; g) la Frandi anche per la professione svolta, nonché in qualità di socia, era soggetto qualificato ben in grado di valutare i bilanci societari e la reale situazione patrimoniale della medesima prima di concedere i finanziamenti ; era ancora socia anche alla data della cessione del credito e non poteva ignorare che vi erano quanto meno problemi di liquidità . Al contrario, la corte territoriale, sempre in continuità con quanto affermato nella sentenza del giudice di primo grado, ha ritenuto non provato che: a) la Frandi quale socia di minoranza della Società fallita, potesse essere all’oscuro della crisi di liquidità della Società ; b) il debito fosse effettivamente scaduto antecedentemente all’atto di cessione del credito, oggetto di causa c) la liquidità derivante dai predetti finanziamenti abbia in concreto effettivamente giovato alla società beneficiaria e …sia servita a pagare parte dei debiti scaduti della gestione del sig. [OSCURATO:PERSONA] . 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Occorre preliminarmente rilevare che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la cessione di crediti «costituisce modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, come tale assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria promuovibile dal curatore ex art. 66 L.F.; il principio della non sottoponibilità all'azione revocatoria dell'adempimento di un debito scaduto, fissato dall'art. 2901, comma 3, c.c., trova invero applicazione solo con riguardo all'adempimento in senso tecnico e non con riguardo a negozi, come la predetta cessione, riconducibili ad un atto discrezionale, dunque non dovuto, per il quale l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente ed oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto; né l'irrevocabilità dell'atto di disposizione può conseguire alla dimostrazione da parte del debitore dell'assenza di alternative per soddisfare il debito scaduto, principio applicabile in relazione a fattispecie disciplinate dall'art. 2901 c.c., ma non nell'ambito dell'azione revocatoria di cui all'art. 66 L.F., posta a tutela della "par condicio creditorum"» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28981 del 10/12/2008 (Rv. 606067 - 01; conf., con riguardo alla "datio in solutum": Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26927 del 14/11/2017, Rv. 646769 -01). In base a tale indirizzo, laddove l'azione revocatoria sia posta in essere dalla curatela ai sensi dell'art. 66 L.F., in relazione a modalità anomale di estinzione dell'obbligazione, come la cessione di credito o la dazione in pagamento, non solo non opera l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.p.c., ma neanche può applicarsi il principio per cui va escluso in concreto il pregiudizio per i creditori qualora il pagamento effettuato con mezzo anomalo sia l'unico possibile per adempiere l'obbligazione scaduta. In tal modo sarebbe infatti lesa la par condicio creditorum, che costituisce finalità dell'azione revocatoria (anche) ordinaria promossa dal curatore fallimentare (il quale rappresenta l'intera massa dei creditori, non uno o più singoli creditori), e deve quindi essere in ogni caso tutelata, a differenza di quanto avviene in ipotesi di azione revocatoria ordinaria promossa da un singolo creditore. 3.2. Ciò posto, tutti i motivi, nonostante la formale intestazione, non denunciano né un vizio di violazione dell’art. 2901 c.c. né un vizio di motivazione, ma censurano sostanzialmente la valutazione del fatto e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie offerto dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’una quanto l’altro costituiscono attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni alle quali sono pervenuti, peraltro in maniera conforme, entrambi i giudici di merito, i motivi di ricorso in esame sono, dunque, inammissibili, in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie e una ricostruzione dei fatti controversi diversa da quella fornita dal giudice di appello. 3.3. Per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598). 3.4. La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 (tra le ultime: Cass. Sez. U. 27/12/2019, n.34474, con richiami pure a Cass. 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass. 20/12/2007, n. 26965). 3.5. La violazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. si verifica quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello comandato. Tale violazione non è ravvisabile nella sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale svolto le sue argomentazioni nel perimetro delle conclusioni rassegnate dalla Curatela del [OSCURATO:PERSONA] srl nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, peraltro confermando le statuizioni contenute nella sentenza emessa dal giudice di primo grado. 3.6. Quanto poi all’eccepita violazione dell’art. 115 c.p.c. l’inammissibilità consegue al fatto che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: a) il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto. (Sez. 6- 3, Ordinanza n. 12840 del 22/05/2017, Rv. 644383 - 01); b) nel giudizio di appello, la contestazione di aspetti rilevanti in fatto è preclusa solo qualora sia stata già acquisita al processo, in virtù del principio di non contestazione, una componente fattuale del fondamento della domanda; pertanto, per far valere in sede di legittimità la preclusione non è sufficiente dedurre la novità della contestazione, in quanto proposta per la prima volta in appello, ma occorre allegare l'esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado, a seguito della mancata contestazione, che può essere anche generica, in presenza di una allegazione generica. (Sez. 3- , Ordinanza n. 4747 del 15/02/2023, Rv. 666925 -01). Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha specificamente indicato il contenuto degli atti difensivi avversari, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto; e, d’altra parte, non ha allegato l’esistenza di un accertamento di fatto, già formatosi e consolidatosi in primo grado a seguito della dedotta mancata contestazione. Peraltro, se mai la censurain esame avesse superato il vaglio di ammissibilità,occorrerebbe considerare che la non contestazione è di per sé cosa diversa dal riconoscimento (espresso, implicito o indiretto), specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei fatti-diritto. In particolare, in queste materie, il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l'inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall'altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, anche per ulteriori richiami). D’altronde, se le prove devono essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116, c.p.c.), a maggior ragione ciò vale per la valutazione della mancata contestazione. 3.7. L’inammissibilità del motivo quarto consegue anche dal fatto che: a) è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, in caso di conferma, la sentenza emessa dal giudice di primo grado e la sentenza emessa dal giudice di secondo grado concorrono a dar luogo ad un unico impianto argomentativo (cfr., tra le tante, Cass. n. 16504 del 2019 e Cass. n. 6694 del 2009), b) dal suddetto principio discendono due importanti corollari: da un lato, il giudice di appello, nel far propria la valutazione delle circostanze compiuta dal giudice di primo grado, evincibile dal richiamo ai medesimi passaggi logico argomentativi ed agli stessi elementi di prova, è sollevato dall’onere di ritornare a riesaminare gli argomenti e gli elementi già sviluppati nella sentenza di primo grado, che egli ha ritenuto condivisibili e convincenti; dall’altro, non è viziata da difetto di motivazione la sentenza del giudice di secondo grado, che, pur in mancanza di un esplicito richiamo alla sentenza di primo grado, abbia svolto i medesimi passaggi logico-argomentativi ed abbia indicato i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, senza procedere ad una loro compiuta analisi. Anche alla luce di quanto sopra, l’impianto motivazionale della sentenza impugnata è manifestamente esente da censura. 4. Alla inammissibilità del ricorso non consegue alcuna condanna in punto di spese, non essendosi difesa la parte intimata, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
Sentenza Cassazione n. 16013/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris